Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29364 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20682 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

C.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Antonino Pisciotta (C.F.:

PSC NNN 64R09 F126M);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura allegata al controricorso, dall’avvocato Claudio Carapezza

(C.F.: CRP CLD 71A26 G273R);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.

1083/2017, depositata in data 1 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8

ottobre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. ha ottenuto decreto ingiuntivo (per Euro 8.885,53) nei confronti di M.A., in virtù di una fideiussione da questa prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione stipulato dal C. con un terzo.

Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione della M., condannandola peraltro a pagare al C. una minor somma (con una decurtazione di Euro 1.066,00 sull’importo originariamente richiesto).

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, ha dichiarato invecela completa estinzione della fideiussione, condannando il C. a restituire integralmente alla M. l’importo da questa nelle more corrisposto.

Ricorre il C., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la M..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 1956 c.c., della L. n. 392 del 1978, art. 5 e dell’art. 1193 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è fondato.

Per quanto emerge dagli atti, era stata eccepita l’estinzione della fideiussione sia ai sensi dell’art. 1956 c.c. che dell’art. 1957 c.c., in quanto il fideiussore aveva sostenuto che il locatore non gli aveva comunicato immediatamente la morosità del conduttore, facendone aumentare l’esposizione e, comunque, non aveva agito tempestivamente contro lo stesso, chiedendo la risoluzione della locazione.

La corte di appello ha preso in considerazione esclusivamente la prima eccezione, quella di cui all’art. 1956 c.c., ritenendola assorbente.

Richiamando un precedente di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 13/02/2009, Rv. 606764 – 01, in cui si afferma che, in caso di fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore e, se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell’art. 1956 c.c.), i giudici di merito hanno esclusivamente accertato che, nella specie, si era determinata una morosità del conduttore tale da giustificare l’azione di risoluzione del contratto di locazione, senza che il locatore lo comunicasse al fideiussore.

Sulla base di questo accertamento, hanno ritenuto estinta la fideiussione.

Il ricorrente sostiene che in tal modo sarebbe stato violato l’art. 1956 c.c., in quanto, nel ritenere integrati i presupposti per l’estinzione della fideiussione in base alla sola mancata comunicazione al garante della morosità del conduttore, la corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il creditore garantito fosse o meno a conoscenza che le condizioni patrimoniali del debitore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, requisito espressamente richiesto dalla disposizione.

La censura coglie nel segno.

La corte di appello ha del tutto omesso di prendere in considerazione la sussistenza dell’indicato requisito: ha ritenuto sufficiente accertare che si era determinata una morosità del conduttore tale da giustificare, in astratto, l’azione di risoluzione della locazione e che tale morosità non era stata comunicata dal locatore al fideiussore, senza valutare se la predetta morosità fosse conseguenza di un mutamento delle condizioni patrimoniali del conduttore tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito e, soprattutto, se il locatore stesso fosse consapevole di ciò. Per tale ragione ha ritenuto estinta la fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c. (senza, di conseguenza neanche prendere in considerazione l’ulteriore eccezione del garante, in relazione alla mancata tempestiva azione del locatore contro il conduttore, ai sensi dell’art. 1957 c.c., eccezione sostanzialmente non esaminata, in quanto ritenuta assorbita).

Orbene, che il requisito in questione debba sussistere, ai fini della fattispecie estintiva di cui all’art. 1956 c.c., non è revocabile in dubbio.

Si tratta di un elemento della fattispecie espressamente previsto dalla stessa disposizione e non vi è alcun motivo per ritenere che da esso possa prescindersi nel caso in cui l’obbligazione garantita sia costituita dal pagamento dei canoni di un rapporto di locazione o, più in generale, abbia scadenza periodica.

E’ opportuno osservare che nel precedente di questa Corte richiamato nella decisione impugnata (per quanto probabilmente la formulazione letterale della massima che ne è stata tratta possa indurre in equivoco) non è in alcun modo affermato un siffatto principio.

In quell’occasione, nel decidere congiuntamente su due motivi di ricorso che denunciavano violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che degli artt. 1956 e 1957 c.c., per omessa pronuncia in relazione ad una specifica eccezione avanzata dal fideiussore (il quale in sede di merito aveva sostenuto che il locatore aveva “trascurato di procedere contro il conduttore non appena cessato il pagamento del canone, facendo maturare importi che egli non sarebbe stato in grado di pagare ictu oculi e che ciò imponeva in ogni caso la liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c.”), la Corte ha semplicemente ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia, rimettendo al giudice del merito l’accertamento eventuale dei presupposti per l’estinzione della garanzia, in base alle suddette disposizioni.

In siffatto contesto è del tutto evidente che l’affermazione per cui nella situazione prospettata dal garante sarebbe stata “applicabile” la previsione di cui all’art. 1956 c.c., non stava certo a significare che la mancata comunicazione della morosità fosse sufficiente per determinare l’estinzione della fideiussione, anche senza la consapevolezza da parte del locatore del peggioramento delle condizioni patrimoniali del conduttore (circostanza peraltro in quella controversia allegata dal fideiussore), ma semplicemente che doveva essere compiutamente accertata la sussistenza o meno di tutti i presupposti di applicabilità delle disposizioni invocate dal fideiussore, cosa che i giudici di merito avevano omesso di fare (del resto, in caso contrario, la causa avrebbe potuto e dovuto essere decisa nel merito).

In altri termini, nel precedente di legittimità richiamato dalla corte di appello non si afferma in alcun modo che, in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore, la disposizione di cui all’art. 1956 c.c. va interpretata diversamente da quanto prevede la espressa regola generale, di modo che l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al fideiussore per continuare a far credito al debitore, e la conseguente estinzione della fideiussione in caso di omissione, si determinano anche a prescindere dal requisito della consapevolezza, da parte del creditore garantito, del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, requisito che peraltro – secondo il costante indirizzo di questa Corte – spetta allo stesso fideiussore dimostrare (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016, Rv. 642655 – 01: “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”).

Altrettanto è a dirsi con riguardo ad un successivo, più recente, precedente di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 13/08/2015, non massimata), richiamato nella memoria dalla controricorrente, che a sua volta si riporta ai principi enunciati nella sentenza n. 3525 del 2009.

Anche in questo caso viene affermata, in linea generale, l’applicabilità dell’art. 1956 c.c. in caso di mancata comunicazione al garante della mora del conduttore, ma anche in questo caso senza in alcun modo affermare che l’estinzione della garanzia possa prescindere dal requisito della consapevolezza, da parte del locatore, dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del conduttore stesso.

In tale controversia, peraltro, la Corte addirittura ha confermato l’esclusione dell’estinzione della fideiussione, già ritenuta dai giudici di merito, in quanto il locatore aveva comunque agito tempestivamente contro il conduttore.

Ha infatti chiarito che, in caso di richiesta di autorizzazione a continuare a far credito al debitore ai sensi dell’art. 1956 c.c., in un rapporto a scadenze periodiche come la locazione, l’eventuale rifiuto di autorizzazione del fideiussore determina semplicemente l’obbligo del locatore di agire immediatamente contro il conduttore per la risoluzione. Rilevato quindi che, nella specie, il locatore aveva comunque agito tempestivamente contro il conduttore, ha considerato tale ultima circostanza assorbente in quanto, ovviamente, essa rendeva del tutto superfluo accertare si vi fosse stata o meno la violazione dell’obbligo di richiesta di autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c..

Neanche in questa decisione, dunque, si afferma in alcun modo l’irrilevanza della consapevolezza, da parte del locatore, creditore garantito, del peggioramento delle condizioni economiche del conduttore debitore, perchè si determini l’obbligo di comunicazione della morosità e di richiesta dell’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c..

Naturalmente tale requisito, purchè sia allegato, può anche essere provato per presunzioni (purchè sussistano tutte le condizioni di cui all’art. 2729 c.c.), ma non se ne può prescindere.

Al contrario, nella specie la corte di appello ha del tutto omesso di accertarne la sussistenza, così violando l’art. 1956 c.c..

La decisione va dunque cassata, affinchè in sede di rinvio possa essere rivalutata la fattispecie, sulla base del seguente principio di diritto:

“in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, l’obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest’ultimo l’autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell’art. 1956 c. c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di presunzioni, se dotate dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c.”.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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