Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29363 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8830-2006 proposto da:

CARLETTO BORTOLO IND LEGNAMI DI CARLETTO GIOVANNI & C SNC

NELLA

PERSONA DEL SOCIO LEGALE RAPP.TE E AMM.RE SIG. C.S. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAUSARANO MICHELA;

– ricorrente –

contro

C.M., C.G.;

– intimati –

sul ricorso 9901-2006 proposto da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA FAX (OMISSIS), VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MURARO ANNA MARIA;

– ricorrente –

contro

CARLETTO BORTOLO IND LEGNAMI DI CARLETTO GIOVANNI & C SNC,

C.

G.;

– intimati –

sul ricorso 12371-2006 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

MARZI CORINNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAIOLINO ANGELO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CARLETTO BORTOLO IND LEGNAMI DI CARLETTO GIOVANNI & C SNC,

C.

M.;

– intimati –

sul ricorso 13953-2006 proposto da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato

CICCOTTI SABINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MURARO ANNA MARIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G., CARLETTO BORTOLO IND LEGNAMI DI CARLETTO

GIOVANNI & C SNC;

– intimati –

sul ricorso 16070-2006 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURARO ANNA MARIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CARLETTO BORTOLO IND LEGNAMI DI CARLETTO GIOVANNI & C SNC,

C.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1598/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Marzi Massimo Filippo difensore della ricorrente che

si riporta agli atti;

udito l’Avv. Ciccotti Sabina difensore di C.M. e l’Avv.

Maiolino Angelo difensore di C.G. che si riportano agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione, il

rigetto di tutti i ricorsi, e la compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12-7-1997 C.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa il fratello C.G. e la Carletto Bortolo Industria Legnami di Carletto Giovanni & C. s.n.c. esponendo:

il 22-6-1993 era deceduto in Bassano del Grappa il padre C. B. e la sua eredità si era devoluta per legge;

il compendio ereditario era costituito da terreni in Bassano del Grappa e in Cassola;

in data 9-8-1993 era deceduta anche la madre S.M., sicchè il terzo dei beni avuto in successione dal marito si era devoluto per legge ai figli in ragione di ciascuno;

C.B. aveva disposto dei suoi beni in favore del figlio G. attuando atti simulati o comunque donazioni indirette; in particolare con atto di compravendita del 30-12-1983 aveva venduto alla società Carletto Bortolo per il prezzo di lire 60.000.000 un terreno con sovrastante porzione di fabbricato sito in (OMISSIS);

l’atto suddetto dissimulava una donazione poichè il prezzo non era mai stato pagato, e l’elargizione aveva beneficiato solo il figlio G., pur essendo stata disposta in favore della società;

il figlio era stato già favorito dal padre che gli aveva gratuitamente ceduto le quote della società da lui costituita;

la donazione era lesiva della legittima e doveva essere dichiarata nulla per difetto di forma.

L’attrice chiedeva quindi accertarsi che la suddetta compravendita era simulata per essere stati i beni donati da C.B. al figlio G. effettivo titolare della società acquirente, dichiararsi la donazione nulla e lesiva della quota di legittima spettante all’esponente, disporsi la riduzione della stessa con reintegra della quota di legittima e lo scioglimento della comunione dei beni caduti in successione di C.B. e di S. M..

Si costituiva in giudizio C.G. non opponendosi alla richiesta di divisione dei beni caduti in eredità dei genitori, con esclusione di quello realmente venduto alla Carletto Bortolo s.n.c., e chiedendo la detrazione dall’importo complessivo della quota di spettanza dell’attrice dell’acconto già ricevuto, ovvero il valore dei beni oggetto dell’atto di cessione intervenuto tra i due fratelli in data 16-12-1986, costituente un acconto sulla futura quota successoria spettante all’attrice, come da controdichiarazione sottoscritta dai contraenti; in subordine, nel caso che la controparte non avesse voluto rispettare le pattuizioni di cui al negozio del 16-12-1986, chiedeva dichiararsi la simulazione di quest’ultimo, dando atto che tra le parti non aveva avuto luogo alcuna vendita, con obbligo dell’attrice di restituire i beni oggetto dell’atto oltre i frutti percepiti dal 16-12-1986. Si costituiva anche la Carletto Bortolo Industria Legnami chiedendo il rigetto della domanda di simulazione della vendita suddetta.

L’attrice con memoria ex art. 183 c.p.c. deduceva la nullità dell’impegno a ricevere i beni a titolo di acconto sulla quota ereditaria, trattandosi di patto successorio, ed eccepiva la prescrizione del diritto azionato dal fratello G..

Il Tribunale adito con sentenza del 9-2-2001 accoglieva la domanda di accertamento della simulazione della compravendita stipulata dal “de cuius” il 30-12-1983 con la società convenuta e la conseguente domanda di declaratoria di nullità della donazione dissimulata per mancanza di forma solenne, e conseguentemente disponeva la divisione del compendio ereditario in osservanza della prima ipotesi divisionale formulata dal CTU, comprendente nell’asse ereditario anche il bene oggetto della suddetta compravendita; in accoglimento della domanda riconvenzionale di C.G., dichiarava la nullità del contratto stipulato da quest’ultimo e l’attrice il 16-12- 1986 in quanto dissimulante un patto successorio, e pertanto condannava C.M. a restituire al convenuto gli immobili indebitamente ricevuti o a corrisponderne il valore.

Proposta impugnazione da parte della società Carletto Bortolo Industria Legnami di Carletto Giovanni & C. s.n.c. cui resisteva C.M. che spiegava appello incidentale, mentre C. G., costituendosi in giudizio, si rimetteva alla decisione del giudice di appello in ordine all’appello principale e proponeva appello incidentale, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 3-10-2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato C.M. al rilascio in favore del fratello G. del bene oggetto del contratto del 16-12-1986 dichiarato nullo, ha compensato le spese del grado tra C.M. e C.G., ed ha condannato la società Carletto Bortolo al rimborso delle spese stesse in favore di C.M..

Per la cassazione di tale sentenza la società Carletto Bortolo Industria Legnami di Carletto Giovanni & C. s.n.c. e C.M. hanno proposto due ricorsi articolati rispettivamente in quattro ed in tre motivi; C.G. con controricorso ha aderito al primo ricorso, ha resistito al secondo ricorso ed ha proposto a sua volta un ricorso incidentale basato su cinque motivi; C. M. inoltre ha resistito con separati controricorsi ad entrambi i ricorsi proposti dalla suddetta società e da C.G., formulando due ricorsi incidentali affidati a tre motivi; la società B.C. e C.G. hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Devono poi dichiararsi inammissibili i ricorsi incidentali di C.M. notificati il 19-5-2006 ed il 27-4-2006, atteso che il suo diritto ad impugnare la sentenza di secondo grado si era già consumato con il primo ricorso proposto.

In relazione poi al fatto che il ricorso della società Carletto Bortolo è stato notificato alle altre parti il 15-3-2006 ed il ricorso di C.M. è stato notificato il 27-3-2006, il primo deve essere qualificato come principale ed il secondo come incidentale.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo la società Carletto Bortolo, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c., premesso che in relazione alla domanda di C.M. per la declaratoria di simulazione dell’atto del 30- 12-1983 perchè i beni che ne costituivano l’oggetto erano stati donati da ” C.B. al figlio G., effettivo titolare della società predetta”, il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della donazione stipulata da C. B. in favore della società Carletto Bortolo dissimulata dalla compravendita, assume che in tale statuizione mancava del tutto la declaratoria preliminare di una interposizione fittizia della società al posto dell’effettivo contraente C.G., presupposto indispensabile della successiva declaratoria di nullità della donazione per difetto di forma, e soprattutto di introduzione, nel coacervo comune, del bene di riferimento.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Premesso invero che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della compravendita del 30-12-1986 in quanto dissimulante una donazione e che questa era stata dichiarata nulla per difetto di forma (statuizione quest’ultima non oggetto di censura), ne consegue sotto un profilo logico – giuridico che l’immobile oggetto della suddetta donazione rientrava necessariamente a far parte della comunione ereditaria oggetto del giudizio di divisione; è quindi evidente l’irrilevanza al riguardo della questione sollevata nel motivo in esame in ordine al fatto che la sentenza impugnata non avrebbe dichiarato che tale donazione era avvenuta in favore di C.G. e non della società Bortolo Carletto, posto che in ogni caso il suddetto bene, per effetto della declaratoria di nullità dell’atto di liberalità menzionato, doveva essere considerato come ricompreso nell’asse ereditario oggetto di comunione tra le parti.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., sostiene che C.M. non aveva mai direttamente richiesto la declaratoria di nullità della compravendita del 30-12- 1983 come intervenuta con la società Carletto Bortolo in quanto dissimulante una donazione, avendo svolto la domanda in forma indiretta e nei confronti di C.G., dopo essere stata dichiarata la sua partecipazione all’atto, per effetto di interposizione fittizia, al posto dell’apparente società; ebbene l’esponente in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello (dopo che si era formato il giudicato sulla soggettività della compravendita controversa per l’assenza di appello incidentale di C.M.) aveva avanzato la richiesta di inammissibilità delle domande – corollario di C.M. alla luce del giudicato ormai formatosi, richiesta che peraltro non era sta accolta dalla Corte territoriale.

Con il terzo motivo la ricorrente principale, deducendo violazione dell’art. 769 c.c. ed omessa e contraddittoria motivazione, afferma che erroneamente è stato ritenuto che la compravendita suddetta dissimulasse una donazione, considerato che C.M. non aveva mai allegato e tantomeno provato a sussistenza di un “animus donandi” di C.B. con riferimento alla reale donataria società Carletto Bortolo, posto che i rilievi afferenti l'”animus” riguardavano C.G. e non la suddetta società.

Le enunciate censure restano assorbite all’esito della declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Con il quarto motivo la ricorrente principale, denunciando violazione degli artt. 1417 e 2722 c.c. ed omessa motivazione, premesso che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della simulazione della predetta vendita per la mancata riscossione, da parte del venditore, dell’assegno ricevuto relativo al prezzo di vendita e per il reale valore all’epoca del bene, pari a lire 683.141.410, dopo aver qualificato inattendibili le deposizioni dei figli di C. M., osserva che non è stato considerato che la declaratoria di simulazione avrebbe dovuto essere dichiarata nei confronti di un atto intervenuto con un soggetto terzo (ovvero la società Carletto), e non con il figlio del “de cuius”; pertanto non è stato tenuto conto che la prova della simulazione di un atto posto in essere dal “de cuius” poteva essere fornita solo attraverso la controdichiarazione, poichè il ricorso alle presunzioni – concretamente effettuato dalla Corte territoriale – non è consentito all’erede in quanto non terzo nei confronti del negozio simulato, ma parte a tutti gli effetti.

La censura è inammissibile.

Invero, poichè la questione prospettata non risulta trattata dalla sentenza impugnata, la ricorrente principale, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale di C.M., si rileva che quest’ultima con il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 458 c.c., censura la sentenza impugnata per aver affermato, quanto alla nullità del contratto di cessione di beni stipulato il 16-12-1986 fra l’esponente e C.G. in quanto dissimulante un patto successorio, che tale nullità inficiava tutto l’atto, dato che lo scopo delle parti era solo quello di negoziare l’entità della futura successione non ancora aperta, con l’impegno di C.M. di rinunciare ad una parte della stessa, di valore pari a quello del bene oggetto dell’atto; in realtà la nudità aveva colpito soltanto il patto successorio, e non l’atto di compravendita, in quanto controparte non aveva dedotto o provato alcuna circostanza idonea ad affermare che il patto successorio costituisse il solo motivo determinante dell’atto di liberalità; anzi dalla lettura della controdichiarazione del 16- 12-1986 emergeva che i contraenti avevano voluto effettivamente concludere il contratto stipulato in pari data, ma che ad esso avevano voluto attribuire i caratteri tipici non della compravendita, ma della donazione.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto configurare la dichiarazione del 16-12-1986 come un semplice “onus”, ossia un peso imposto dall’autore di un atto di liberalità a carico del beneficiario, da considerarsi non apposto ai sensi dell’art. 794 c.c..

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Rilevato invero che C.M. non ha riportato nel ricorso il contenuto della suddetta controdichiarazione del 16-12-1986, si osserva in proposito che il ricorrente che in sede di legittimità deduca una errata valutazione di un documento, ha l’onere di indicare specificatamente il contenuto del documento stesso che assume essere stato male interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione nel ricorso al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

Con il terzo motivo C.M., denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1429 c.c., n. 4, in via subordinata sostiene che, ammesso e non concesso che l’esponente non avrebbe concluso il contratto di compravendita suddetto senza la dichiarazione definita da controparte quale patto successorio, la conseguenza giuridica non sarebbe la nullità del medesimo atto di compravendita, ma la sua annullabilità; ai sensi infatti dell’art. 1429 c.c., n. 4 l’errore determina l’annullabilità del contratto quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.

Tale censura resta assorbita all’esito della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi del ricorso incidentale in esame.

Esaminando quindi il ricorso incidentale di C.G., si osserva che con il primo motivo quest’ultimo, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., premesso che il dispositivo della sentenza di primo grado aveva affermato in modo inequivocabile che la compravendita de 30-12-1983 era intervenuta tra C.B. e la società Carletto Bortolo, sostiene che, per evitare il giudicato sulla statuizione relativa all’assenza della profilata interposizione di persona, la controparte avrebbe dovuto formulare una impugnazione ex art. 112 c.p.c., che invece non era stata proposta.

Con il secondo motivo C.G., deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., assume che il giudice di appello, pur avendo respinto l’impugnazione proposta dalla società Carletto Bortolo, ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, escludendo ulteriormente la presenza, all’interno delle statuizioni formali del dispositivo, della profilata interposizione di persona.

Con il terzo motivo Giovanni Carletto, deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c. ed omessa motivazione, afferma, per l’ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi, che la Corte territoriale non ha evidenziato la presenza di elementi certi e logici, nelle enunciazioni della sentenza di primo grado, idonei a sovvertire la regola della prevalenza delle statuizioni contenute nella parte dispositiva rispetto alle enunciazioni espresse nella parte motiva.

I tre enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono inammissibili per difetto di interesse per le ragioni già espresse in sede di esame del primo motivo del ricorso principale.

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione dell’art. 713 c.c., artt. 784 e 789 c.p.c. e vizio di motivazione, rileva che, in caso di accoglimento dei precedenti motivi, lo scioglimento della comunione dovrà avvenire sulla base delle previsioni di cui al secondo progetto divisionale elaborato dal CTU, con attribuzione dei beni di cui all’assegno a C. G. e di quelli di cui all’assegno a C.M..

Tale motivo è inammissibile in quanto in esso non vengono sollevate censure avverso le statuizioni della sentenza impugnata, ma vengono soltanto prospettati gli effetti conseguenti all’eventuale accoglimenti dei precedenti motivi.

Con il quinto motivo C.G., deducendo violazione dell’art. 360, n. 4 in relazione agli artt. 112 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata sia per l’omesso esame della richiesta di rifusione delle spese di primo grado, sia per la mancanza e comunque la contraddittorietà della motivazione relativamente alla compensazione disposta riguardo alle spese di secondo grado.

La censura è infondata.

Sotto un primo profilo si rileva che la Corte territoriale ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di giudizio tra C.M. e C.G., attesa la parziale soccombenza reciproca, cosicchè la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve essere disattesa.

Il giudice di appello poi ha ritenuto di compensare tra le suddette parti anche le spese del secondo grado di giudizio per la sussistenza di giusti motivi, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia ed al fatto che l’accoglimento dell’appello incidentale di C.G. atteneva ad una statuizione non conseguente ad espressa richiesta di C.M., all’esito quindi di una valutazione priva di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede.

In definitiva quindi sia il ricorso principale che i due ricorsi incidentali devono essere rigettati.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da C.M. notificati alle altre parti il 19-5- 2006 ed il 27-4-2006, rigetta il ricorso principale della società Carletto Bortolo Industria Legnami ed i ricorsi incidentali rispettivamente proposti da C.M. e C.G., e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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