Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29363 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29197 dell’anno 2016, proposto da:

FERMANA CALCIO S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,

Giacomo Battaglioni rappresentato e difeso, giusta procura in calce

al ricorso, dall’avvocato Pietro Sciubba (C.F.: SCB PTR 51C14

H501F);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del rappresentante per procura C.V.

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Augusto Ermetes (C.F.: RMT GST 30L30 H501C) e Alberto

Giammarini (C.F.: GMM LRT 65S22 0542R);

– controricorrente –

nonchè

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

5188/2015, pubblicata in data 23 luglio 2015;

– udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del

1 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fermana Calcio S.r.l. ha proposto opposizione avverso una intimazione di pagamento (per complessivi Euro 1.165.576,69) del locale agente della riscossione per crediti relativi a contributi previdenziali ENPALS.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

La Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre la Fermana Calcio S.r.l., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso Equitalia Servizi di riscossione S.p.A..

L’istituto intimato ha depositato una semplice procura speciale in favore di una pluralità di difensori, ma non ha svolto alcuna concreta attività difensiva.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume carattere pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23 luglio 2015 (non risulta che sia stata notificata).

In ragione dell’oggetto del presente giudizio, che va qualificato come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, Rv. 651687 – 01) e comunque riguarda materia previdenziale, non è applicabile la sospensione feriale dei termini (per le controversie previdenziali in materia di omissioni contributive:

Cass., Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012, Rv. 624575 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20375 del 24/07/2008, Rv. 604871 – 01; per le opposizioni esecutive: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2010; essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, onde esso avrebbe avuto scadenza in data 23 gennaio 2016.

Detto termine è stato sospeso, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., con provvedimento depositato in data 14 gennaio 2016 (quando cioè mancavano nove giorni al suo spirare) fino alla comunicazione della sentenza che definiva il procedimento di revocazione, vale a dire fino al 15 ottobre 2016, secondo quanto deduce la stessa società ricorrente.

La ricorrente non ha precisato la data di comunicazione del provvedimento di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, nè ha allegato (e tanto meno documentato) una eventuale data di comunicazione della decisione sulla sua istanza di revocazione della sentenza di appello diversa da quella della pronuncia, come pure sarebbe stato suo onere fare (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3680 del 24/02/2016, Rv. 638922 – 01), anche tenuto conto che “l’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo inciso, deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21874 del 30 agosto 2019, che non risulta ancora massimata).

Emerge comunque dagli atti che essa ha avuto legale conoscenza della sentenza sull’istanza di revocazione proprio in data 15 ottobre 2016, quando è stata data lettura del dispositivo della pronuncia resa in udienza dalla corte di appello; inoltre risulta avere avuto altresì conoscenza certa di fatto della sentenza in forma integrale quanto meno in data 11 novembre 2016, avendo in tale data ottenuto il rilascio di copia conforme del provvedimento.

Dunque, anche a considerare il termine per la proposizione del ricorso per cassazione sospeso a decorrere dal 14 gennaio 2016 (data di deposito del provvedimento di sospensione), dovendo lo stesso ritenersi prorogato di nove giorni dopo il 15 ottobre 2016 (data della lettura in udienza della sentenza sulla impugnazione per revocazione), esso ha avuto definitiva scadenza in data 24 ottobre 2016.

La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con lettera raccomandata inviata dallo stesso difensore della società ricorrente, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, in data 22 novembre 2016, quindi tardivamente (è opportuno osservare, anche per completezza, che la tardività sussiste anche in relazione alla data di conoscenza effettiva della sentenza integrale sulla revocazione).

Il ricorso, in quanto tardivo, va dichiarato inammissibile, e tale inammissibilità rende inutile il richiamo dei singoli motivi dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (in favore della sola società controricorrente, in quanto l’istituto intimato INPS non ha svolto alcuna concreta attività difensiva e la stessa procura speciale per il giudizio di legittimità depositata in atti non può ritenersi regolare, in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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