Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29362 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8787-2006 proposto da:

COM CASALE CORTE CERRO P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SINDACO

P.T. SIG. P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TREBBIA 3, presso lo studio dell’avvocato CASSESE ANTONIETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHIONI PIERO;

– ricorrente –

contro

FLLI TOGNO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE DOTT.SA T.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LONGO DORNI GAETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1873/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Di Virgilio Piergiuseppe con delega depositata in

udienza dell’Avv. Marchioni Piero difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso,

con la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13-12-2000 il Comune di Casale Corte Cerro, premessa la soggezione a servitù di uso pubblico, per “dicatio ad patriam” o per usucapione (in quanto da sempre oggetto di transito da parte di tutti gli abitanti della frazione di (OMISSIS) per recarsi in chiesa e di manovra e parcheggio con auto nel relativo piazzale e lungo la via ivi adducente), della piccola area parte del terreno censito a NCT del Comune di Casale Corte Cerro al foglio 6 mappale 419, confinante con la via (OMISSIS) ed il (OMISSIS), di proprietà della s.r.l.

Fratelli Togno, che ultimamente aveva manifestato la volontà di recintarla per interdirne l’uso pubblico, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verbania la predetta società chiedendo l’accertamento della suddetta servitù di uso pubblico sull’area in favore del Comune e della conseguente inesistenza del diritto della società proprietaria di recintarla e di inibirne l’uso alla cittadinanza.

Costituitosi il contraddittorio la società convenuta eccepiva la mancanza dei requisiti per l’accertamento della richiesta servitù di uso pubblico (su area, costituente unico accesso all’azienda della convenuta proprietaria e pure confinante con strada pubblica comodamente percorribile, per raggiungere una chiesa aperta una sola volta all’anno, in occasione della festa del santo patrono, con possibilità per i partecipanti di intrattenersi sul piazzale pubblico antistante), tanto per “dicatio ad patriam” che per usucapione, concludendo per il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale adito con sentenza del 22-10-2002, esclusa la ricorrenza dei requisiti per la “dicatio ad patriam”, accertava invece l’acquisto per usucapione in favore dell’attore di una servitù di passaggio pedonale e carraio e di manovra, ma non di parcheggio.

Proposta impugnazione da parte della società Fratelli Togno cui resisteva il Comune di Casale Corte Cerro che proponeva altresì appello incidentale la Corte di Appello di Torino con sentenza del 21- 11-2005, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte dal suddetto Comune nei confronti della predetta società.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Casale Corte Cerro ha proposto un ricorso basato su di un unico articolato motivo cui la società Fratelli Togno ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo articolato il ricorrente, denunciando falsa applicazione degli artt. 825, 1027, 1028, 1031, 1158 e 1165 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la configurabilità della suddetta servitù di passaggio sulla base di considerazioni criptiche e comunque irrilevanti.

Il ricorrente anzitutto sostiene che erroneamente il giudice di appello, dopo aver affermato che l’area in questione consisteva in una piazzola immediatamente adiacente al piazzale antistante una piccola chiesa utilizzata per il più comodo passaggio dagli abitanti della frazione di Crebbia per ivi recarsi in occasione della festa patronale ed in qualche altra rara occasione di celebrazione del culto, ha evidenziato che il teste B. aveva riferito che si trattava di passaggio non indispensabile; infatti, come già evidenziato dal giudice di primo grado, l'”utilitas” pubblica ben può consistere in una maggiore comodità del passaggio per i cittadini, senza che il requisito si debba identificare in quello dell’indispensabilità; del pari era del tutto ininfluente il fatto che non fosse chiaro da chi fosse stata eseguita l’asfaltatura del sedime dell’area in questione, posto che invece era rilevante che detta area era stata completamente incorporata con la strada e con la piazza, e che da oltre 60 anni i cittadini della frazione di (OMISSIS) avevano utilizzato l’area come un tutt’uno con strada e piazza.

Il Comune di Casale Corte Cerro afferma inoltre che l’assunto della Corte territoriale in ordine alle rimostranze della società proprietaria in presenza di auto posteggiate sulla piazzola antistante la fabbrica, pure unico accesso carraio ad essa, non avrebbe potuto comunque impedire l’accoglimento della domanda del Comune in presenza degli altri accertati requisiti.

Infine il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, l’autorizzazione alla delimitazione dell’aerea con paletti rilasciata il 2-6-1998 alla società Fratelli Togno dal Comune esponente, poi revocata il successivo 16-6-1998, non dimostrava alcunchè, non avendo il Sindaco il potere di incidere su di un diritto di servitù pubblica che alla data del 1998 il Comune aveva già acquisito e consolidato per il solo fatto dell’avvenuto decorso del tempo.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha premesso che l’area per cui è causa consisteva in una piazzola immediatamente adiacente al piazzale antistante una piccola chiesa utilizzata per il più comodo ma non indispensabile passaggio dagli abitanti della frazione di (OMISSIS) per recarsi presso il suddetto luogo di culto in occasione della festa patronale e di qualche altra celebrazione religiosa, oltre che come spazio di manovra e talvolta pure di parcheggio delle auto, ed ha evidenziato che neppure era emerso con chiarezza da chi fosse stata eseguita l’asfaltatura del sedime.

Il giudice di appello ha poi aggiunto, sempre in ordine alla utilizzazione della predetta area, che i testi escussi avevano riferito sulla generica presenza “in loco” di bambini che giocavano, e sulle proteste della società proprietaria per la presenza di auto posteggiate sulla piazzola antistante la fabbrica, costituente l’unico accesso carraio ad essa; a tale ultimo proposito la sentenza impugnata ha segnalato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Casale Corte Cerro alla società Fratelli Togni il 2-6-1998 (sia pure in via provvisoria e poi revocata il 16-6-1998 per la protesta di alcuni cittadini) alla delimitazione dell’area in questione con paletti.

La Corte territoriale ha quindi escluso, all’esito della valutazione degli elementi probatori acquisiti, la configurabilità della servitù pubblica di passaggio invocata dall’appellante per la mancanza dei requisiti costitutivi che la caratterizzano.

Tale convincimento è condivisibile ed immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente.

A fronte invero dell’accertamento di fatto operato dal giudice di appello nei termini sopra evidenziati, deve rilevarsi, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte, che un’area privata può ritenersi assoggettata a servitù di uso pubblica di passaggio, acquistata per usucapione, quando concorrano le seguenti condizioni:

l)l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente una utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso alla propria unità abitativa, e disconoscendo il diritto del proprietario; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare i fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù;

3)il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione (Cass. 29-4-1995 n. 4755; Cass. 9-7-2003 n. 10772; Cass. 17-6-2004 n. 11346).

Orbene nella fattispecie deve rilevarsi l’insussistenza di tali elementi, considerato anzitutto che il transito del tutto saltuario e sporadico sull’area suddetta da parte di abitanti della frazione di (OMISSIS) per accedere al piazzale antistante una piccola chiesa nelle rare occasioni di una celebrazione in tale luogo di culto di alcune cerimonie religiose non può certamente integrare quell’uso generalizzato e continuato del passaggio da parte di un insieme di persone agenti come componenti della collettività; ancor meno tale requisito sussiste con riferimento alla utilizzazione dell’area stessa come spazio di manovra e di parcheggio di automobili, essendo evidente, in questo caso, che tale uso soddisfa solo l’interesse dei singoli conducenti degli autoveicoli.

Inoltre non risulta provato che tale passaggio si sia protratto per tutto il tempo necessario all’usucapione, non essendo emerso alcun elemento certo in ordine all’epoca in cui il transito attraverso l’area di proprietà della società resistente sarebbe iniziato;

neppure può affermarsi che l’uso del passaggio sia stato comunque pacifico, attese le proteste che la società Fratelli Togni aveva sollevato allorchè aveva verificato la presenza di auto posteggiate sulla piazzola antistante la sua fabbrica.

Infine correttamente la sentenza impugnata ha attribuito rilievo anche all’autorizzazione rilasciata alla suddetta società da parte dell’attuale ricorrente alla delimitazione dell’area in questione con paletti (sia pure in via provvisoria e revocata dopo 14 giorni per le proteste di alcuni cittadini), trattandosi di elemento significativo per dubitare della sussistenza de requisito dell'”animus possidendi” in capo al Comune di Casale Corte Cerro.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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