Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29362 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7333/13 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.D., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso, dagli avv.ti Francesca Potì e Giulia Primicerio, con

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazzale Belle Arti,

n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 43/1/12

depositata in data 26 gennaio 2012

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, con distinti accertamenti effettuati nei confronti di P.D., esercente la professione di medico dentista, per gli anni d’imposta 2003 e 2005 – a fronte di un reddito dichiarato di Euro 35.552,00 per l’anno 2003, di Euro 27.518,00 per l’anno 2004 e di Euro 26.001,00 per l’anno 2005 – procedeva alla rideterminazione, con accertamento sintetico, dei redditi ai fini IRPEF D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e 5, in base alla esistenza di spese sostenute per l’acquisto di un’autovettura Porsche 911 Carrera del valore di Euro 98.773,00, della quota del 95 per cento del capitale di una società con apporto di Euro 23.750,00, di un immobile sito in (OMISSIS), del valore di Euro 546.000,00 e di altro immobile sito in (OMISSIS), del valore di Euro 97.000,00.

2. Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi, deducendo di avere stipulato un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto dell’autovettura, effettuato per fini aziendali, e di avere stipulato un mutuo di Euro 730.000,00, che era stato utilizzato, quanto ad Euro 546.000,00, per l’acquisto dell’immobile in (OMISSIS), da destinare a studio professionale, quanto ad Euro 92.000,00, per l’acquisto dell’immobile di (OMISSIS) e, quanto alla residua somma, per la restituzione delle prime tre rate di mutuo da Euro 32.110,00 ciascuna; precisava, altresì, che l’importo di Euro 23.750,00, utilizzato per l’acquisto della quota societaria, proveniva da disponibilità in precedenza accumulate.

3. La C.T.R. del Lazio, riformando la sentenza di primo grado che, previa riunione, aveva parzialmente accolto i ricorsi, riducendo il reddito accertato dall’Ufficio, annullava integralmente l’avviso di accertamento, rigettando l’appello incidentale dell’Ufficio.

Osservava che l’accertamento sintetico era stato legittimamente operato in base agli indicatori di capacità di spesa, ma che il contribuente aveva dettagliatamente giustificato e adeguatamente documentato che gli elementi presi in considerazione dall’Amministrazione finanziaria non corrispondevano ad una effettiva capacità di spesa, bensì ad un’attività di indebitamento, che trovava la sua giustificazione anche nella giovane età del contribuente, il quale, confidando nei futuri guadagni, aveva inteso assicurarsi da subito beni che, peraltro, erano strumentali all’esercizio dell’attività.

4. Ricorre per la cassazione della decisione d’appello l’Agenzia delle Entrate, con due motivi, cui resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, censurando la sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che il contribuente avesse offerto prova contraria, adducendo di essersi indebitato e di essersi in tal modo procurato le somme accertate dall’Ufficio, e nella parte in cui hanno considerato l’autovettura bene strumentale destinato all’attività professionale.

Ribadisce che la presunzione di possesso di maggiori redditi non dichiarati, derivante dall’accertamento delle circostanze indicate al citato art. 38, commi 4 e 5, può essere vinta esclusivamente dalla prova contraria fornita dal contribuente, nei limiti di cui al successivo comma 6, ossia dimostrando che il maggior reddito deriva da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e si duole che la Commissione regionale non ha esplicitato l’iter logico-giuridico che l’ha condotta a respingere le doglianze espresse con l’appello incidentale, posto che il contribuente ha prodotto documentazione insufficiente per confutare la ricostruzione operata dall’Ufficio e per dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esistesse o esistesse in misura inferiore.

3. I motivi, strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente e sono fondati.

3.1. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010), prevede, al comma 4, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi o alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento e, al comma 5, contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare in modo durevole il patrimonio del contribuente; in quest’ultimo caso, è stabilita una presunzione di imputabilità del reddito, in quote costanti, all’anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti, e si presume che la capacità di effettuare una determinata spesa ben può attribuirsi non al reddito prodotto nello stesso anno d’imposta cui l’accertamento si riferisce, ma alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti.

3.2. Nell’ipotesi delle spese per incrementi patrimoniali, come nel caso di specie, l’accertamento deve basarsi sulla dimostrazione di un fatto noto, ossia della effettiva erogazione della spesa, che costituisce manifestazione di ricchezza da parte del contribuente in un determinato arco di tempo (uno o più anni d’imposta); l’accertamento con metodo sintetico non impedisce comunque al contribuente di provare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato sinteticamente sia, in tutto o in parte, costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., sez. 5, 19/04/2013, n. 9539; Cass., sez. 5, 10/09/2014, n. 19030).

3.3. Con specifico riguardo all’acquisto di immobile mediante accensione di un mutuo, questa Corte, in tema di accertamento sintetico, ha precisato che la prova contraria a carico del contribuente, richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, può essere assolta mediante la produzione del relativo contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto (Cass., sez. 6-5, 3/12/2018, n. 31124; Cass., sez. 5, 17/07/2019, n. 19192).

Tuttavia, qualora l’Ufficio proceda a determinare con metodo sintetico il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che, mentre va detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei di mutuo maturati e versati (Cass., sez. 5, 3/12/2010, n. 24597; Cass., sez. 5, 24/02/2017, n. 4797; Cass., sez. 5, 20/07/2018, n. 19371; Cass., sez. 5, 17/07/2019, n. 19192).

3.4. Analogamente, per gli acquisti effettuati tramite contratti di leasing finanziario, sebbene l’assunzione del debito non comporta erogazione di spesa e non costituisca effettiva espressione di capacità economica ai sensi del citato art. 38, costituendo espressione di tale capacità i singoli atti di estinzione dell’obbligazione, risulta evidente che ai fini dell’accertamento sintetico del reddito si debba anche fare riferimento alla sommatoria dei canoni effettivamente pagati nell’anno oggetto di accertamento.

3.5. Peraltro, la disponibilità di beni – quali immobili e autovetture -integra presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”; pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di tale capacità, non ha il potere di togliere ad essi la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass., sez. 5, 23/07/2007, n. 16284; Cass., sez. 5, 31/03/2011, n. 7408; Cass., sez. 6-5, 1/09/2016, n. 17487).

4. La sentenza impugnata ha accolto le doglianze del contribuente affermando che le prove documentali dallo stesso offerte – contratto di mutuo e contratto di leasing – dimostrano che le spese per incrementi patrimoniali, sulla base delle quali l’Amministrazione finanziaria ha accertato, con metodo sintetico, un maggior reddito, non denotano una effettiva capacità di spesa ed una maggiore capacità contributiva, in quanto provenienti da una mera attività di indebitamento, diretta ad ottenere l’immediata disponibilità di beni strumentali per l’esercizio della professione, con restituzione differita delle somme ricevute, del tutto giustificata.

L’apprezzamento espresso dai giudici di appello non è in linea con i principi sopra richiamati e non consente di individuare, in ragione della lacunosità della motivazione, il ragionamento logico-giuridico che li ha indotti ad escludere che agli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio non corrispondesse una maggiore capacità reddituale del contribuente.

Deve, quindi, ritenersi integrato il vizio di motivazione insufficiente che si configura, in particolare, qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass., sez. U, 25/10/2013, n. 24148), ovvero qualora il medesimo non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possano essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio e indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, essendosi limitato ad assumere l’insussistenza della prova del maggior reddito, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Cass., sez. 6-5, 2/03/2012, n. 3370), o comunque quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia.

5. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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