Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29362 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24624 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

L.P., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso,

ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

– ricorrente –

nei confronti di:

LO.Re., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dagli avvocati Marco De

Cristofaro (C.F.: DCR MRC 69P16 B157B) ed Ezio Spaziani Testa (C.F.:

SPZ ZEI 37M01 D810S);

– controricorrente –

nonchè

ASSOCIAZIONE AURORA, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.

1787/2016, pubblicata in data 10 agosto 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1

ottobre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.P. ha ottenuto (nel luglio 1998) sequestro sui beni del coniuge separato Lo.Re., ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 4, fino a concorrenza della somma di Lire 750.000.000, di cui Lire 50.000.0000 per interessi e spese. Ha eseguito il suddetto sequestro trascrivendolo immediatamente (nell’agosto 1998) su alcuni beni immobili del debitore, successivamente (nel 1999) da questi alienati alla Associazione Aurora e, in un secondo momento (nel 2002), su un ulteriore immobile. Ha poi espropriato quest’ultimo immobile (nel 2007) al Lo., conseguendo l’attribuzione del ricavato della vendita a soddisfazione dei suoi crediti. Nel 2011, peraltro, vantando un residuo credito (pari ad Euro 12.139,39), ha poi proceduto al pignoramento anche degli altri beni sequestrati, in danno dell’associazione che li aveva acquistati dopo la trascrizione del sequestro.

Hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nonchè opposizione all’esecuzione, sia l’associazione terza espropriata (ai sensi dell’art. 619 c.p.c.) che il debitore principale (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.).

Il Tribunale di Padova, poichè nelle more l’esecuzione era stata dichiarata estinta, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’opposizione agli atti esecutivi ed ha rigettato le opposizioni all’esecuzione proposte dal debitore e dal terzo espropriato.

Su gravame del debitore Lo. e della creditrice L., la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione del primo e dichiarato insussistente il diritto della seconda di procedere ad esecuzione forzata. Ricorre la L., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Lo..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’associazione intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mario Fresa, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale il rilievo del mancato tempestivo deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stessa dichiara nel ricorso esserle stata notificata in data 25 agosto 2016) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta, nel termine perentorio previsto dalla legge, esclusivamente una copia autentica del provvedimento impugnato, mentre la copia analogica prodotta della relazione di notificazione dello stesso – notificazione che risulta effettuata a mezzo P.E.C. – difetta dell’attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del legale, richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

Si osserva inoltre che: a) anche la copia della sentenza impugnata prodotta dal controricorrente difetta di attestazione autografa di conformità all’originale informatico; b) la predetta attestazione di conformità all’originale informatico non risulta depositata neanche entro l’adunanza in camera di consiglio; c) una delle parti intimate è rimasta tale; d) il ricorso non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (tenuto conto che non opera nella specie la sospensione dei termini, trattandosi di opposizioni in materia esecutiva).

Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto, anche come di recente rielaborati da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 01), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione del recente consolidamento, dopo contrasti interpretativi, dell’indirizzo della Corte in relazione ai principi che regolano l’asseverazione delle copie analogiche degli atti in formato digitale, oltre che dell’alterno andamento del giudizio di merito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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