Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29361 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.C. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 171/2014 R.G. proposto da:

B.L., con l’avv. Michele Di Fiore, e con domicilio eletto

in Roma via Ottaviano n. 42, presso lo studio dell’avv. Bruno Lo

Giudice;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania – Napoli n. 162/46/2013, pronunciata il 26 marzo 2013 e

depositata il 02 maggio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. La ricorrente, privata contribuente, acquistava un immobile residenziale nella capitale nell’ottobre dell’anno 2008. L’operazione immobiliare, di ingente valore, rendeva necessarie altre operazioni finanziarie quali il riscatto di polizze, la richiesta di prestiti, la percezione di dividendi societari e il ricorso ad altri risparmi.

In data 15 aprile 2011 la ricorrente era attinta da due avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rideterminava sinteticamente i suoi redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. In particolare l’Ufficio accertava un maggior reddito IRPEF per gli anni 2006 e 2007, contestando altresì, con identica motivazione, maggiori spese per incrementi patrimoniali relativamente al triennio 2007/2009 per Euro 485.000,00, ivi non accogliendo le giustificazioni addotte dalla contribuente.

La ricorrente adiva così il giudice di prossimità svolgendo tre distinte censure riassumibili, le prime due, nel difetto di motivazione e di onus probandi in relazione alla pretesa fiscale. Con la terza, invece, la ricorrente contestava l’accertamento condotto dall’Ufficio, all’uopo ritendendo anche di aver fornito la prova contraria alle avverse pretese impositive, avendo dimostrato che la propria capacità contributiva trovava la sua giustificazione in fondi derivanti da operazioni di disinvestimento, già tassati, esenti ovvero esclusi dalla base imponibile degli anni oggetto di accertamento.

Tra questi allegava una dichiarazione ad opera del Notaio rogante l’atto di compravendita di un immobile sito in (OMISSIS), ed afferente la provenienza dei fondi conseguenti alla vendita, nonchè un estratto del conto corrente bancario. Evidenziava infine un preteso errore dell’Ufficio, che le aveva imputato quale terza spesa per incremento patrimoniale quella che invece era una dismissione patrimoniale.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, ritenendo corretti e condivisibili i giustificativi addotti per Euro 331.488,00. Non venivano invece accolte le contestazioni svolte per la somma di Euro 153.512,00 nè il maggior reddito rideterminato per le spese di conduzione degli immobili.

La contribuente interponeva così appello svolgendo tre motivi di impugnazione: da un lato contestava l’omessa pronuncia sull’asserito errore compiuto dall’Ufficio, laddove aveva considerato come spesa per incrementi patrimoniali ciò che invece era una vendita. In ordine alle spese di godimento dell’unità immobiliare evidenziava invece che esse avrebbero dovuto esserle imputate nella misura del 50%, tenuto conto che l’immobile ospitava l’intero nucleo familiare costituito non solo dalla ricorrente, ma anche dal convivente more uxorio e dalle figlie; dall’altro censurava l’erroneità della decisione per non aver attribuito rilevanza ai pretesi risparmi accumulati dalla ricorrente negli anni pregressi e rispetto ai quali l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere impositivo; infine, con il terzo motivo evidenziava ulteriori acquisizioni finanziarie che giustificavano i redditi rideterminati in via sintetica per Euro 55.338,00. L’Ufficio si costituiva senza interporre appello incidentale.

La CTR respingeva tutti i motivi di appello, confermando la sentenza impugnata. Dichiarava infondato il primo motivo ritenendo corretto il mancato computo della provvista di 129.554,00 Euro presenti nel conto corrente, dovendosi preliminarmente fornire delle prove puntuali in ordine alle singole operazioni bancarie. Riteneva infondato anche il motivo afferente il preteso errore commesso dall’Ufficio in ragione di uno sfasamento temporale delle entrate e delle operazioni compiute. Infine, respingeva il terzo motivo di appello relativo all’imputazione del 50% delle spese di godimento dell’immobile adibito ad abitazione principale, giacchè la condivisione con un altro soggetto appariva fittizia e priva di riscontro probatorio.

Ricorre per cassazione il contribuente con otto articolati motivi di doglianza, cui l’Avvocatura non replica, essendosi costituita solo ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto, quale giustificativo della spesa incrementativa del 2008 e dei conseguenti maggiori redditi per gli anni 2006-2007, il risparmio della contribuente accumulato negli anni precedenti e risultante dalla provvista di danaro giacente sul c/c bancario alla data del 2.1.06, è illegittima per violazione dell’art. 53 Cost., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In sostanza, la contribuente lamenta che la CTR avrebbe errato nel non dare rilevanza alla provvista giacente nel conto corrente bancario alla data del 2.1.2006, non avendo l’onere di indicare la fonte della liquidità depositata nè l’avvenuta tassazione a monte o comunque la sua natura esente, anche tenuto conto che l’Ufficio era comunque decaduto dal potere impositivo. Consentire invero all’Amministrazione finanziaria di sindacare le disponibilità del contribuente contrasterebbe con i principi costituzionali di decadenza dai poteri e di certezza del diritto.

Il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il motivo è inammissibile perchè privo del carattere di specificità oltre che carente sotto il profilo dell’autosufficienza. Non è invero dato sapere quando l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere impositivo, tenuto conto delle varie poste conteggiate nel conto corrente.

Parimenti è inammissibile il motivo poichè non è dato comprendere, dalla sua lettura, in base a quali fonti di diritto il contribuente potrebbe essere dichiarato esentato dall’onere di provare la provenienza e la fonte delle disponibilità finanziarie e ciò in violazione del principio dell’autosufficienza correlato alla doglianza svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

E’ infine infondato poichè questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992, e dal D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).

Altresì, è stato stabilito che la capienza economica nel periodo accertato (o, addirittura, in periodo prossimo a quello), di per sè stessa non è prova, ma la capienza economica dev’essere collegata all’entità e durata, ancorchè non sia necessaria la prova del collegamento all’operazione cui si orienta (cfr. Cass. 1510/2017; n. 7389/2018). Nella specie, e alla luce dei principi affermati in queste pronunce, la circostanza che sul conto corrente della contribuente alla data del gennaio 2006 ci fossero delle disponibilità finanziarie non è prova idonea, atteso che gli accertamenti si riferiscono alle annualità 2006 e 2007 e, soprattutto, la spesa incrementativa è avvenuta nel 2008.

Da tale principio consegue, quale logico corollario, l’onere in capo al contribuente di fornire la prova sulla provenienza e/o la tassazione dei fondi, salva la loro natura esente. Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha affermato di non essere tenuta a fornire tale prova, essendone esentata ed essendo comunque l’Ufficio decaduto dal potere impositivo.

Ciò premesso, condivisibile appare anche il ragionamento seguito dalla Commissione regionale sulla mancata considerazione dell’importo derivante dalla vendita dell’immobile di Caserta. Esso era infatti stato alienato tre anni prima e la ricorrente non si è premurata di dimostrare che la giacenza nel conto corrente corrispondesse alla somma ottenuta quale prezzo della compravendita. Non avendo la contribuente adempiuto all’onere che era suo proprio, corretta può dirsi la pronuncia della CTR che ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte. Il motivo è dunque infondato.

3. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe illegittima perchè avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione secondo la quale la provvista finanziaria, alla data del 2.1.06 è in grado di giustificare i redditi imputati ad essa ricorrente, in applicazione del cd. redditometro, per le spese di godimento degli immobili. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Afferma la ricorrente che la CTR non avrebbe valorizzato la provvista generata dal disinvestimento operato nel 2005, la quale ben avrebbe potuto giustificare le spese di godimento degli immobili. Più specificatamente, assume che la CTR non si sarebbe espressa in ordine a dette spese e provviste e la prova sarebbe data dal richiamo nella parte dedicata alla possibilità di fornire le prove contrarie, alle sole spese per incrementi patrimoniali e al fatto che non sarebbe possibile alcuna precisa corrispondenza tra i finanziamenti certi e le spese meramente presunte.

Il motivo di ricorso è infondato.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda ex art. 112 c.p.c., integrando anche una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sussiste solo ove vi sia omissione di una qualsiasi decisione su di un capo di domanda. In altri termini il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito. Pertanto esso non sussiste quando la decisione adottata, pur difettando di pronunzia su di un punto specifico, comporti, comunque, una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.

Orbene, diversamente da quanto censurato da parte ricorrente, la CTR non ha omesso ogni decisione sul capo della domanda inerente la valenza della provvista finanziaria alla data del 2.1.06. Al contrario di quanto dedotto, infatti, ed ancorchè in modo implicito giacchè non richiamante espressamente le spese per godimento, il Giudice d’appello si è espressamente pronunciato sulla presenza di una provvista nel conto corrente, affermando che essa non è comunque di per sè sufficiente a fornire una prova contraria, dovendo il ricorrente fornire la prova della legittimità dei vari movimenti bancari. Con detta affermazione, la CTR ha dunque evidenziato che le spese, siano esse per godimento ovvero per incrementi patrimoniali, possono essere giustificate in forza delle provviste contenute nei conti correnti solo se si dimostra la regolarità dei movimenti bancari. Un tanto in ossequio all’orientamento di questa Corte secondo cui è il contribuente a dover fornire la prova delle proprie movimentazioni bancarie, anche in ragione di un criterio di disponibilità del conto.

3. Con il terzo motivo, e in via meramente gradata rispetto al motivo precedente, la contribuente lamenta che la sentenza impugnata, nell’escludere che la provvista finanziaria esistente alla data del 2.1.06 sia in grado di giustificare i maggiori redditi imputati per le spese di godimento degli immobili, presenta una motivazione abnorme, del tutto apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

E’ principio consolidato di questa Corte che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali posti alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, 20/09/2006, n. 20405; Cass., Sez. 3, 16/10/2007, n. 21621; Cass., Sez. 6-2, 07/09/2016, n. 17739, in motiv.; Cass., Sez. 5, 29/09/2017, n. 22880). Pertanto, è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. 2, 20/08/2015, n. 17049).

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente afferma che la decisione della CTR sarebbe viziata da carenza assoluta di motivazione, salvo poi confutarne l’apparenza (che dunque la presuppone) e financo l’abnormità. Ma ciò sostiene senza riportare gli stralci della sentenza da cui se ne dovrebbe dedurre l’assenza e l’abnormità.

Peraltro, in disparte l’inammissibilità del motivo dovuta al fatto che la ricorrente non ha riportato nel ricorso l’intero testo della sentenza impugnata, di guisa che non è possibile accertare la carenza motivazione, esso è anche inammissibile perchè sovrappone due mezzi d’impugnazione intrinsecamente eterogenei, ma anche radicalmente incompatibili tra loro. Ed infatti, il ricorrente prospetta simultaneamente la dedotta violazione di norme di diritto, integranti la radicale assenza di motivazione e, contemporaneamente, il vizio di motivazione, che invece presuppone la motivazione ancorchè carente su un certo punto o fatto storico (v. Cass., Sez. I, n. 19443/2011).

A latere la circostanza che la ricorrente non chiarisce che cosa debba intendersi per motivazione abnorme, sì rendendo inammissibile il motivo anche per carenza di specificità.

5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sull’eccezione concernente il travisamento in cui è incorso l’UF, il quale ha considerato come una spesa – in quanto tale rivelatrice di reddito ciò che in realtà costituisce una dismissione patrimoniale. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In sostanza la ricorrente afferma che la Commissione regionale avrebbe respinto l’eccezione volta a vedersi riconosciuta la disponibilità di una provvista di Euro 20.000,00, perchè successiva all’acquisizione dell’immobile di Roma mentre avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione relativa all’errata considerazione, quale indice rivelatore di reddito, di una dismissione patrimoniale.

Il motivo è infondato in forza dei principi già sopra espressi.

Il vizio di omessa pronuncia non è invero configurabile quando la decisione adottata, pur difettando di pronunzia su di un punto specifico, comporti, comunque, una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. Orbene, è riconosciuto nel caso di specie sia che la Commissione regionale abbia respinto la richiesta di riconoscimento della disponibilità della provvista di Euro 20.000,00, sia che detta richiesta fosse stata formulata “in conseguenza dell’accoglimento di tale eccezione”, ossia di quella inerente la dismissione patrimoniale. E’ pertanto evidente che quando la CTR ha respinto la seconda richiesta (disponibilità finanziaria) ha implicitamente respinto anche l’eccezione che ne costituiva il presupposto, ossia la questione inerente la dismissione patrimoniale. Donde l’infondatezza del motivo.

6. Con il quinto motivo, e in via meramente gradata, la ricorrente censura la sentenza statuendo che, nel caso in cui si volesse ritenere che i giudici d’appello si siano pronunciati sulla questione del travisamento, la loro statuizione risulterebbe emessa in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Afferma che il reddito può essere rideterminato solo in relazione alle spese e non certo per atti di dismissione.

Il motivo è inammissibile perchè contraddittorio.

La ricorrente prende l’abbrivio del pronunciamento (implicito) sull’eccezione svolta, ovverossia il fatto che la CTR avrebbe considerato come una spesa – in quanto tale rivelatrice di reddito ciò che in realtà costituiva una dismissione patrimoniale, salvo poi afferma che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, solo le spese potevano concorrere alla determinazione sintetica del reddito. Anche in virtù di quanto dedotto nel motivo precedente, il pronunciamento della CTR non può che essere implicitamente negativo, con l’effetto di aver respinto la svolta eccezione. Sennonchè di tal via, viene meno il presupposto assunto a pretesa violazione della norma, essendo stata confermata la qualifica dell’operazione come spesa e, come tale, poi computata ai fini del reddito. Di qui la sua inammissibilità.

7. Con il sesto motivo la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi su ulteriori acquisizioni finanziarie in grado di giustificare i redditi accertati in via sintetica, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è radicalmente inammissibile per i motivi già espressi, tenuto conto che esso, integrando anche una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sussiste solo ove vi sia omissione di una qualsiasi decisione su di un capo di domanda. Sennonchè la contribuente ha dato atto della pronuncia resa dalla CTR sul punto laddove ha precisato che non è sufficiente invocare la disponibilità finanziaria presente nel conto corrente, dovendosi preliminarmente fornire delle prove puntuali in ordine alle singole operazioni bancarie.

Un tanto in disparte in fatto che la contribuente non ha fornito alcuna prova al riguardo, di guisa che la presente censura pare più protesa ad ottenere un riesame delle prove offerte nei giudizi di merito. Peraltro, una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. lav., Sentenza n. 7394 del 26 marzo 2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14 giugno 2007, Rv. 598004; Sez. lav., Sentenza n. 12052 del 23 maggio 2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30 marzo 2007, Rv. 596019).

8. Con il settimo motivo la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata, nel ritenere sfornita di prova “l’eccezione” secondo la quale le spese di godimento dell’immobile di Caserta avrebbero dovuto essere imputate per il 50% alla ricorrente, è illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In buona sostanza la ricorrente lamenta che la Commissione regionale, non accogliendo l’eccezione (rectius: doglianza) secondo la quale le spese di godimento dell’immobile di Caserta dovevano essere imputate per il 50% alla ricorrente, avrebbe fatto cattivo governo delle norme di diritto in tema di onere della prova. Afferma anche che la surriferita circostanza di fatto (convivenza more uxorio) non sarebbe stata contestata dall’Ufficio, con l’effetto di doversi ritenere provata ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

Il motivo di ricorso è infondato.

Ed infatti, la tesi inerente il diritto alla decurtazione delle spese di godimento nella misura del 50% in ragione della convivenza more uxorio è stata introdotta in giudizio dalla ricorrente, con l’effetto che ai sensi dell’art. 2697 c.c., era suo onere (oltre che interesse) fornire la prova relativa. Quand’anche l’Amministrazione non avesse contestato la circostanza ex sè della convivenza more uxorio, era comunque onere della contribuente fornire la prova delle varie spese sostenute per dimostrarne, almeno, la quantificazione. Così non pare aver operato la ricorrente, tant’è che la CTR ha respinto la doglianza proprio in ragione del fatto che la condivisione (delle spese) con un altro soggetto era stata solo postulata, cioè dichiarata, ma non provata.

Peraltro, sul punto è già intervenuta questa Corte, affermando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (cfr. Cass. 5365/2014; altresì n. 30355/2019).

Il motivo è pertanto infondato.

9. Con l’ottavo motivo di ricorso la contribuente lamenta invece che la sentenza, trascurando del tutto i documenti che attestano la convivenza del sig. C. con la ricorrente, ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile. Come argomentato anche in relazione ai motivi precedenti, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). A tal fine costituisce un “fatto” non una “questione” o un “punto” ma un vero e proprio “accadimento storico”. Contrariamente, non costituiscono “fatti”, suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152). Il motivo proposto non si basa su un fatto storico, quanto sulla contestata illegittimità degli avvisi impugnati giacchè i ricavi sarebbero stati erroneamente rideterminati senza tener conto della documentazione versata in atti. Donde la sua inammissibilità.

Per quanto fin qui detto il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese per assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA