Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29361 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 28/02/2018, dep. 14/11/2018), n.29361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29889-2014 proposto da:

Z.A., M.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO PELLICANO’, che li rappresenta e difende, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO, giusta

procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1633/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/12/2013, r.g. n. 2604/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso, rigetto per il resto;

uditi gli avvocati Vincenzo Pellicanò e Vincenzo Stumpo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I ricorrenti, Z.A. e M.V. impugnano la sentenza n. 1633/2013 depositata il 30.02.2013, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, officiata nel giudizio di rinvio, con sentenza di questa Corte n. 19275/2009, rideterminava, per quanto qui rileva, la quantificazione delle spese di lite dei tre gradi di giudizio, ed in particolare dichiarava inammissibile la domanda di condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio trattato davanti alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

2. Contro tale statuizione ricorrono Z.A. e M.V. affidandosi a cinque motivi. L’INPS ritualmente intimato non si è costituito. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994 vigente “ratione temporis”, e dell’art. 392 c.p.c., per avere la Corte di secondo grado statuito in difformità dal principio di diritto pronunciato nella sentenza rescindente con riferimento al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 nonchè per omessa valutazione di un fatto controverso tra le parti e decisivo per il giudizio.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

5. Con il terzo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 e della L. n. 794 del 1942, art. 24.

6. Con il quarto motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c., con riferimento alla statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

7. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.M. n. 140 del 2012 e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 con riferimento alla liquidazione degli onorari del giudizio di rinvio, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

8. Le censure mosse con il primo motivo di gravame appaiono fondate.

9. Al riguardo, va premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte (Sent. n. 1301/2017), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; di conseguenza l’unicità ed unitarietà del procedimento impone di ritenere che la norma sulle spese e le relative tabelle professionali vadano individuate con quelle vigenti “ratione temporis” al momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

10. Tutto ciò premesso, dalla lettura degli atti di causa, nello specifico la sentenza oggetto delle presente impugnativa ed il correlato ricorso per cassazione, emerge, all’evidenza, che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi dianzi richiamati.

11. La Corte di secondo grado, infatti, nel rideterminare le spese del giudizio di primo grado non ha preso in considerazione le tabelle professionali recate nel D.M. n. 585 del 1994, disciplina, quest’ultima, sulla liquidazione delle spese processuali vigente “ratione temporis”, ed ha, invece, ritenuto di dover liquidare le spese sulla base di note spese allegate al fascicolo introduttivo del giudizio, ma completamente difformi dalle tabelle professionali all’epoca vigenti, ed incomplete, in quanto non contemplanti le diverse attività defensionali prestate nel corso di causa; e ciò, nonostante che, la suddetta nota spese fosse stata corretta e completata, dalla difesa degli attuali ricorrenti, sia nel ricorso in appello che, nell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio.

12. Il secondo ed il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

13. In particolare, con il secondo mezzo di gravame, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 336 c.p.c., e del cosiddetto principio “espansivo” in esso esplicitato.

14. In base a tale principio, contemplato nell’art. 336 c.p.c., comma 1, la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo), e comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorchè limitata ad un capo di essa, si estenda alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite (Cass. n. 19305/2005).

15. Nel caso che occupa, il suddetto principio è stato violato dalla Corte di merito che, ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell’INPS relativamente alle spese del giudizio di secondo grado, sul presupposto che, la mancata impugnazione di tale capo della sentenza avesse determinato in presenza dell’accoglimento, solo, parziale del gravame d’appello, il passaggio in giudicato della statuizione concernente le spese del giudizio; ma così facendo la Corte di secondo grado non ha considerato l’effetto espansivo, derivante dall’applicazione dell’art. 336 c.p.c., anche, sulle singole statuizioni della sentenza non oggetto di censure, in sede d’appello, ma, comunque, dipendenti dalla cassazione parziale della sentenza di secondo grado.

16. L’accoglimento del secondo motivo esime il Collegio dall’esaminare il quinto motivo, in quanto assorbito dalla pronuncia resa sul motivo connesso.

17. Il terzo ed il quarto motivo, parimenti, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.

18. Entrambi i motivi attengono, infatti, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

19. Nello specifico, con il quarto mezzo di gravame, parte ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito abbia parzialmente compensato le spese del giudizio di legittimità sulla base del “parziale accoglimento dei motivi del ricorso in cassazione (due su sei)”.

20. Le censure dedotte sul punto dai ricorrenti colgono nel segno, in quanto la Corte di merito, ha errato nell’applicare il principio della soccombenza parziale e conseguente compensazione parziale delle spese del giudizio.

21. Come noto, l’applicazione del principio di soccombenza reciproca parziale, che legittima la compensazione parziale o totale delle spese processuali, presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, oppure una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativo della domanda articolata in unico capo (ex plurimis Cass. n. 10113/2018).

22. In buona sostanza, quindi, l’istituto della soccombenza parziale si connota per uno stretto rapporto di presupposizione rispetto all’accoglimento totale o parziale del “petitum” oggetto della domanda e/o all’attribuzione totale o parziale del bene giuridico con essa rivendicato, nel senso che per ritenere sussistente la soccombenza parziale nell’ipotesi quale quella che occupa, di unica domanda proposta, articolata in più capi, è indispensabile che la domanda stessa sia stata accolta solo parzialmente o che solo parzialmente sia stato attribuito il bene della vita rivendicato.

23. Ciò stante, nel caso in disamina, la Corte d’appello ha errato nell’equiparare la nozione della soccombenza parziale alla fattispecie concernente l’accoglimento della domanda accolta nel giudizio di cassazione in relazione a cinque motivi, sui sei dedotti, atteso che la pronuncia emessa in sede di legittimità ha accolto “in toto” la domanda avanzata dai ricorrenti, a prescindere dall’unico motivo rigettato che, alcun effetto ha dispiegato sull’accoglimento integrale della domanda.

24. L’accoglimento del quarto motivo consente di ritenere assorbite sul punto le censure prospettate con il connesso terzo motivo, posto che, tali doglianze, concernono profili di illegittimità in relazione alla violazione delle tariffe tabellate nel D.M. n. 127 del 2004 vigente “ratione temporis” che, peraltro, risultano del tutto sovrapponibili ed analoghe a quelle prospettate in relazione alla violazione del D.M. n. 585 del 1994 con il primo motivo di ricorso.

25. Per quanto precede, il ricorso va, pertanto, accolto e cassata l’impugnata sentenza; alla cassazione della sentenza può far seguito la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla integrale, analitica ed incontestata richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte ricorrente in riferimento ai due gradi di merito ed a quello di legittimità; spese che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, il secondo ed il quarto, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata per i motivi accolti e decidendo nel merito determina le spese del primo grado in Euro 1054,00 per diritti ed in Euro 888,51 per onorari, oltre spese generali al 12%, esborsi ed accessori di legge in complessivi Euro 1128,00 per il secondo grado, oltre spese generali al 12%, esborsi ed accessori di legge, ed in Euro 2500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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