Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29361 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17752 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del rappresentante per procura D.G.A.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Gianfranco Chiarelli (C.F.: CHR GFR 58A24 E986H);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.S.E., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Pietrantonio

De Nuzzo (C.F.: DNZ PRN 65T20 G098V);

– controricorrente –

nonchè

SOGET S.p.A., – Società di Gestione Entrate e Tributi (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce –

Sezione distaccata di Taranto n. 2/2016, pubblicata in data 13

gennaio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1

ottobre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.S.E. ha proposto opposizione avverso una iscrizione ipotecaria effettuata dal locale agente della riscossione (SOGET S.p.A. e Pragma Riscossione S.p.A, successivamente divenute Equitalia Pragma S.p.A., nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.), sulla base di una pluralità di crediti iscritti a ruolo, di cui ha contestato l’esistenza.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria, che ha dichiarato l’inesistenza di tutti i titoli esecutivi e la non debenza delle relative somme per intervenuta prescrizione, ha annullato l’iscrizione ipotecaria e ha condannato gli agenti della riscossione al risarcimento dei danni in favore dell’opponente.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha: dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti tributari (per la sussistenza della giurisdizione delle Commissioni Tributarie) e il difetto di competenza del tribunale adito per i crediti derivanti da sanzioni per infrazioni al C.d.S. (per essere competente il giudice di pace); accolto invece l’opposizione, esclusivamente in relazione ai crediti di cui a cinque cartelle di pagamento per canoni idrici e a due cartelle di pagamento per contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie, dichiarando per soli tali crediti l’insussistenza del diritto degli agenti della riscossione a procedere alla riscossione coattiva e l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso F.S.E..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigettato il primo e dichiarati inammissibili e comunque infondati il secondo, il terzo e il quinto.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale il rilievo del mancato tempestivo deposito, da parte della società ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti da questa prodotta, nel termine perentorio previsto dalla legge, esclusivamente una copia cartacea di tale sentenza, in calce alla quale è presente una asseverazione di conformità all’originale del provvedimento tratto dal fascicolo informatico che però è priva di sottoscrizione autografa del difensore (oltre ad apparire proveniente dal difensore della società costituito nel giudizio di secondo grado, in data successiva a quella del rilascio della procura speciale ad un diverso difensore per il giudizio di legittimità).

L’asseverazione in questione (richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter) non può quindi ritenersi regolare.

Si osserva inoltre che: a) la copia della sentenza impugnata prodotta dal controricorrente risulta del tutto priva di qualsiasi attestazione di conformità all’originale; b) la regolarizzazione dell’attestazione di conformità all’originale tratto dal fascicolo informatico della copia della sentenza impugnata non risulta avvenuta neanche entro l’adunanza in camera di consiglio; c) una delle società intimate è rimasta tale.

Il ricorso, pertanto, in base ai principi di diritto, anche come di recente rielaborati da questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01; cfr. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30846 del 29/11/2018, Rv. 651862 01, con riguardo al difetto di legittimazione all’asseverazione del difensore che ha cessato il suo ministero), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione del recente consolidamento, dopo contrasti interpretativi, dell’indirizzo della Corte in relazione ai principi che regolano l’asseverazione delle copie analogiche degli atti in formato digitale, oltre che dell’alterno andamento del giudizio di merito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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