Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29360 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8423-2006 proposto da:

MECCANICA LUCCHINO DITTA SAS P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO

LEGALE RAPP.TE SIG. L.S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G ANTONELLI 49 C/O PILEGGI MATERA, presso lo studio

dell’avvocato SESTITO SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROPERTO MICHELE;

– ricorrente –

contro

CS AGRARIO PROV CATANZARO IN LCA, IN PERSONA DEL COMMISSARIO

GOVERNATIVO DR. M.R., QUALE LEGALE RAPP.TE P.T. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALMIERI ALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 814/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G. che ha concluso per il rigetto del ricorso e la

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.11.1992 la s.a.s. Meccanica Lucchino proponeva opposizione avverso il D.I. n. 2978 del 1992, emesso a suo carico del Presidente del Tribunale di Catanzaro, su istanza del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro in liquidazione coatta amministrativa e con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 111.505.380, oltre interessi e spese, quale residuo importo per capitale ed interessi rinveniente da n. 5 fatture.

Sosteneva l’opponente di essere debitore della minor somma di L. 43.224.057 e che non erano dovuti gli interessi in misura superiore a quella legale.

Si costituiva in giudizio l’opposto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Lamezia Terme, sez. stralcio, con sentenza 1.2.2003,rigettava l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello la s.a.s. Meccanica Lucchino, in persona del liquidatore, assumendo una serie di pagamenti a mezzo assegni, depositati in copia fotostatica.

L’appellato chiedeva il rigetto del gravame.

Con sentenza 4.10.2005 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la s.a.s. Meccanica Lucchino al pagamento, in favore del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro in l.c.a., della somma di Euro 57.587,72 (pari a L. 11 1.505.380), riconoscendo, sull’importo stesso, solo gli interessi al tasso legale e compensando interamente fra le parti le spese del grado. Rilevava la Corte di merito che non vi era prova della pattuizione di interessi convenzionali al tasso del 19% e che la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria non poteva ritenersi implicita nella semplice richiesta di interessi.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione dalla Ditta Meccanica Lucchino s.a.s. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro, in persona del Commissario Governativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 244 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; il Tribunale aveva erroneamente disatteso la istanza di interrogatorio formale deferito al Consorzio sul capitolo: “vero che al Consorzio Agrario Provinciale sono state pagate tutte le somme portate dai dodici assegni depositati all’udienza del 15.6.93” e la Corte di merito aveva immotivatamente disatteso la reiterata richiesta di interrogatorio e prova testimoniale su detto capitolo;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. e art. 2724 c.c., n. 1 nonchè degli artt. 112, 115 e 245 c.p.c., ed omessa contraddittoria motivazione;

la Corte territoriale, pur in assenza del deposito del fascicolo di parte opponente, contenente gli assegni di pagamento emessi in favore dell’opposto e dallo stesso mai contestati, aveva respinto l’appello senza argomentare sulle superfluità o irrilevanza delle prove dedotte, dirette a provare l’avvenuto pagamento del debito in questione;

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, posto che il parziale accoglimento dei motivi di opposizione avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese processuali anche del giudizio di primo grado.

Il ricorso è infondato.

La prima doglianza è inammissibile, non avendo la ricorrente alcun interesse a far valere la mancata ammissione di mezzi istruttori (interrogatorio formale e prova per testi), diretti a provare il pagamento delle somme portate da dodici assegni di cui l’omesso rideposito del fascicolo di parte non consentiva di verificare l’esistenza. Per la medesima ragione è pure inammissibile la seconda censura, posto che, come rilevato nella sentenza impugnata, non avendo l’appellante provveduto a restituire il fascicolo di parte, contenente la documentazione (copie assegni), difettava la prova in ordine all’oggetto della censura posta a fondamento dell’impugnazione. Non è dato, quindi, ravvisare alcuna violazione del disposto dell’art. 2724 c.c., trattandosi di prova inammissibile ai sensi dell’art. 2726 c.c. e non essendo stati dedotti particolari motivi di deroga all’applicazione di tale norma.

Il terzo motivo è infondato in quanto la compensazione delle spese processuali di secondo grado non è avvenuta fuori dei casi previsti dall’art. 92 c.p.c. e, comunque, la statuizione risulta adeguatamente motivata con riferimento all’esito complessivo della lite(parziale accoglimento dell’appello).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 oltre Euro 200,00 per spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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