Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29360 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6634/2014 R.G. proposto da:

R.M., rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Farace,

elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale, n. 38, presso

lo studio dell’avv. Nicola Montella.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonioluigi

Iacomino, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio, n. 32,

presso lo studio legale Tamburro.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 5, n. 21/05/13,

pronunciata il 07/01/2013, depositata il 25/01/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.M. propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Avellino contro l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Polis Spa, avverso una cartella di pagamento (per Euro 18.890,39), notificata (l’8/03/2008) in seguito all’iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno d’imposta 1992, divenuto definitivo giusta sentenza di questa Corte n. 7800/2006;

2. la CTP di Avellino (con sentenza n. 54/06/2009) accolse il ricorso ed annullò la cartella, con decisione che, sull’appello dell’Ufficio e dell’Ente di riscossione (e sull’appello incidentale della contribuente avverso il capo della pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese del giudizio), la Commissione tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato, accogliendo gli appelli dell’Agenzia e di Equitalia Polis Spa e rigettando quello incidentale della contribuente, per quanto ancora rileva, sulla scorta di queste considerazioni: (a) la doglianza della contribuente, circa il difetto di motivazione della cartella, mancante di alcune pagine, era priva di pregio in quanto la cartella notificata recava il dettaglio degli addebiti, con l’indicazione dell’ente impositore, la ragione dell’iscrizione a ruolo a seguito dell’accertamento e della definitività del debito tributario in conseguenza alla sentenza della Cassazione, depositata il 3/04/2006; vi era poi l’ulteriore indicazione dei dati identificativi della cartella (codici tributo, numero di ruolo, anno di riferimento) e la menzione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione dell’atto, il che valeva a superare anche la doglianza della contribuente circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento; (b) non era condivisibile nemmeno la censura alla cartella fondata sull’asserita presentazione di una domanda di condono, dovendosi negare tale circostanza, in considerazione del fatto che la parte privata aveva menzionato, nel ricorso introduttivo, la “certificazione del legale tributario e capo team dell’assistenza legale dell’Ufficio di Avellino dell’Agenzia delle entrate (cui sarebbe stata spedita la documentazione del condono (…)) in base alla quale “dalle indagini espletate presso questo ufficio non risulta presentata alcuna istanza riguardante la sanatoria per l’anno 1992 della sig.ra R.M.”. Ciò, in uno all’assenza di qualsiasi richiamo a tale circostanza nella richiamata sentenza della Corte di Cassazione (…)”;

3. la contribuente ricorre per la cassazione, con quattro motivi, l’Agenzia ed Equitalia Sud Spa resistono ciascuna con controricorso; Considerato che:

1. con il primo motivo del ricorso (“(I) Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12)”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato che la cartella era sufficientemente motivata e che in essa era indicato il responsabile del procedimento, mentre, in realtà, l’atto impugnato conteneva soltanto un generico richiamo all’accertamento, senza indicare le ragioni su cui poggiava la pretesa tributaria;

1.1. il motivo è inammissibile;

in primo luogo, esso non soddisfa il principio d’autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, in quanto, in difetto di trascrizione, all’interno del ricorso, della cartella che si assume erroneamente valutata dalla CTR, questa Corte non è posta nella condizione di esaminare la doglianza;

d’altro canto, il giudice d’appello, con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha stabilito che la cartella era sufficientemente motivata;

2. con il secondo motivo (“(II) Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 per omessa motivazione – violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter)”, si deduce la nullità della sentenza impugnata, per motivazione inesistente, in quanto, per l’art. 36 indicato in rubrica, la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti di riscossione, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del responsabile dell’emissione e della notificazione dell’atto;

3. con il terzo motivo (“3. Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 sotto altro profilo con riguardo alla prova della presentazione dell’istanza di condono – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, comma 2)”, si denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata che, laddove ha stabilito che l’istanza di condono non era stata presentata, ha fatto leva su circostanze (riportate supra nella parte narrativa) che, essendo state oggetto di contestazione e di specifici motivi di doglianza, non potevano essere poste a fondamento della decisione;

3.1. il secondo e il terzo motivo, suscettibili di essere esaminati insieme perchè pongono la stessa questione giuridica, sono infondati;

per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. Sez. un. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un. 18/04/2018, n. 9558; Sez. un. 31/12/2018, n. 33679): “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”;

nella fattispecie, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, una motivazione esiste e la CTR ha congruamente esposto il percorso argomentativo seguito e le ragioni del proprio convincimento;

4. con il quarto motivo (“4. Nullità della sentenza ex art. 360, n. 5 per omessa valutazione del contegno dell’Agenzia delle entrate)”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la circostanza che, in fase amministrativa, la contribuente, anche tramite il proprio legale, aveva ripetutamente presentato istanza di condono, sia via fax che con raccomandata a/r, ed aveva anche consegnato “a mano” l’istanza di condono ad un funzionario dell’Agenzia delle entrate di Avellino, il quale, dopo continui solleciti, aveva comunicato al legale della parte istante che avrebbe trasmesso tutta la documentazione al competente ufficio di Torino;

4.1. il motivo è infondato;

le Sezioni unite dianzi citate (Cass. Sez. un. 27/12/2019, n. 34476), si sono premurate di ricordare che: “La giurisprudenza di questa Corte è (…) ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma.”;

nella fattispecie, la CTR ha esaminato la questione concernente la presentazione o meno dell’istanza di condono, e, con un apprezzamento di fatto, insindacabile dal giudice di legittimità, ha escluso la presentazione della domanda di sanatoria;

5. ne consegue il rigetto del ricorso;

6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio sia all’Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 2.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, sia a Equitalia Sud Spa, liquidandole in Euro 2.800,00, a titolo di compenso, oltre ad Euro 200,00, per esborsi, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, all’IVA e al CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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