Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29360 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12603-2016 proposto da:

I.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

contro

D.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

e contro

C.G.;

– intimato –

Nonchè da:

C.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente incidentale –

contro

I.M., D.M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 835/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha chiesto

l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.M.E., creditrice di C.G., sottoponeva a pignoramento tutte le somme del C. depositate presso il Banco di San Paolo di Napoli, sul conto corrente cointestato al debitore e alla madre di questi, I.M.. Nel 2007 la banca rendeva dichiarazione positiva e il giudice assegnava alla D.M. la metà della somma esistente sul conto corrente.

2. – Nel frattempo, la I. proponeva opposizione di terzo all’esecuzione sostenendo di essere l’unica ad incrementare la provvista sul conto e quindi di essere l’esclusiva titolare delle somme ivi depositate. Il tribunale accoglieva l’opposizione, disponendo la restituzione in favore della I. delle somme assegnate alla D.M. (pari al 50% di quanto esistente sul conto al momento del pignoramento).

3. – La D.M. proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 1505 del 2015, sul presupposto che l’appellante non avesse provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del debitore C., parte del giudizio di primo grado e litisconsorte necessario, nel termine fissatole dal giudice.

4. – La D.M. proponeva domanda di revocazione dinanzi alla Corte d’appello, sostenendo di aver regolarmente dato esecuzione all’ordine di integrazione del contraddittorio, e che la corte non si fosse avveduta per una svista materiale della relativa documentazione presente in atti. La corte d’appello in fase rescindente accoglieva la domanda di revocazione della D.M., revocando la propria precedente pronuncia. Quindi, decidendo nel merito, accoglieva l’appello proposto dalla stessa D.M. e respingeva l’opposizione di terzo alla esecuzione introdotta dalla I., con condanna alle spese di entrambi i gradi.

5. – I.M. propone tre motivi di ricorso per cassazione nei confronti di D.M.E. e C.G., per la cassazione della sentenza n. 835/2016, resa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 29.2.2016 in sede di revocazione, notificata a mezzo pec il 1.3.2016.

Resistono con separati controricorsi sia la D.M. sia il C..

La causa è stata avviata alla decisione in sede di adunanza camerale non partecipata.

La I. e il C. hanno depositato una memoria difensiva congiunta e poi una seconda memoria difensiva.

Anche la D.M. ha depositato memoria difensiva.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso della inammissibilità, e in subordine della infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 in quanto la questione dell’avvenuta o meno ottemperanza all’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio era stata ampiamente oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio di appello, approfondita nelle comparse conclusionali e nelle successive memorie; sostiene che, essendo stata la questione oggetto di discussione tra le parti, la revocazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 4 è preclusa proprio quando il fatto sul quale si assume sia avvenuto un errore ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.

Per cui, ritiene che il ricorso per revocazione fosse inammissibile, e che al più la D.M. avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2712 c.c. perchè la sentenza impugnata avrebbe dato implicitamente per disconosciuta la riproduzione informatica (relativa ad un estratto conto) da lei prodotta, laddove il disconoscimento dovrebbe essere esplicito. Afferma inoltre che alla lista di movimenti riportati sul documento contabile prodotto, i giudici avrebbero dovuto accordare quanto meno valore indiziario.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonchè degli artt. 1298, 1832,1857,2712 2727,2729 e 2697 c.c.: si denuncia che la corte d’appello, svalutando il valore probatorio della lista movimenti prodotta, non abbia tenuto in alcuna considerazione tutti gli elementi probatori ivi esistenti, atti a dare la prova che i conferimenti sul conto corrente fossero stati esclusivamente effettuati dalla I..

Il primo motivo è fondato.

Esso attiene alla fase rescindente del giudizio di revocazione, e con esso si contesta la sussumibilità nell’ambito dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 dell’affermazione, contenuta nella pronuncia di appello revocata, secondo la quale l’ordine di integrazione del contraddittorio è rimasto “inevaso da entrambe le parti costituite”.

Il fatto storico che si assume essere stato travisato è dunque quello della ottemperanza o meno dell’ordine del giudice di integrare il contraddittorio, mediante notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario C..

Nel corso del giudizio di appello, con ordinanza del 12.11.2011, la corte d’appello al contempo rigettò l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ed ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario C., parte del giudizio di primo grado. La causa quindi, come si evince dalla sentenza n. 1505 del 2015, oggetto di revocazione, andò avanti tra vari rinvii proprio perchè nessuna delle parti si curò di provvedere alla integrazione del contraddittorio, venne rimessa in decisione, e dell’avvenuta o meno ottemperanza o corretta ottemperanza, all’ordine del giudice si discusse in comparsa conclusionale e memoria di replica, quindi l’appello venne dichiarato inammissibile per questo.

Il motivo di ricorso va accolto, in quanto la questione dedotta non poteva essere oggetto di azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, perchè l’avvenuta ottemperanza o meno all’ordine del giudice non può essere considerato un fatto estraneo al decisum sulla cui effettiva verificazione la corte incorre in una svista e che, se rettamente considerato, avrebbe potuto portare ad un diverso esito del giudizio, ma al contrario costituisce uno dei punti della decisione sui quali la corte, nel contraddittorio della parti, ha tratto la sua valutazione.

Come già affermato da questa Corte, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (da ultimo, Cass. n. 9527 del 2019; v. anche Cass. n. 14929 del 2018, Cass. n. 26451 del 2014, Cass. n. 27094 del 2011).

Una volta che sia stato impartito l’ordine di integrazione del contraddittorio, la verifica della sua intervenuta esecuzione diventa uno dei passaggi obbligati del percorso che porta alla adozione di una decisione, in limine o sul merito della causa, pertanto la verifica dell’adempimento o meno dell’ordine del giudice, una volta che l’ordine è stato emesso, entra necessariamente nel thema decidendum nonchè nella discussione cui partecipano tutte le parti, tant’è che, come ricorda la stessa controricorrente, la sua controparte su di esso prese posizione, segnalando che la notifica effettuata dell’atto di integrazione del contraddittorio doveva ritenersi nulla. Non si tratta quindi di un elemento in fatto erroneamente inteso e rimasto estraneo alla decisione, ma al contrario di una circostanza necessariamente oggetto di valutazione e decisione, nell’ambito delle verifiche preliminari di ammissibilità che il giudice era tenuto a fare per poter arrivare ad una decisione sul merito, tant’è che il suo apprezzamento negativo ha portato ad una pronuncia di inammissibilità.

L’accoglimento del primo motivo conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perchè l’impugnazione per revocazione non avrebbe potuto essere proposta, il che assorbe anche gli altri motivi.

Attesa la particolarità della vicenda, le spese del presente giudizio sono compensate.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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