Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2936 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19549/2018 proposto da:

O.K.O.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio

Faà Di Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Marta Di Tullio,

che lo rappresenta e difende che lo rappresenta e difende in forza

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7576/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.K.o.C., cittadino (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS), avverso il provvedimento reiettivo delle istanze di protezione internazionale – sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) o di protezione umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale.

A fondamento della decisione il Tribunale ha addotto che il timore, allegato dal ricorrente, di essere, in caso di ritorno nel paese di origine, arrestato dalla polizia a causa della sua partecipazione – da attivista dell’organizzazione del (OMISSIS) – a manifestazioni di piazza a favore della causa degli (OMISSIS), era stato affidato ad un racconto apparso, da subito – e tale confermatosi nella nuova audizione del richiedente disposta dal Tribunale -, caratterizzato da profili di genericità e contraddittorietà ricadenti su aspetti fondamentali della vicenda narrata, di modo che non erano ravvisabili situazioni di persecuzione ad personam riconducibile ad alcuno dei motivi di che legittimano, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale ha escluso, in riferimento ai presupposti del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), – il solo richiesto con la domanda di protezione -, l’esistenza nel Paese di origine del richiedente, segnatamente nella (OMISSIS) e nel (OMISSIS), di una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata tale da esporre a pericolo l’incolumità e la vita di quanti vi si trovino a soggiornare o a vivere.

Quanto, infine, alla richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato come nulla fosse stato allegato dal ricorrente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di O.C. è affidato a sette motivi, che prospettano:

2.1. ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3:

I. la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non essere state acquisite o, comunque, valutate correttamente, le informazioni circa la situazione del Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale;

II. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 2, lett. g), per avere il Tribunale ritenuto insussistente per il ricorrente il rischio di subire un grave danno in caso di rientro nel suo Paese;

III. la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f), il richiedente correndo il rischio di essere imprigionato in caso di rientro nel suo Paese di origine come accaduto a suoi familiari;

IV. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, commi 1 e 2, 16 e 17 per l’inesistenza delle cause di esclusione della protezione sussidiaria alla luce dei principi costituzionali e della giustizia Europea;

V. la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

VI. la violazione dell’art. 3 Cost., non essendosi il richiedente macchiato di alcun delitto, nè di alcun’altra condotta suscettibile di ridondare in danno dell’ordine e della sicurezza pubblica;

2.2. ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5:

VII. l’omesso esame di un fatto decisivo attinente alla credibilità del richiedente in relazione al temuto pericolo di essere imprigionato per la sua adesione all’organizzazione indipendentista del (OMISSIS) e per la sua partecipazione alle manifestazioni che avevano cagionato la morte di alcune persone.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio svolgendo difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi che deducono violazioni di legge sono inammissibili per genericità e possono essere trattati congiuntamente non essendoci in essi nè la chiara indicazione delle statuizioni fatte oggetto di impugnazione – se quelle relative al diniego dello status di rifugiato o al diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) -, nè delle ragioni di diritto e dei dati di fatto poste a fondamento delle richieste, neppure efficacemente lumeggiate.

4.1. E’ jus receptum che il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; con la conseguenza che risulta inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola indicazione delle singole norme e violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 1 -, n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 – 02; Sez. 1, n. 5353 del 08/03/2007, Rv. 595183 – 01).

4.2. Nel caso al vaglio, invece, le diverse censure articolate nei primi sei motivi di ricorso si risolvono nella generica indicazione di alcune disposizioni di legge che si assumono violate, senza una precisa identificazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie, in assenza, talvolta, di confronto critico con le rationes decidendi delle singole statuizioni adottate dal Tribunale e senza l’illustrazione di motivate ragioni di dissenso: donde si sostanziano in una mera ed apodittica contrapposizione delle tesi del ricorrente a quelle desumibili dalla sentenza impugnata.

4.3. In particolare il motivo (il 1) che denuncia il malgoverno da parte del giudice di merito della norma di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in punto di osservanza del dovere di cooperazione officiosa imposto al decidente in ordine all’accertamento della situazione esistente nel Paese di origine del richiedente protezione, è inammissibile, perchè, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, articola rilievi rivolti al merito della decisione impugnata.

5. I rilievi che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’apprezzamento della credibilità del richiedente (motivo 7), sono articolati in maniera del tutto assertiva, senza la benchè minima indicazione dei passaggi motivazionali che rivelerebbero, in forma di manifesta evidenza, il travisamento del significato delle dichiarazioni del richiedente ovvero l’inosservanza delle scansioni del procedimento legale di apprezzamento delle dette dichiarazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 3. Gli stessi sono, comunque, privi di decisività in riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato – in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito – alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 – 01).

Ne viene che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01). Compito, questo, cui il Tribunale ha compiutamente adempiuto.

6. Le anzidette ragioni determinano l’inammissibilità del ricorso. Consegue condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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