Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2936 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2936 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 762/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Fallimento Unaluminium S.r.l. in liquidazione;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, n. 19/26/10 depositata il 25 marzo 2010;

Data pubblicazione: 07/02/2018

nonché sul ricorso iscritto al n. 766/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –

Fallimento Unaluminium S.r.l. in liquidazione e Fata Group S.p.A. in
liquidazione;
– intimate e contro
SO.GE.PA ., Società Generale di Partecipazioni S.p.A. in liquidazione,
quale incorporante della Fata Group S.p.A. in liquidazione,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sera, con domicilio eletto in
Roma, via Ottaviano, n. 42, presso lo studio dell’Avv. Bruno Lo
Giudice;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, n. 33/2/10 depositata il 13 maggio 2010;

e sul ricorso iscritto al n. 770/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Fallimento Unaluminium S.r.l. in liquidazione;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, n. 18/26/10 depositata il 25 marzo 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
2

contro

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Rita Sanlorenzo, presentate con riferimento al
ricorso iscritto al n. 762/2011, del quale il predetto P.M. ha chiesto
l’accoglimento.
Rilevato che con il ricorso per cassazione iscritto al n. 766/2011

del Fallimento Unaluminium S.r.l. in liquidazione, della Fata Group
S.p.A. in liquidazione e della SO.GE.PA ., Società Generale di
Partecipazioni S.p.A. in liquidazione (la quale ultima resiste con
controricorso), la sentenza n. 33/2/10 depositata il 13 maggio 2010
con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ne ha
rigettato l’appello ritenendo illegittimi i provvedimenti di diniego
comunicati in relazione a domande di definizione dei ritardati ed
omessi versamenti presentate, ai sensi dell’art.

9 bis legge 27

dicembre 2002, n. 289, dalla Unaluminium S.r.l. nel 2003 e nel 2004
e dalla Fata Group S.p.A. in liquidazione nel 2004;
che con i ricorsi iscritti ai nn. 762/2011 e 770/2011 R.G.N.
l’Agenzia delle entrate impugna, in entrambi con sette motivi, nei
confronti del solo Fallimento Unaluminium S.r.l. in liquidazione (che
non svolge difese nella presente sede), la sentenze n. 19/26/10 e n.
18/26/10, depositate il 25 marzo 2010, con le quali la stessa C.T.R.
ne ha rigettato gli appelli, ritenendo illegittime le cartelle di
pagamento alla predetta società notificate per il pagamento,
rispettivamente, di euro 435.558,67 e di euro 1.822.678,40, a titolo
di omessi versamenti di ritenute alla fonte, Irap, Iva, oltre sanzioni e
interessi, a seguito del mancato perfezionamento del condono
richiesto per gli anni d’imposta 2002 e 2003 (oggetto di diniego con i
provvedimenti di cui alla controversia trattata nel surriferito ricorso n.
766/2011);
ritenuto che i tre ricorsi vanno riuniti, stante la stretta connessione
tra di essi esistente;
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R.G.N. l’Agenzia delle entrate impugna, con due mezzi, nei confronti

considerato che con il primo motivo del ricorso iscritto al n.
766/2011 R.G.N. l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 9-bis legge n. 289 del 2002, in relazione all’art.
360 comma primo n. 3 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto
che il tardivo versamento delle rate di condono non costituisce causa

esso possa porsi rimedio (anche) con istanza presentata a seguito
della riapertura dei termini di scadenza della relativa proposizione e
con le maggiorazioni previste per il c.d. ravvedimento operoso;
che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 16 legge n. 289 del 2002, nonché degli artt. 10
e 11 legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma
primo, num. 5 (sic), cod. proc. civ., per avere ritenuto ai fini predetti
applicabile alla fattispecie l’istituto dell’errore scusabile, con
riferimento al mancato pagamento delle rate di condono entro i
termini previsti;
che censure analoghe vengono svolte negli altri ricorsi con il quarto
motivo (identico per ciascuno di essi);
ritenuto che tali motivi sono fondati e devono condurre
all’accoglimento di tutti e tre i ricorsi, con assorbimento dell’esame
dei restanti motivi;
che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, il condono tributario previsto dalla legge n. 289 del 2002,
art. 9-bis, (come modificato dalla legge n. 350 del 2003, art. 2,
comma 45 – legge finanziaria per il 2004) ha struttura e funzione
(c.d. clemenziale) diversa dalle altre forme di sanatoria previste dagli
artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge; ne discende che, in ipotesi
di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono – che
produce la definizione della lite pendente – non è sufficiente il
pagamento della prima o di alcune rate, ma è necessario l’integrale
pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica

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di mancato perfezionamento del condono medesimo e che anzi ad

soluzione ovvero in tre rate, in difetto restando legittimata
l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta
dovuta (v. e plurimis Cass. n. 20745 del 2010; n. 19546 del 2011; n.
21364 del 2012; n. 10309, n. 10650, n. 25238 del 2013; n. 9440 e
n. 20435 del 2014; n. 420, n. 5116, n. 7852, n. 8149, n. 8209, n.

che deve poi escludersi che la detta definizione agevolata possa
avere ad oggetto le rate di una precedente istanza di definizione,
presentata ai sensi della medesima norma, rimaste insolute;
che infatti, come questa Corte ha avuto modo di precisare, la
portata della sanatoria introdotta dall’art.

9 bis legge n. 289 del

2002 ha un ambito ben definito dal legislatore («le imposte o le
ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali») e non può estendersi
fino a ricomprendervi imposte risultanti da atti totalmente diversi,
quale la dichiarazione integrativa proposta in precedenza ai sensi
della medesima disposizione condonistica (v. Cass. 24/10/2011, n.
22065; Cass. 24/11/2015, n. 23900);
che deve altresì escludersi che ai detti fini possa assumere rilievo
scriminante l’errore scusabile: questo infatti nell’ordinamento
tributario, costituisce espressione del principio di collaborazione e di
buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed
amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti
sanzionatori (per i quali rileva ove frutto di incertezza normativa
oggettiva), restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere
invocato per giustificare l’errore sulla scadenza di un termine
decadenziale per potersi avvalere di un istituto clemenziale (v. ex
multis Cass. 28/02/2017, n. 5105; Cass. 24/10/2016, n. 21416);
che in accoglimento delle predette censure le sentenze impugnate
vanno pertanto cassate;
che, inoltre, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, è
possibile decidere anche nel merito ciascuna delle controversie
5

8420, n. 9543, n. 10583, n. 10881 del 2015, n. 5165 del 2017);

trattate, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dei ricorsi
introduttivi;
che tenuto conto del fatto che in relazione alla assorbente
questione trattata la soluzione interpretativa accolta si è consolidata
successivamente alla proposizione dei ricorsi, sussistono i presupposti

merito, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riunisce al ricorso n. 762/2011 R.G. quelli iscritti ai nn. 766/2011
e 770/2011 R.G.;
accoglie il ricorso iscritto al n. 766/2011 R.G. ed il quarto motivo
dei ricorsi iscritti al n. 762/2011 R.G. ed al n. 770/2011 R.G.;
dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa le sentenze in relazione ai
motivi accolti; decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi.
Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso il 23/11/2017
Il Presidente
(Aurelio a pabianca)

per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di

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