Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29359 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1804 4-2006 proposto da:

D.R.T., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BRESCACIN VALERIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG TREVISO in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO

INTERNO, MINISTERO DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 14/2005 del GIUDICE DI PACE di VITTORIO

VENETO, depositata il. 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/1/2005 il Giudice di Pace di Vittorio Veneto respingeva l’opposizione proposta da D.R.T. avverso il verbale di contestazione di infrazione dell’art. 148 C.d.S., comma 12 e art. 16 C.d.S., 1^ periodo per avere effettuato manovra di sorpasso in prossimità di intersezione stradale fiancheggiata da case, non regolata da semafori o agenti preposti.

L’opponente aveva eccepito che la contravvenzione era stata erroneamente elevata in quanto essa non aveva effettuato il sorpasso in prossimità del crocevia, ma dopo averlo superato per più di duecento metri.

Il Giudice di pace motivava il rigetto dell’opposizione osservando che gli agenti accertatori, sentiti come testi, avevano riferito che il sorpasso era avvenuto 10 metri dopo l’intersezione e che pertanto si era realizzata la fattispecie (sorpasso in prossimità dell’intersezione) considerata dalla norma sanzionatoria applicata.

D.R.T. propone ricorso fondato su sei motivi.

Il Ministero della Difesa, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Treviso, ai quali è stato notificato il ricorso, resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il giudice non aveva provveduto sull’istanza, tempestivamente proposta, di sospensione, inaudita altera parte, dell’esecuzione del verbale opposto.

2. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la pronuncia (reiettiva) sul merito della domanda assorbe e priva di rilevanza la richiesta di sospensione inaudita altera parte, del resto non più possibile in quanto le parti erano già comparse; pertanto l’omissione del provvedimento provvisorio richiesto non determina alcuna nullità della sentenza.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3 in quanto nelle conclusioni trascritte nella sua epigrafe non è riportata la sua domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

4. Il motivo è manifestamente infondato perchè la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime (cfr. Cass. 5/5/2010 n. 10853); nel caso di specie, per le ragioni già esplicitate al precedente punto 2, il giudice, pronunciando sentenza definitiva, non aveva ragione di decidere sulla richiesta di sospensione inaudita altera parte, che non riguarda la fase del merito.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 144 c.p.c. in relazione al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 perchè il decreto del G.d.P. di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti davanti a sè e il ricorso introduttivo erano stati notificati al Ministero dell’Interno e alla prefettura di Treviso, ma la notifica al Ministero era nulla perchè eseguita presso il Ministero invece che presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, come disposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11; nè poteva operare la sanatoria della nullità in considerazione della mancata costituzione dell’Avvocatura.

6. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 perchè svoltosi nei confronti della Prefettura, soggetto non legittimato passivamente e non nei confronti dei soggetti passivamente legittimati, individuati, in via alternativa, nel Ministero dell’Interno o nel Ministero della Difesa (trattandosi di verbale di contestazione elevato dall’Arma dei Carabinieri); al riguardo la ricorrente osserva che il Ministero dell’Interno non si è mai regolarmente costituito in quanto la costituzione dell’Avvocatura dello Stato sarebbe nulla perchè non avvenuta secondo quanto prescritto dall’art. 319 c.p.c., ossia con il deposito della citazione (in questo caso del ricorso) notificata.

7. Il terzo e il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente perchè si risolvono nella censura di difetto di legittimazione passiva dell’unico soggetto nei confronti del quale si sarebbe svolto il procedimento, ossia la Prefettura e non nei confronti dei soggetti legittimati passivamente e ciò in applicazione del principio per il quale, proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l’ordinanza – ingiunzione del Prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 C.d.S.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (cfr. Cass. 6/4/2009 n. 8249).

La ricorrente giunge a tale conclusione sul presupposto che l’Avvocatura dello Stato non si sia regolarmente costituita avanti il Giudice di Pace.

8. I motivi sono infondati: l’Amministrazione Centrale passivamente legittimata (Ministero dell’Interno) è stata citata in giudizio ancorchè il ricorso non sia stato notificato all’Avvocatura dello Stato come invece prescrive il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11; la violazione della suddetta norma, posta nell’interesse dell’Amministrazione, non può essere dedotta in questo giudizio di cassazione dall’odierna ricorrente in quanto l’Amministrazione interessata (e unica interessata a far valere la violazione) si è costituita con l’Avvocatura dello Stato sanando ogni eventuale vizio di notifica.

8. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 e nullità della sentenza perchè la norma citata consente la condanna dell’opponente soccombente al pagamento delle spese concretamente sostenute a condizione che siano indicate in apposita nota e che siano documentate, mentre il giudice di pace le avrebbe liquidate in assenza di documentazione di richiesta e, per giunta, a favore della prefettura, soggetto privo di legittimazione passiva.

9. Il motivo deve essere accolto con l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese: la Prefettura alla quale era stato notificato l’avviso di udienza su indicazione del giudicante e senza che fosse nei suoi confronti formulata specifica domanda, si è costituita pur essendo priva di legittimazione passiva e pertanto le spese non potevano essere liquidate in suo favore.

9. Con il sesto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 C.d.S.; si sostiene dall’istruttoria era emerso che la manovra di sorpasso era avvenuta dopo che era stata superata l’intersezione stradale e che pertanto non si era concretizzata la fattispecie prevista dall’art. 148 C.d.S. la cui ratio è quella di sanzionare il sorpasso che avviene nello spazio immediatamente antecedente l’intersezione in quanto solo in tale ipotesi la manovre diventa pericolosa (per la possibilità di interferenza del sorpassante con altro veicolo che stia impegnando il crocevia), mentre non sussiste alcun pericolo se la manovra viene effettuata una volta superata l’intersezione stradale.

10. Il motivo è privo di fondamento: la norma richiamata è diretta a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada rispetto a manovre (come il sorpasso) che si ritengono pericolose in quanto avvenute in una zona a rischio individuata nella prossimità dell’incrocio; il sorpasso è dunque vietato non prima dell’incrocio, ma in tutta la zona prossima all’incrocio indipendentemente dalla circostanza che l’incrocio debba ancora essere impegnato o che sia già stato superato tenuto conto che la suddetta manovra può interferire con la sicurezza di marcia e le condizioni di visibilità di altri veicoli che possono impegnare l’incrocio provenendo dalla direzione opposta rispetto a quella del conducente che lo ha appena superato.

11. In conclusione va accolto il 5 motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla condanna alle spese.

Per il resto il ricorso deve essere rigettato con la compensazione delle spese in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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