Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29359 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 4166 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

G.F., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura allegata al ricorso, dagli avvocati Graziano Dal Molin

(C.F.: DLMGZN48T09A703Y) e Alessandro Dal Molin (C.F.: C.F.:

DLMLSN76E08F205Q);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.A., (C.F.: (OMISSIS)), F.C. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avvocati Mauro Mazzuccato (C.F.:

MZZMRA35S29H501X) e Livio Matassa (C.F.: MTSLVI62D19A44C);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.

2554/2017, depositata in data 27 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 1

ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Graziano Dal Molin, per la ricorrente;

l’avvocato Livio Matassa, per i controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.F. ha agito in giudizio nei confronti di M.A. e F.C. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione, da parte dei convenuti, di una sua proprietà immobiliare.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Ravenna – Sezione distaccata di Faenza, che ha liquidato il danno nell’importo di Euro 40.000,00, oltre accessori.

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata, condannando l’attrice a restituire gli importi frattanto ricevuti in adempimento della suddetta decisione.

La sentenza della corte di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 18494 del 21 settembre 2015. All’esito del giudizio di rinvio, è stato confermato il rigetto della domanda della G..

Ricorre la G., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso il M. e la F.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e conseguentemente degli artt. 1226,2043,2056,2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorso è fondato.

La originaria sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda della G., ritenendo non sufficientemente allegati e provati i danni da questa subiti in conseguenza dell’illegittima occupazione di una sua proprietà immobiliare sita in (OMISSIS) da parte dei convenuti M. e F., è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18494 del 21/09/2015).

E’ stato enunciato il seguente principio di diritto, cui avrebbe dovuto attenersi il giudice del rinvio: “la perduta disponibilità d’un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l’occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno; quest’ultimo, tuttavia, può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici, e può consistere anche nell’utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall’uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri”.

In particolare, è stato ritenuto violato dalla corte territoriale l’art. 1226 c.c., in quanto il rigetto della domanda era avvenuto sulla base della sola considerazione delle concrete possibilità di vendita o locazione dell’immobile occupato abusivamente, mentre avrebbe dovuto tenersi conto anche del danno collegato all’utilità teorica che il proprietario avrebbe potuto trarre da un uso diretto del bene; è stato poi espressamente precisato in proposito che, non potendo essere fornita una prova dell’esatto ammontare di tale pregiudizio, si imponeva una liquidazione equitativa di esso.

In sede di rinvio, la Corte di Appello di Bologna, dopo aver richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte, ha nuovamente ritenuto non sufficientemente allegato e provato il danno, affermando che non era stata fornita dall’attrice la specifica indicazione dell’utilizzazione che avrebbe fatto del proprio immobile e che le utilizzazioni commerciali dello stesso che erano state prospettate erano solo ipotetiche, in quanto richiedevano il rilascio di autorizzazioni amministrative.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il giudice del rinvio, oltre che al principio di diritto, deve altresì uniformarsi “comunque a quanto statuito dalla Corte”.

Nella specie, questa Corte aveva chiaramente statuito:

a) che la dimostrazione del danno derivante dalla perduta disponibilità dell’immobile non richiedeva la prova di specifiche e concrete possibilità di una sua locazione o utilizzazione commerciale, ma poteva avvenire anche sulla base di presunzioni semplici;

b) che, in ogni caso, anche a prescindere dalle concrete possibilità perdute di locazione dell’immobile, si sarebbe dovuto quanto meno tener conto del pregiudizio connesso all’utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall’uso diretto del bene, pregiudizio da liquidare in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

La Corte di Appello di Bologna, invece, in sede di rinvio:

a) ha nuovamente valutato le allegazioni e le prove come se fosse stata necessaria la dimostrazione di una specifica e concreta perduta occasione di locazione dell’immobile, per di più pretendendo la dimostrazione della precisa utilizzazione commerciale che ne sarebbe stata fatta e finanche della certezza o almeno della probabilità del conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative (dimostrazione sostanzialmente impossibile, dal momento che, non avendo la proprietaria la disponibilità dell’immobile, nessuna concreta proposta locativa e nessun effettivo progetto di utilizzazione commerciale di esso era in realtà ragionevolmente ipotizzabile);

b) ha addirittura del tutto omesso di procedere quanto meno alla liquidazione in via equitativa del pregiudizio derivante dalla perduta possibilità dell’uso diretto del bene, in relazione alla sussistenza del quale (trattandosi di utilità “teorica”, secondo quanto espressamente affermato da questa Corte) non vi era più da effettuare alcuna valutazione in concreto, se non quella diretta all’esercizio del potere equitativo di determinazione del quantum del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

La decisione della corte territoriale, in definitiva, risulta assunta in evidente violazione dell’art. 384 c.p.c. e va di conseguenza cassata.

Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio di diritto e comunque a quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 18494 del 21 settembre 2015, secondo quanto fin qui precisato.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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