Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29358 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20527-2006 proposto da:

COMUNE GAGGIO MONTANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GRAZIOSI BENEDETTO;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA RE DI

ROMA 8, presso lo studio dell’avvocato BOVA GIAMPIERO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NESTI GHERARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2004 del GIUDICE DI PACE di PORRETTA

TERME, depositata il 05/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato BOVA Giampiero, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato NESTI Gherardo, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso con

correzione della motivazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V. proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale del Comune di Gaggio Montano di accertamento della violazione dell’art. 6 C.d.S. per non avere rispettato l’ordinanza prefettizia n. 10436/2003 di sospensione temporanea della circolazione nel giorno festivo.

L’opponente deduceva che l’autocarro da lui condotto trasportava prodotti ortofrutticoli e pertanto rientrava nelle deroghe al divieto di circolazione previste dall’ordinanza prefettizia; produceva documentazione comprovante la natura del carico. Il Comune di Gaggio Montano resisteva sostenendo che le derrate alimentari trasportate non rientravano tra le merci per le quali era prevista la deroga alla circolazione in quanto la norma del D.M. 17 dicembre 2003, che prevedeva la deroga per prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi si riferiva solo a prodotti che per le loro caratteristiche necessitano di un camion frigo.

Il Giudice di Pace con sentenza del 5/1/2006 accoglieva l’opposizione rilevando che:

– il termine ortaggi e frutta freschi utilizzato al D.M. 17 dicembre 2003, art. 3, lett. r laddove si prevedono le deroghe al divieto di circolazione è utilizzato per differenziare i prodotti freschi da quelli in scatola;

la scarsa chiarezza della norma, in ogni caso, può avere indotto il ricorrente nella convinzione di rientrare nella deroga e pertanto il suo comportamento in buona fede non sarebbe sanzionabile in applicazione del principio della L. n. 689 del 1981, art. 3 che richiede, per la punibilità, almeno l’elemento soggettivo della colpa, pur presunta, ma con possibilità di prova contraria.

Il Comune di Gaggio Montano propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Si è costituito M.V. che resiste con controricorso al quale replica con memoria il Comune ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e con il secondo motivo, trattati congiuntamente, il ricorrente deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione del D.M. 17 dicembre 2003, art. 3, lett. r) “da leggersi (così testualmente) unitamente al relativo decreto prefettizio n. 10436/2003 di applicazione”; sostiene che nella fattispecie non poteva operare la deroga di cui al D.M. 17 dicembre 2003, art. 3, lett. r) perchè il veicolo non recava i prescritti cartelli indicatori da rilasciarsi dalla prefettura e pertanto il giudice di pace o è incorso in un errore nell’applicare la normativa o ha omesso di motivare in relazione all’eccezione per la quale la deroga non sarebbe consentita in mancanza di cartelli indicatori;

2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 17 dicembre 2003, art. 3, lett. r) unitamente al relativo decreto prefettizio n. 10436/2003 di applicazione e in relazione all’art. 14 preleggi; sostiene che il giudice di pace avrebbe ampliato la deroga al divieto di circolazione a tutti i prodotti non in scatola e che la deroga al generale divieto di circolazione avrebbe dovuto essere interpretata restrittivamente e non estensivamente coma interpretata dal GdP in violazione dell’art. 14 preleggi.

3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e il vizio di motivazione; sostiene che la norma violata non era oscura, ma di chiara interpretazione nel prescrivere l’adempimento, non rispettato, dell’apposizione di cartelli indicatori e che comunque, in caso di dubbio, il M., autotrasportatore professionale, avrebbe potuto informarsi presso la Prefettura o le associazioni di categoria.

4. I primi due motivi, esposti in collegamento tra loro, sono infondati: la mancanza del requisito formale del cartello indicatore non risulta contestata con il verbale di accertamento con il quale è stata semplicemente contestata la circolazione in giorno festivo nel quale era stata disposta la sospensione della circolazione nè risulta con quali modalità sia stata accertata tale mancanza.

5. Il terzo motivo è infondato: il giudice ha interpretato la norma secondo il suo contenuto letterale; infatti, la norma introduce una deroga al divieto di circolazione in caso di trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi e siccome è stato accertato che il M. trasportava prodotti ortofrutticoli freschi correttamente si è tratta la conclusione che il trasporto rientrava nella richiamata ipotesi di deroga al divieto; non è quindi censurabile la decisione del giudice che applica una disposizione che include tra i prodotti trasportabili anche nei giorni di divieto una amplissima gamma di generi alimentari.

6. Il quarto motivo (non colpevolezza) è assorbito dal rigetto dei primi tre motivi e quindi, dalla conferma della sentenza impugnata indipendentemente dalla motivazione sull’assenza di colpa.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Gaggio Montano a pagare a M.V. le spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro 400,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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