Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29358 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 15691/20-5 R.G. proposto da:

Dalilauto s.n.c. di F.M. & c. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, F.M. (C.F.

(OMISSIS)) e V.V. (C.F. (OMISSIS)), tutti rappresentati

e difesi dall’avv. Tullio Elefante, elettivamente domiciliati presso

il suo studio, in Roma via Cardinal de Luca 10.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 6731/11/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 15 dicembre 2014.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18

settembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dalilauto s.n.c. di F.M. & c. e i suoi soci F.M. e V.V., impugnarono separatamente gli avvisi di accertamento spiccati dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alle maggiori imposte sui redditi, all’IRAP ed all’IVA, dovute nell’anno 2007 per effetto di taluni acquisti di ben: ritenuti solo fittizi.

Riuniti i ricorsi, le doglianze vennero accolte parzialmente in primo grado, con il riconoscimento della deducibilità dei costi inerenti alle fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti l’Agenzia delle Entrate formulò quindi appello principale, mentre la Dalilauto s.n.c. di F.M. & c.” F.M. e V.V., proposero quello incidentale innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, cine con sentenza depositata il 15 dicembre 2014 accolse il gravame principale, respingendo invece l’incidentale.

Avverso la detta sentenza, Dalilauto s.n.c. di F.M. & c., F.M. e V.V., hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia celle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deducono i ricorrenti a violazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, come novellata dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, poichè la sentenza di merito ha ritenuto indeducibili dai redditi i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti” nonostante si trattasse di costi effettivamente sostenuti.

Il motivo è fondato.

E’ noto che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che opera, in ragione del precedente comma 3, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una c.d. “frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o oeterminanilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (da ultimo Cass. 12/12/2019, n. 32587; a partire da Cass. 17/12/2014, n. 26461).

Dunque, ha errato la commissione tributaria regionale nel ritenere senz’altro indeducibili i costi per le operazioni soggettivamente inesistenti di cui si discute, spettando invece al giudice di merito vagliare, alla luce della normativa sopravvenuta applicabile retroattivamente, se la contribuente avesse diritto alla deduzione dei detti costi, ancorchè relativi ad operazioni appunto solo soggettivamente inesistenti.

4. In definitiva, accolto l’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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