Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29358 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. I, 14/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7280/2018 proposto da:

C.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1148/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 14/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2018 dal Pres. Dott. SCHIRO’ STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Con ricorso notificato il 26 febbraio 2018 C.B., cittadino del Mali, ha impugnato per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, sulla base di tre motivi, la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1148/2017 in data 14 agosto 2017, con la quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 18 febbraio 2016, che aveva respinto le domande di riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria, nonchè la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2) A fondamento della sentenza qui impugnata, la Corte di appello, premesso che costituiva onere della parte fornire informazioni coerenti per dar modo alla Commissione territoriale di valutare la sua attendibilità, osservava che tale obbligo non era stato nella specie assolto dall’appellante, il quale, in un primo momento, aveva dichiarato al responsabile del centro di accoglienza che nel 2012 era stato prelevato dai Tuareg che l’avevano costretto a combattere contro le truppe del governo, salvo poi riuscire a fuggire e a raggiungere l’Algeria, e successivamente davanti alla Commissione territoriale aveva invece riferito di essere stato costretto ad allontanarsi dal suo paese, per aver infastidito, ascoltando la radio, gli anziani del villaggio, che lo avevano minacciato di morte. I giudici di appello rilevavano altresì che alla richiesta della Commissione di riferire quale fosse il suo timore in caso di rimpatrio in Mali, il richiedente protezione aveva risposto: “se dovessi ritornare nel mio villaggio ho paura che sarei ucciso”, così riferendosi alla minaccia ricevuta dagli anziani del villaggio e quindi a una vicenda del tutto personale, il che rendeva del tutto superflue le considerazioni svolte dall’appellante circa la situazione socio-politica del Mali, non essendovi attinenza tra detta situazione e le vicissitudini personali dell’appellante.

3) Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4) Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,commi 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di appello ha rigettato la domanda di protezione internazionale utilizzando esclusivamente il canone della credibilità soggettiva del ricorrente, senza osservare le disposizioni di legge che impongono al giudice di accertare la situazione reale dei paesi di origine e provenienza, mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di ampia indagine e acquisizione documentale.

Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che i giudici di appello abbiano omesso di pronunciarsi, rispettivamente, sul profilo di rischio dedotto ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, e sulla domanda gradata di riconoscimento della protezione umanitaria.

5) Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Questa Corte ha già chiarito quali sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,in particolare comma 5.

Anzitutto, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova: chè, anzi, l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lg. n. 251 del 2007, art. 3, commi 5).

Di conseguenza, solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069). Per converso, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in quanto la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè ii ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi dei diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197).

6) Una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

Infatti è evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del già citato art. 3, comma 5.

7) Nel caso in esame va rilevato che i riferimenti alla situazione sociopolitica del Mali compiuti dal ricorrente sono stati inammissibilmente prospettati per la prima volta, come si evince sia dalla sentenza qui impugnata che dal ricorso per cassazione, in sede di giudizio di appello e non nel giudizio di primo grado, dove il richiedente protezione aveva invece richiamato esclusivamente una vicenda del tutto personale senza alcun collegamento con la complessiva situazione socio-politica del paese (minacce di morte da parte degli anziani del villaggio, disturbati dal suo ascolto della radio).

Deve pertanto ritenersi che il ricorrente abbia posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale una vicenda totalmente personale, riguardo alla quale, evidentemente, non v’era alcun dovere di cooperazione istruttoria e che doveva e poteva essere scrutinata soltanto sulla base della sua intrinseca credibilità, credibilità che i giudici di merito hanno concordemente escluso con giudizio la cui sindacabilità in questa sede, sia pur nei limiti del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è esclusa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c..

L’assunto della Corte territoriale in ordine all’inattendibilità del richiedente protezione e la motivazione addotta a sostegno di tale convincimento non sono stati specificamente censurati in questa sede dal ricorrente, il quale ha invece infondatamente lamentato il mancato esercizio da parte dei giudice di secondo grado dei propri poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale.

8) Si osserva inoltre che la Corte di merito non ha mancato di rilevare, con ulteriore e autonoma ratio decidendi, la mancanza di qualsiasi attinenza tra la situazione complessiva del paese e le vicissitudini strettamente personali poste a base della richiesta di protezione internazionale e che tuttavia il ricorrente non ha censurato neppure tale ulteriore ragione della decisione qui impugnata.

9) Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, si è pronunciata anche sulle ulteriori domande di protezione sussidiaria e di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo che l’inattendibilità del ricorrente e la mancanza di attinenza tra la situazione socio-politica del Mali e le vicende strettamente personali richiamate dal richiedente protezione non consentissero l’accoglimento delle relative istanze.

Non sussiste pertanto, nella fattispecie, il vizio di omessa pronuncia lamentato dal ricorrente.

8) Il ricorso deve essere pertanto rigettato, ma nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

Poichè l’istanza proposta dal ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha trovato accoglimento, si dà atto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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