Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29357 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20805-2006 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c., elettivamente domicilialo in ROMA, PIAZZA VERBANO 8, presso

lo studio dell’avvocato PAPARATTI ANTONIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore D.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo

studio dell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SANSONI ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2902/2005 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE,

depositata il 17/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevatogli dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze per violazione dell’art. 173 C.d.S. perchè, mentre era alla guida di un autoveicolo aveva fatto uso di apparecchio telefonico non a viva voce nè dotato di auricolare.

L’opponente deduceva la nullità del verbale per mancata contestazione immediata e sosteneva di avere usato il telefono cellulare durante una sosta e non durante la marcia.

Il Giudice di Pace con sentenza del 17/5/2005 rigettava l’opposizione rilevando che:

– la contestazione immediata si era resa impossibile per fatto addebitabile allo stesso M. il quale, come risultava dal verbale di accertamento, rifiutava la contestazione immediata e, dopo un breve colloquio con gli agenti, li invitava ad annotare la targa del veicolo e a notificargli successivamente il verbale;

– gli agenti accertatori avevano riferito che l’autoveicolo era sicuramente in marcia e doveva escludersi che potessero essere incorsi in errore su tale circostanza. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Si è costituito il Comune di Firenze che ha depositato controricorso.

Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 313 e 221 c.p.c. e dell’art. 65 disp. att. c.p.c.; nel motivo di sostiene che, essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di accertamento, il Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 313 c.p.c. avrebbe dovuto sospendere il giudizio e rimettere le parti davanti al Tribunale competente per il relativo procedimento, mentre si sarebbe limitato a sospendere il giudizio davanti a sè senza assegnare un termine perentorio (art. 65 disp. att. c.p.c.) per la riassunzione della causa davanti al Tribunale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. e il vizio di motivazione; sostiene che doveva essere ammessa la prova testimoniale sulla circostanza che l’uso del cellulare era avvenuto a veicolo fermo e sulla possibilità di contestazione immediata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3 e art. 201 C.d.S. nonchè dell’art. 384 reg. C.d.S. e il vizio di motivazione perchè nel verbale di accertamento non era data spiegazione del motivo per il quale non era stata possibile la contestazione immediata, non potendosi considerare quale valida motivazione la frase “impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli” che sarebbe stata riportata nel verbale di accertamento notificatogli.

4. Il primo motivo è totalmente infondato: dalla sentenza risulta che il processo era stato rinviato per consentire la proposizione della querela di falso che, tuttavia, mai fu presentata; è comunque assorbente rilevare che per l’omessa indicazione del termine per la riassunzione non è prevista alcuna nullità (dovendosi, tra l’altro applicare il termine generale di cui all’art. 305 c.p.c.) e non è scaturito alcun pregiudizio per l’odierno ricorrente che nel periodo di oltre un anno nel quale è stata sospeso il processo (dal 25/9/2003 al 10/1/2005) ben poteva procedere alla riassunzione.

5. Il secondo motivo è infondato: il riferimento all’art. 2722 c.c. è del tutto fuor di luogo perchè la norma richiamata riguarda la prova testimoniale di patti aggiunti o contrarii ad un documento e non è stata applicata, nè doveva esserlo, dal giudice di pace; il vizio di motivazione non sussiste perchè nella sentenza si da corretta motivazione del diniego di prova testimoniale in quanto diretta a contrastare le risultanze del verbale di fede privilegiata che potevano essere contestate solo con la querela di falso non proposta.

6. Il terzo motivo è infondato: non è stato violato l’art. 173 C.d.S. in quanto il giudice, avendo accertato che il conducente aveva fatto uso del telefono cellulare durante la marcia, ha correttamente applicato la relativa sanzione; non è violato l’art. 201 C.d.S. e non sussiste il vizio di motivazione perchè, come nella sentenza si rileva che dall’originario verbale di accertamento risultava che fu il conducente ad invitare i verbalizzanti a rilevare il numero di targa e a notificargli il verbale, così che la contestazione immediata non fu possibile per il rifiuto dello stesso conducente; la motivazione, quindi sussiste ed è immune da vizi; con la censura per vizio di motivazione non viene censurata tale motivazione e pertanto la censura, in questa parte, è inammissibile per irrilevanza.

7. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al contro ricorrente Comune di Firenze le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in Euro 500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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