Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29356 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25458-2006 proposto da:

E.L., rappresentato e difeso da sè medesimo ex art. 86

c.p.c. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo

studio dell’avvocato AMICI GIUNCARLO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PROVINCIA NAPOLI, COMUNE SORRENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1461/2005 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO,

depositata il 08/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8/4/2005 il Giudice di Pace di Sorrento respingeva l’opposizione proposta da E.L. avverso ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Napoli per violazione al codice della strada (sosta fuori dagli spazi consentiti).

E.L. propone ricorso fondato su tre motivi e una eccezione di illegittimità costituzionale.

Il Prefetto della Provincia di Napoli e il Comune di Sorrento sono rimasti intimati.

Nessuno è comparso alla pubblica udienza.

Il collegio ha deciso che la sentenza venga redatta con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare che in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta dei veicoli legittimata passiva, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, è unicamente l’Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto; il difetto di legittimazione passiva del Comune deve essere dichiarato anche di ufficio (Cass. 25/1/2005 n. 1502).

Siccome davanti al giudice di Pace è stata è stata proposta opposizione anche nei confronti del Comune di Sorrento, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità dell’opposizione proposta nei confronti del predetto Comune. Il ricorso nei confronti dell’intimata Prefettura va dichiarato inammissibile in quanto non è stato prodotto (come attestato anche dalla cancelleria)l’avviso di ricevimento del plico che risulta spedito a mezzo posta dall’Ufficiale giudiziario al Prefetto della Provincia di Napoli il 22/9/2006.

Al riguardo, va considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato (come nella specie) per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la nullità della notifica, ma la mancanza di prova che questa sia avvenuta, con la conseguenza che non ne può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., peraltro neppure richiesta (cfr., da ultimo, Cass. 4/6/2010 n. 13639).

Ne discende l’inammissibilità del ricorso (cfr., ex multis, oltre alla sentenza già richiamata, Cass. S.U. 14/1/2008 n. 627) in coerenza, del resto della disposizione della L. 20 novembre 1982, n. 990, art. 4, comma 3, dove è stabilito che “l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione”, e dell’art. 5, comma 3, della stessa legge, laddove recita che “la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca”.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese della presente fase in considerazione della mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e inammissibile l’opposizione proposta nei confronti del Comune di Sorrento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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