Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29356 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. I, 14/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18106/2014 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

Società M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Priscilla n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Coen Stefano, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Rosati Federico, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana;

– intimato –

avverso la sentenza n. 618/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società M. S.r.l., proprietaria di un fondo con insistente fabbricato destinato ad attività di ristorazione, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trieste il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio ed il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto ad acquistare, del D.L. n. 143 del 2003, ex art. 5 bis, convertito con L. n. n. 212 del 2003, un’area demaniale sita in (OMISSIS) attigua alla sua proprietà, a lei concessa ad uso esclusivo e la cui alienazione era stata ricusata per la perdurante funzionalità idraulica del bene, come da parere negativo del Consorzio. Con sentenza del 30.12.1009, il Tribunale, dato atto che il GA, in precedenza adito, aveva declinato la propria giurisdizione e che nel corso del giudizio di primo grado il Ministero aveva dismesso il bene cedendolo al Consorzio, affermava la propria giurisdizione, accertava la lesione del diritto dell’attrice ma rigettava le domande di nullità dell’atto e risarcitoria, dalla stessa avanzate.

L’appello proposto dalla Società M. veniva in parte accolto dalla Corte d’Appello di Trieste, che, rigettata la richiesta di nullità dell’atto di trasferimento del bene, con sentenza del 15.7.2013, condannava i convenuti in solido al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, osservando, per quanto ancora d’interesse, che: a) il difetto di giurisdizione nei confronti del TSAP o del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche era insussistente, trattandosi di controversia inerente non già a diritti di derivazione ed utilizzazione dell’acqua pubblica, ma attinenti alla proprietà immobiliare, senza che rilevasse l’emissione dei provvedimenti amministrativi che avevano avuto, solo, efficacia indiretta o riflessa; b) la concessione edilizia in sanatoria conseguita dalla Società era equipollente agli altri titoli legittimanti il diritto all’acquisto previsti dalla disposizione di cui alla L. n. 212 del 2003, art. 5 bis, come correttamente ritenuto dal primo giudice.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio con quattro motivi, resistiti con controricorso dalla Società. Il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana non ha svolto difese. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del R.D. n. 1175 del 1933, artt. 140 e 143, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2. La superficie che la Società aveva chiesto di acquistare, affermano i ricorrenti, costituiva “il sedime di un canale di scolo tombinato che svolge(va) la sua funzione idraulica in quanto convoglia(va) l’acqua meteorica di una parte dell’abitato di (OMISSIS) all’impianto idrovoro (OMISSIS)”, tanto da esser stato consegnato al Consorzio Circumlagunare della Bassa Friulana, ora Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana, con Provvedimento del Magistrato delle Acque di Venezia. L’area interessata, quale copertura di detto canale, possedeva, quindi, funzionalità idraulica, ed ogni contestazione circa la legittimità del rigetto dell’istanza della M. avrebbe dovuto esser devoluta al giudice specializzato (TSAP o TRAP).

1.1. Va, preventivamente evidenziato che, pur se nella decisione impugnata viene rigettato un motivo d’appello incidentale col quale si ipotizzava la giurisdizione del TSAP, la doglianza, formulata in riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, prospetta una questione di competenza, essendo, nella sua sostanza, intesa, appunto, a contestare la competenza del giudice ordinario, per esser ravvisabile quella del TRAP.

1.2. Così qualificata, la doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2656 del 2012; n. 14906 del 2000) richiamata dai giudici territoriali e dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche si radica, solo, quando l’oggetto della controversia involge questioni sulla demanialità delle acque pubbliche; o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza; o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque; sussistendo, diversamente la competenza degli organi ordinari dell’autorità giudiziaria. 1.3. Al lume di tali principi, e posto che la domanda ha ad oggetto l’affermato diritto al conseguimento ad acquistare il terreno in forza della L. n. 212 del 2003, art. 5-bis e la domanda risarcitoria connessa al relativo inadempimento, deve per l’effetto escludersi la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.

1.4. Nè può sostenersi che la questione incida comunque, indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, tenuto conto che si tratta di un canale tombinato, che l’assetto dominicale dell’area in contesa – superficie soprastante – ben può in tesi coesistere con la diversa proprietà dell’opera idraulica interrata (l’art. 840 c.c., comma 1, secondo cui la proprietà si estende usque ad inferos, fa salve le limitazioni alla proprietà del sottosuolo derivanti tra le altre, dalle leggi sulle opere idrauliche), che la funzionalità di tale opera non viene in discussione nè è stato dedotto alcun ulteriore profilo d’incidenza con il regime delle acque in esso convogliate. A tanto, va aggiunto che, com’è incontroverso, tale area è stata oggetto di concessione alla Società intimata con provvedimento del 1987, poi rinnovato nel 1993, con l’onere, appunto, di consentire l’ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere sottostanti. La circostanza che la superficie di copertura faccia parte dell’opera idraulica costituisce, quindi, una petizione di principio.

2. Col secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza, in riferimento all’art. 112 c.p.c., i ricorrenti affermano che la disposizione eccezionale che consente l’acquisto di un’area demaniale, in ipotesi di sconfinamento, è limitata ai casi di costruzioni ab initio assentite e non già a quelle realizzate abusivamente, pur se oggetto di successiva sanatoria, e non può consentire, dal punto di vista oggettivo, l’artificiosa scomposizione di un’opera pubblica attribuendo la proprietà della copertura a soggetto diverso rispetto a quello proprietario dell’opera stessa. Tale questione non era stata esaminata dalla Corte. 2.1. Il motivo è infondato: la Corte territoriale ha, infatti, espressamente rigettato (pag. 14 in fine) in toto il relativo motivo d’impugnazione (interamente esposto a pag. 9 della sentenza), senza dire che questa Corte ha, già, condivisibilmente affermato che non ricorre comunque il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. n. 29291 del 2017).

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti formulano le medesime censure sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2003, art. 5-bis, rilevando che era obbligo di esse Amministrazioni di effettuare le verifiche di legge, il cui esito le aveva indotte a cedere l’area al Consorzio, che, come accertato dalla stessa Corte d’appello, era usufruttuario per titolo preesistente. 3.1. Il motivo presenta profili d’inammissibilità e d’infondatezza. Queste le ragioni. 3.2 L’art 5 bis, introdotto con la L. n. 212 del 2003, art. 1, comma 1, di conversione del D.L. n. 143 del 2003 (in vigore dal 12.8.2003) così recita: “1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. (…)”.

3.3. La circostanza secondo cui l’opera (parcheggio) oggetto di sconfinamento sia stata realizzata successivamente al fabbricato adibito a ristorante pizzeria ed interamente ricadente su suolo demanialei richiesto in concessione in epoca successiva, costituisce un’affermazione che i ricorrenti trascrivono dalle difese del Consorzio, facendola propria, ma che non risulta dall’impugnata sentenza e la controricorrente contesta, richiamando la descrizione degli interventi edilizi della concessione in sanatoria e l’argomento logico desumibile dalle stesse ragioni del rifiuto dell’alienazione riferite esclusivamente alla presenza dell’opera idraulica. 3.4. L’assunto secondo cui l’alienazione possa avvenire, solo, per le costruzioni realizzate sin dall’origine in forza di concessione edilizia si scontra, poi, col dato letterale della disposizione che, espressamente, prevede al riguardo che la legittimità della costruzione possa risultare da “altri titoli legittimanti”, natura che deve senz’altro riconoscersi alla concessione in sanatoria, idonea a conferire all’immobile uno stato di conformità al diritto (Cass. n. 1237 del 2016; cfr. al riguardo pure Cass. n. 26260 del 2007 e successive conformi che riconoscono il diritto all’indennità di espropriazione di intervenuta sanatoria di fabbricati). 3.5. La circostanza, infine, che la controricorrente non debba effettuare pagamenti per l’occupazione abusiva, perchè già corrispondeva canoni di concessione appare in sè ininfluente, tenuto conto che l’interesse che la disposizione tutela è proprio quello di tener l’amministrazione indenne dalle perdite connesse per il mancato godimento del bene, laddove l’assunta inapplicabilità della norma di cui all’art. 5 bis in esame in riferimento all’oggettiva impossibilità di considerare l’area disgiunta dall’opera idraulica, così come l’affermata legittimità della vendita al Consorzio di Bonifica, poichè già usufruttuario dell’opera resta superata in ragione delle considerazioni sopra svolte nel p. 1.4. a proposito dell’esame del primo motivo. 3.6. La supposta natura discrezionale della determinazione a contrarre, implicitamente dedotta dai ricorrenti laddove affermano insussistente l’obbligo a vendere, resta smentita dal tenore della norma in esame, che, in costanza dei presupposti, dispone che i beni “sono alienati”, senza lasciare margini di opinabilità per ricusare la cessione.

4. Col quarto motivo, si deduce, nuovamente la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2003, art. 5-bis e degli artt. 2043 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale emesso condanna generica al diritto al risarcimento, in assenza di alcun elemento probatorio. 4.1. Il motivo è infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15335 del 2012), la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l’accertamento della concreta esistenza dello stesso (in riferimento a tutti i suoi presupposti, compresa la ricorrenza dell’elemento psicologico e del nesso di causalità) riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull’an. E, nella specie, siffatta potenzialità dannosa è stata riconosciuta dalla Corte territoriale in riferimento alla precarietà del titolo concessorio che la abilita all’uso nell’area di 350 mq. in raffronto all’incremento di valore del compendio aziendale ove l’acquisizione si fosse verificata.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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