Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29356 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17495/2017 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO, 6

SC. F, presso lo studio dell’avvocato O.G. difensore di

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4962/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. O.G., in favore del quale era stata pronunciata un’ordinanza di assegnazione all’esito di un pignoramento presso terzi svoltosi nei confronti dell’INPS, notificava precetto di pagamento al terzo pignorato Banco di Napoli s.p.a..

Questi proponeva opposizione a precetto dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del diritto e la decadenza dallo stesso a mente del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, lett. b), che dispone: “l’ordinanza che dispone ai sensi dell’art. 553 c.p.c., l’assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate”.

L’INPS si costituiva in adesione.

Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l’opposizione sotto entrambi i profili dedotti.

Il Tribunale di Napoli confermava la decisione di primo grado, esaminando (esclusivamente) la questione del maturarsi del termine di decadenza annuale, e concludeva che lo stesso, pur essendo previsto da una norma entrata in vigore successivamente alla pubblicazione della ordinanza di assegnazione, si applicava anche all’esercizio di diritti sorti anteriormente, con decorrenza dall’entrata in vigore della nuova disciplina e si doveva applicare quindi anche al caso di specie, in applicazione di quanto disposto dall’art. 252 disp. att. c.c..

Ricorre l’avvocato O., sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Il ricorso, dapprima veicolato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata della sesta sezione civile, veniva successivamente rimesso alla pubblica udienza della terza sezione in quanto avente ad oggetto una questione nuova e di rilevanza nomofilattica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato radicalmente inammissibile (analogamente a quanto deciso, per gli stessi motivi, in alcuni altri ricorsi già decisi, relativi ad analoghe vicende tra le stesse parti: da ultimo v. Cass. n. 23624 del 2019).

Non risulta assolto l’onere processuale di sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3). Il ricorso stesso, infatti, risulta redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, ed in quanto tale è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (fra le tante, da ultimo, Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è infatti, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (fra le tante: Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973-01).

Il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702-01), circostanza che peraltro non può ritenersi sussistere nel caso di specie.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

La questione di rilievo nomofilattico evidenziata con l’ordinanza di remissione della causa in pubblica udienza non assume rilievo neppure nell’interesse della legge, in quanto sulla stessa questa Corte si è già pronunciata, in analogo ricorso fra le medesime parti, con la sentenza n. 15316 del 2019.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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