Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29355 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. I, 14/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3992/2014 proposto da:

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove

n. 8, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e

difesa dagli avvocati Frigenti Guglielmo, Ciavarella Antonio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., C.A., C.B., C.M.,

P.A., P.S., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza

Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell’avvocato Pottino

Guido Maria, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale

per Notaio Dott. Pa.Ro. di Terni – Rep. n. (OMISSIS) per

il primo e procure speciali in calce al controricorso e ricorso

incidentale condizionato per gli altri;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Associazione di volontariato “Emmaus Roma”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Cristofaro Pietro n. 46, presso lo studio dell’avvocato Perrotti

Pilade, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e sul ricorso successivo:

Associazione di volontariato “Emmaus Roma”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Cristofaro Pietro n. 46, presso lo studio dell’avvocato Perrotti

Pilade, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso;

– ricorrente successivo –

contro

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove

n. 8, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e

difesa dagli avvocati Frigenti Guglielmo, Ciavarella Antonio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente successivo –

contro

C.G., C.A., C.B., C.M.,

P.A., P.S., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza

Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell’avvocato Pottino

Guido Maria, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale

per Notaio Dott. Pa.Gi.Lu. di Terni – Rep. n. (OMISSIS)

per il primo e procure speciali in calce al controricorso e ricorso

incidentale condizionato per gli altri;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali successivi –

contro

Associazione di volontariato “Emmaus Roma”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Cristofaro Pietro n. 46, presso lo studio dell’avvocato Perrotti

Pilade, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente al ricorso incidentale successivo –

avverso la sentenza n. 4688/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio dell’intervenuta Associazione di Volontariato “Emmaus Roma”, disponeva in favore di C.G., B., A. e M. nonchè di P.S., R. ed A., eredi di C.R., la retrocessione dei terreni, contrassegnati in catasto al fg. (OMISSIS), partt. (OMISSIS) (per la quota di 3/5) espropriati in favore del Comune di Roma in forza di due decreti del 1939 e del 1969 e di un ulteriore decreto successivamente revocato, ed in parte assegnati all’interveniente, senza che la prevista destinazione pubblica fosse mai stata attuata, e rigettava la domanda di usucapione avanzata da parte degli espropriati.

Con sentenza dell’11.9.2013, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello incidentale dei C. – P. perchè proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 343 c.p.c., rigettava il gravame principale proposto da Roma Capitale e quello incidentale dell’Associazione, osservando che l’eccezione di prescrizione, ritenuta correttamente tardiva per esser stata formulata dall’Ente civico, solo, in sede di precisazione delle conclusioni, era preclusa ex art. 268 c.p.c., comma 2, per l’Associazione, costituitasi con intervento adesivo dipendente all’udienza di trattazione; la Corte evidenziava, inoltre, che il prezzo per la disposta retrocessione in favore del Comune andava quantificato in riferimento alle somme depositate presso la Cassa DDPP e mai riscosse dagli espropriati, di cui disponeva lo svincolo, in base al principio secondo cui tale prezzo doveva esser determinato in ragione degli stessi criteri utilizzati in sede di liquidazione dell’indennità di espropriazione.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso: in via principale, Roma Capitale, con un motivo; in via incidentale, l’Associazione Emmaus, con un motivo; C.G. e consorti hanno proposto ricorso incidentale condizionato, con due motivi.

Tutte le parti hanno depositato controricorso rispetto ai ricorsi avversari. L’Associazione ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto ricorso, Roma Capitale lamenta che la Corte è incorsa nella violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 63,60,32 e 33, trasposti nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 48, per avere determinato il prezzo della disposta retrocessione mediante lo svincolo in suo favore delle somme depositate in favore degli espropriati, senza tener conto che lo stesso andava, invece, fissato in riferimento alla data del nuovo trasferimento.

1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Il caso della mancata utilizzazione del bene espropriato per i fini indicati dalla dichiarazione di pubblica utilità è disciplinato mediante l’istituto della retrocessione, che, per l’ipotesi in cui “fatta la espropriazione” l’opera di cui si è dichiarata la pubblica utilità non sia eseguita, prevede, alla L. n. 2359 del 1865, artt. 63,60,32 e 33,applicabile ratione temporis, la titolarità in capo agli espropriati di uno jus ad rem di carattere potestativo e a contenuto patrimoniale, che li legittima a domandare l’accertamento della cessazione di efficacia (la norma parla di “decadenza”) della dichiarazione di pubblica utilità per l’intervenuta decorrenza dei termini di costruzione delle opere e dei lavori e di quelli di espletamento della procedura espropriativa (L. n. 2359 del 1865, artt. 13 e 14), onde ottenere la restituzione dei beni espropriati (cfr. Cass. SU n. 1520 del 2014, che sottolinea come in parte qua la disciplina non sia innovata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 46). 1.2. E’ stato, inoltre, chiarito che la retrocessione dei beni espropriati attua un nuovo trasferimento di proprietà, con efficacia ex nunc, del bene espropriato e non utilizzato dall’espropriante, mediante una sentenza costitutiva modificativa della situazione giuridica posta in essere dal provvedimento espropriativo ed a fronte del pagamento, da parte dell’espropriato ed in favore dell’espropriante, di un prezzo. 1.3. Quanto ai criteri cui commisurarne l’importo, in relazione al quale della L. n. 2359 del 1865, artt. 60 e 63, stabiliscono soltanto che ove non sia pattuito amichevolmente tra le parti “deve essere determinato giudizialmente…”, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 5619 del 1998; Cass. n. 9899 del 2004; n. 5574 del 2018) ha affermato il condivisibile principio secondo cui il corrispettivo della retrocessione va, bensì, determinato sulla base degli stessi criteri legali applicati per il calcolo dell’indennità di espropriazione a suo tempo quantificata (in tesi, mediante applicazione dei criteri diversi e riduttivi rispetto a quello del valore venale) ma con riferimento al valore del bene al momento della pronuncia di retrocessione che attua il nuovo passaggio di proprietà (così, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 48) ed attraverso una ricognizione ed una valutazione della sua attuale destinazione: esso deve essere, insomma, omologo alla pregressa indennità di espropriazione e non anche identico (cfr. Corte cost. n. 245 del 1987, che ha sottolineato al riguardo l’autonomia dell’atto di retrocessione rispetto a quello espropriativo e l’intervenuta abrogazione – ad opera del D.L. 11 marzo 1923, n. 69, art. 1 – della L. n. 2359 del 1865, art. 60, comma 3, secondo cui il prezzo di retrocessione non poteva eccedere l’ammontare dell’indennità ricevuta dall’originario proprietario).

1.4. Tale indagine risulta totalmente pretermessa dalla Corte territoriale, che si è limitata a disporre lo svincolo, in favore dell’espropriante, dell’originaria indennità, senza, tuttavia, indagare i criteri adoperati per determinarla, nè stabilire all’attualità il valore degli immobili retrocessi, il che, contrariamente a quanto dedotto dai controricorrenti, attiene non già al giudizio di fatto relativo alla taxatio, ma ai criteri di legge per la determinazione del prezzo della retrocessione.

2. Col proposto ricorso incidentale, l’Associazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., comma 2, artt. 183 e 166 c.p.c.. L’intervento adesivo spiegato, afferma la ricorrente incidentale, era inteso a far valere l’eccezione di prescrizione nei confronti della domanda di retrocessione proposta dagli espropriati. Nei suoi confronti non valevano, dunque, le preclusioni e le inerzie del convenuto, potendo essa interveniente sollevare in ogni tempo eccezioni in senso stretto diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte dalla parte adiuvata. 2.1. Il motivo è infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27528 del 2016 e giurisprudenza citata) ha tradizionalmente distinto: a) l’intervento volontario in principale, che ricorre quando si faccia valere un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo già dedotto – nei confronti di tutte le parti; b) l’intervento adesivo autonomo, che ricorre quando il diritto, avente la relazione indicata, venga fatto valere nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti in causa; c) l’intervento adesivo dipendente che ricorre quando, in luogo di quella del diritto soggettivo perfetto, si faccia valere una posizione più attenuata costituita da un proprio interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l’interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata.

2.2. Nella specie, la stessa Associazione riferisce che il suo intervento è stato qualificato di tale ultima specie dal Tribunale (pag. 9 controricorso) e tale natura è stata ravvisata anche dalla Corte d’Appello, che ha, appunto, ritenuto l’intervenuta decadenza nella proposizione dell’eccezione di prescrizione, in riferimento sia alla tardività della sua proposizione, per essere l’intervento stato spiegato solo all’udienza di trattazione (id est oltre il termine, di cui all’art. 180 c.p.c., comma 2, nel testo vigente ratione temporis) sia alla preclusione maturata dalla parte adiuvata (che aveva sollevato l’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni). 2.3. Ora, posto che tale qualificazione dell’intervento non è contestata, va rilevato che la decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n 23299 del 2011; n. 22532 del 2014, in motivazione; n. 2818 del 2018) secondo cui l’interventore adesivo dipendente non può proporre eccezioni riguardo alla domanda principale che non siano state proposte dal convenuto, e non può comunque proporre impugnazione in via autonoma (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico) sulla decisione nemmeno riguardo alle eccezioni che pure il convenuto abbia proposto e che abbia fatto proprie. E ciò in quanto il carattere fondamentale dell’intervento ad adiuvandum è che con esso non viene proposta una nuova domanda che amplia la materia del contendere, ma si interloquisce soltanto nella causa pendente fra le parti originarie – la quale anche dopo l’intervento rimane l’unica causa del processo – al fine di svolgere un’attività secondaria e subordinata a quella della parte adiuvata: mediante l’intervento adesivo il terzo mira, infatti, unicamente ad allearsi con una delle parti in lite, per aiutarla a far valere le sue ragioni contro l’altra, allo scopo di tutelare la sua situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio. 2.4. Tanto a differenza dell’intervento principale o adesivo autonomo o litisconsortile che ben legittima l’introduzione di nuove domande (Cass. SU n. 9589 del 2012 e successive conformi) ed al quale si riferisce la giurisprudenza citata dalla ricorrente incidentale, secondo la quale, in tali fattispecie, la formulazione da parte del terzo di domande autonome rispetto a quelle proposte dalle parti originariamente costituitesi deve ritenersi coessenziale all’intervento stesso, sicchè applicare a tale terzo interveniente le preclusioni sul piano assertivo, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe a negare il suo diritto di intervento, chela norma dell’art. 268 c.p.c., comma 1, può essere spiegato entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, dovendo la preclusione di cui al comma secondo della medesima norma limitarsi esclusivamente sul piano istruttorio (cfr. Cass. n. 27528 del 2016).

3. L’accoglimento del ricorso principale rende attuale l’interesse all’esame dei due motivi del proposto ricorso incidentale condizionato, col quale C.G. e consorti hanno rispettivamente dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento alla ritenuta tardività dell’appello incidentale, avente ad oggetto il rigetto dell’intervenuta usucapione da parte loro dei beni oggetto di causa. 3.1. Va, anzitutto, rilevata l’infondatezza dell’eccepita carenza di legittimazione all’impugnazione di P.S. ed A., titolate a proporla perchè parti nomine proprio del giudizio e perchè la mancata spendita della qualità di eredi di P.R. vale quale accettazione tacita della relativa eredità.

3.2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo, adeguatamente specifico ed univocamente riconducibile alla nullità della sentenza per l’erronea statuizione d’inammissibilità dell’appello (non è, infatti, necessaria l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1; cfr. Cass. SU n. 17931 del 2013), lo stesso è fondato. 3.3. Risulta dalla stessa sentenza, e l’esame degli atti lo ha confermato, che la costituzione degli odierni ricorrenti è avvenuta il 15 aprile 2003 e l’udienza di comparizione era fissata per il cinque maggio successivo: il termine a ritroso di venti giorni era dunque stato rispettato, tenuto conto che qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di termine libero, con esclusione cioè dal computo stesso sia del giorno iniziale che di quello finale, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l’ora iniziali, computandosi invece quelli finali. Pertanto, in difetto della previsione suddetta, anche il termine di venti giorni prima dell’udienza di discussione, previsto dall’art. 343 c.p.c., che rinvia all’art. 166 c.p.c., per la tempestiva proposizione dell’appello, va computato escludendo il dies a quo, costituito dal giorno dell’udienza, ed includendo, come l’ultimo utile per il compimento dell’atto, il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa. 3.4. Il secondo motivo resta assorbito.

4. L’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese) alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’associazione ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA