Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29354 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/12/2020), n.29354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8325-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA GALLERIA DI BIAGIOLI SRL UNIPERSONALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2013 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– La Galleria di Biagioli S.r.l. impugnava innanzi alla C.T.P. di Roma l’avviso di accertamento, fondato su p.v.c. della Guardia di Finanza del 22/12/2006, col quale l’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare la dichiarazione Modello Unico 2005;

– il giudice di prime cure accoglieva il ricorso della contribuente;

– con la sentenza n. 40/2/13 del 14/2/2013, la C.T.R. del Lazio dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate per omessa notifica dell’appello;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, col quale sostiene la regolarità della notificazione effettuata presso la segreteria della Commissione, conseguentemente ad altri tentativi di notifica non andati a buon fine;

– l’intimata non ha svolto difese in questo giudizio di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è inammissibile.

La notificazione dell’atto introduttivo di questo giudizio è stata inizialmente eseguita con lettera raccomandata A/R dell’1/4/2014 presso lo studio del difensore domiciliatario, Dott. O.A.; la notifica non è andata a buon fine perchè dalla cartolina del 2/4/2014 e dalla busta (rimandata all’Avvocatura mittente) risulta la “irreperibilità del destinatario”, in quanto “trasferito”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo a causa dell’avvenuto trasferimento dello studio del domiciliatario è priva di effetti; infatti, è onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi della assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell’eventuale esito negativo della notificazione, fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza ed il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile (tra le altre, Cass. 21437/2013, Cass. 14494/2010, Cass., Sez. Un., 3818/2009).

Con particolare riguardo al rito tributario, si osserva, peraltro, che il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, perchè è onere del notificante il compimento di apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 28712/2007).

Nella fattispecie, appreso dell’esito negativo della notificazione, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l’Agenzia delle Entrare avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza (senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.) eseguendo una nuova notificazione all’indirizzo dello studio del Dott. O., la cui individuazione spettava al notificante; al contrario, la ricorrente ha tentato ulteriori notificazioni (comunque non andate a buon fine) non già al domiciliatario (correttamente designato quale destinatario della prima missiva), bensì alla società stessa e al suo amministratore.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA