Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29353 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

NEUTRA s.a.s. di Bambagioni Elisabetta e C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. BRUNORI Piero e

Arturo Antonucci, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, corso Trieste, n. 87;

– ricorrente –

contro

B.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dagli Avv. PAPARO Sergio e Maurizio

Cecconi, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, Via Ugo De Carolis, n. 34/B;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore; PROP.IN. s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore; THE GOLD MARKET s.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore; BR.Fa., M.

R., B.D., B.M., N.

R., S.C.G., V.S., B.

A., BO.Al., BO.Fi., M.

F., K.U.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

B.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dagli Avv. Sergio Paparo e Maurizio

Cecconi, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, Via Ugo De Carolis, n. 34/B;

– ricorrente in via incidentale –

contro

NEUTRA s.a.s. di Bambagioni Elisabetta e C., in persona del legale

rappresentate pro tempore;

– intimata –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore; PROP.IN. s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore; THE GOLD MARKET s.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore; BR.Fa., M.

R., B.D., B.M., N.

R., S.C.G., V.S., B.

A., BO.Al., BO.Fi., M.

F., K.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 264 del 1 febbraio 2005 della Corte d’appello

di Firenze.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Piero Brunori e Maurizio Cecconi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza in data 23 novembre 2001, il Tribunale di Firenze rigettò la domanda di L.M.F. volta ad ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva della terrazza costruita al di sopra del proprio appartamento nell’edificio condominiale di (OMISSIS), e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, riconobbe a B.F., al pari degli altri condomini, il solo diritto di passo sulla terrazza oggetto del giudizio per accedere al tetto, esclusa ogni altra pretesa, riconosciuto lo stesso diritto in favore dell’attrice;

che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 1 febbraio 2005, ha rigettato sia il gravame principale della s.a.s. Neutra, successore a titolo particolare della L. nel diritto controverso, sia l’impugnazione incidentale del B.;

che secondo la Corte d’appello, “la terrazza è stata costruita al posto del precedente tetto sovrastante i soffitti di proprietà esclusiva, tetto non per questo di proprietà esclusiva, sicchè la terrazza ha mantenuto la sua natura di cosa comune condominiale al pari del precedente tetto”;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.a.s.

Neutra ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 febbraio, il 2 ed il 3 marzo 2006, sulla base di tre motivi;

che il B. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a un motivo;

che la società Neutra ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo la società ricorrente in via principale denuncia violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., sul rilievo che, non essendo la questione della comproprietà condominiale mai stata sottoposta da nessuna delle parti al giudice del merito, la Corte d’appello non avrebbe potuto, d’ufficio, pronunciare in proposito, attribuendo ai condomini in genere e al Bracci in particolare un diritto di cui non era stato chiesto il riconoscimento;

che il secondo motivo del ricorso principale prospetta violazione degli artt. 1117 e 1127 cod. civ., nonchè omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendosi che avrebbe errato la Corte territoriale a non riconoscere la proprietà esclusiva della terrazza a chi aveva realizzato la stessa, come proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, senza alcuna rilevanza della (sussidiaria) funzione di copertura che la superficie aveva acquisito con la “scoperchiatura” del sovrastante tetto;

che con il terzo mezzo (violazione o falsa applicazione dell’art. 1031, e segg.; in subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 1027 cod. civ., e segg.; omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) ci si duole che la sentenza dr appello, nel confermare la decisione del Tribunale, abbia affermato l’esistenza di una servitù di passo, senza indicare l’atto costitutivo della servitù;

che con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentandosi che la Corte d’appello non abbia pronunciato sulla domanda del B., con cui si chiedeva di accertare che la terrazza de qua doveva essere considerata come terrazza a livello, svolgendo solo una funzione sussidiaria di copertura dei piani sottostanti, e che essa doveva considerarsi di proprietà esclusiva (o di uso esclusivo) del B..

Considerato che – benchè ne sia stata fatta rituale istanza ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. – non è pervenuto a questa Corte il fascicolo della causa svoltasi in primo grado dinanzi al Tribunale di Firenze, fascicolo contenente anche la relazione del consulente tecnico d’ufficio;

che ai fini del decidere, tenuto conto delle censure che sono state prospettate alla sentenza della Corte d’appello da parte della ricorrente principale e del ricorrente in via incidentale, è opportuno acquisire il fascicolo della causa svoltasi dinanzi al Tribunale;

che pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per i necessari adempimenti.

P.Q.M.

La Corte manda la Cancelleria affinchè solleciti l’invio del fascicolo di primo grado; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA