Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29353 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 21/10/2021), n.29353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14742/2018 R.G. proposto da:

Istituto Javotte Bocconi – Associazione Amici della Bocconi in

persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in

Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell’Avv.

Piccone Ferrarotti Pietro che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4584/2017, depositata il 13 novembre 2017,

della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del

16 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 4584/2017, depositata il 13 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Istituto Javotte Bocconi, – Associazione Amici della Bocconi -, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento recante rettifica del classamento (in A/10), e delle conseguenti rendite, proposti dalla contribuente (in D/8) relativamente a tre unità immobiliari costituenti parte di una preesistente unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione Docfa presentata per diversa distribuzione dei relativi spazi interni (con accatastamento di sette nuove unità immobiliari);

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– andavano condivise le conclusioni cui era pervenuta la Commissione tributaria provinciale in ordine al corretto classamento delle tre unità immobiliari in contestazione, tenuto conto della consistenza e delle “caratteristiche tipiche delle unità immobiliari… comparabili con altre similari della zona, adibite ad uffici e censite in categoria A/10, non potendosi configurare promiscuità di utilizzo e di tipologie costruttive diverse.”;

– secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, – riferiti, così come nella fattispecie, alla dichiarazione catastale presentata con procedura Docfa, – l’atto impugnato doveva ritenersi compiutamente motivato, considerata la struttura partecipativa di detto procedimento e la conoscibilità, in capo al contribuente, delle ragioni del diverso classamento operato dall’amministrazione;

– tenuto conto delle diverse caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari destinate ad uffici (A/10) ovvero alle speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni (categoria D), nella fattispecie rilevava che le unità immobiliari “per perimetro, consistenza, caratteristiche intrinseche, (risultavano) notevolmente differenti rispetto all’originaria unità classata nella categoria speciale D/8” ed erano comparabili con unità immobiliari, – presenti nella stessa “zona di c.so Venezia, oltre che nel medesimo edificio”, – “ad esclusivo uso ufficio, anche di notevole consistenza”;

2. – l’Istituto Javotte Bocconi – Associazione Amici della Bocconi -, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e deduce, in sintesi, difetto di motivazione dell’atto impugnato che, – avuto riguardo alle peculiari caratteristiche delle unità immobiliari ed agli elementi che ne aveva determinato il diverso classamento, – non esponeva le ragioni postevi a fondamento, e tanto che solo nel corso del giudizio l’Agenzia aveva offerto riscontro probatorio (con fotografie e tabelle) del procedimento comparativo nella fattispecie utilizzato ai fini del classamento in contestazione;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 c.p.c., e del D.Lgs. n.. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, sull’assunto che la pronuncia di rigetto dell’appello si fondava su di una motivazione apparente e, in quanto tale, inidonea ad esplicitarne la ratio decidendi, avuto riguardo all’omessa indicazione delle ragioni che, in relazione alle specifiche caratteristiche delle unità immobiliari oggetto di riclassamento, giustificavano e la rilevata compiutezza motivazionale degli atti impugnati e, per conseguenza, l’attribuzione della diversa categoria e rendita catastale;

– col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al R.D. n. 652 del 1939 ed al D.P.R. n. 1142 del 1949, e, assumendo la rilevanza, ai fini in trattazione, della stessa prassi amministrativa e dei relativi contenuti di qualificazione, – deduce che, – presentate le dichiarazioni di variazione al solo fine di aggiornare le risultanze catastali in relazione alla necessità di una mera “riassegnazione degli spazi interni” della preesistente unità immobiliare (classata in categoria D/8), – in esito a detta riassegnazione, – mutata la sola “situazione occupazionale dei locali interni”, in difetto di realizzazione di opere edili (“salva la chiusura necessaria di alcuni varchi di comunicazione”), – erano rimaste invariate le caratteristiche (speciali) di ciascuna unità immobiliare, tenuto conto, in particolare (e così come evidenziato dalla perizia di parte), della loro consistenza di gran lunga superiore a quella di unità classabili, in via ordinaria, nella categoria A/10;

2. – Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento;

2.1- con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (D.M. n. 701 del 1994), – procedura, questa, connotata da una “struttura fortemente partecipativa”, – la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l’obbligo di motivazione “deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio… e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319);

2.2 – si e’, altresì, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classaMento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, – qualora incentrata sugli “elementi di fatto” di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua “da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni” (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237);

3. – del pari destituito di fondamento è il secondo motivo, posto che la gravata sentenza, – nell’operare motivato riferimento sia ai contenuti dell’accertamento svolto dai giudici di prime cure sia agli elementi di fattispecie rilevanti ai fini della definizione della contestazione involgente l’atto di classamento delle tre unità immobiliari, – ha reso del tutto inequivoca, e chiara, la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto del gravame, esplicitandone (anche) i referenti fattuali correlati alla caratteristiche tipologiche di dette unità immobiliari ed all’operato procedimento di stima per comparazione, procedimento svolto in relazione tanto alla preesistente unità immobiliare (oggetto di frazionamento) quanto ad unità immobiliari “tipo” connotate da medesime caratteristiche tipologico-costruttive;

– e, in tema di classamento catastale delle unità immobiliari, la Corte, – seppur rimarcando che le relative disposizioni sono connotate dal difetto di un’espressa definizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categorie catastali (Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 28 marzo 2014, n. 7329; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557);

– ha giustappunto statuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria (v. Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025);

4. – il terzo motivo risulta, per converso, inammissibile;

– il motivo, difatti, seppur formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tende, in realtà, ad eludere gli stessi limiti di ammissibilità di censure sul vizio di motivazione della gravata sentenza (art. 348-ter c.p.c., comma 4; v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) e, così, finisce per devolvere all’esame della Corte i contenuti dell’accertamento che, secondo il regime della cd. doppia conforme, ha formato oggetto delle decisioni di merito, esame questo che in questa sede risulta, giustappunto, inammissibile;

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA