Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29353 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. I, 14/11/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 14/11/2018), n.29353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29759/2014 proposto da:

Banca Popolare di Bergamo S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Nazionale n.204, presso lo studio dell’avv. Zitiello Luca, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., in proprio e nella qualità di erede di

B.R., B.L., T.A., elettivamente domiciliati

in Roma, Via Flaminia n.109, presso lo studio dell’avv. Bertolone

Biagio, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Zuccarello

Sebastiano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2078/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato la Banca Popolare di Bergamo a pagare a B.F., T.A. e B.L. (quali eredi di B.R., il primo anche in proprio) la somma di Euro 65000,00, in relazione ad un investimento in titoli argentini effettuato nel 2001 ed andato male, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi informativi.

La Corte ha ritenuto che nella domanda fosse compresa quella di risarcimento del danno, in quanto proposta nell’atto di citazione e poi ribadita nell’atto di riassunzione del giudizio, interrotto e riassunto dinanzi al tribunale; che la banca non avesse assolto all’obbligo di fornire le dovute informazioni sui titoli acquistati, ad alta rischiosità, destinati ad investitori speculativi ed incompatibili con il portafoglio titoli dei clienti; che, sebbene costoro avessero firmato un modulo nel quale dichiaravano di essere stati informati che i titoli non erano adeguati e di avere autorizzato comunque l’investimento, il suddetto ordine non fosse conforme alla previsione dell’art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998, non desumendosi da esso quali fossero le informazioni date dalla banca sui titoli acquistati; che il danno subito consistesse nella perdita della somma investita, detratto il valore attuale dei titoli e delle cedole incassate.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca Popolare di Bergamo, cui si sono opposti B.F., T.A. e B.L.. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 183,184 e 107 c.p.c., per avere il giudice a quo accolto una domanda di risarcimento del danno non proposta nel giudizio tempestivamente, avendo gli attori chiesto in citazione di dichiarare la nullità e di risolvere il contratto per inadempimento ed operato nell’atto di riassunzione una indebita mutatio libelli, ivi introducendo la domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto la domanda di risarcimento del danno ritualmente proposta nel giudizio, avendo gli attori dedotto in citazione la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi ed ivi chiesto la restituzione della somma investita, anche a titolo di risarcitorio ai sensi dell’art. 2043 c.c., domanda ulteriormente esplicitata nell’atto di riassunzione con la richiesta di condanna della banca al pagamento della predetta somma “con qualsiasi motivazione”. La correttezza di questa interpretazione della domanda, operata dai giudici di merito, è confermata dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in presenza dell’implicita denuncia di un error in procedendo, qual è quello di ultrapetizione.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 21 T.u.f. (approvato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), 28 e 29 del citato reg. Consob Intermediari, per avere ritenuto che la Banca Popolare di Bergamo non avesse assolto all’obbligo di assumere dai clienti e di dare loro le informazioni circa le caratteristiche dei titoli ed affermato la necessità che la segnalazione di inadeguatezza dovesse essere specificamente dettagliata, senza però valutare le risultanze istruttorie e travisando il contenuto dell’ordine scritto, con il quale i clienti avevano dichiarato di essere informati dell’inadeguatezza dell’operazione e di autorizzare la banca ad eseguirla comunque.

Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è acquisito il principio secondo cui la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza dell’operazione di investimento, contemplata dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998, non costituisce dichiarazione confessoria (Cass. n. 20178/2014), nè incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, nè tantomeno costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo informativo posto a carico dell’intermediario, ma fa soltanto sorgere una presunzione semplice che quell’obbligo sia stato assolto (Cass. n. 10111/2018, n. 11578/2016).

Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto, in sostanza, che una simile presunzione non operasse o fosse superata dall’accertamento in concreto della inadeguatezza di quelle informazioni. In ciò consiste una quaestio facti di cui la ricorrente impropriamente sollecita una rivisitazione in questa sede mediante la richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori del processo. La doglianza di avere ritenuto la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione non specificamente dettagliata, nel modulo sottoscritto dai clienti, non coglie la ratio decidendi, che consiste invece nel fatto che la banca doveva astenersi dall’effettuare l’investimento, essendo venuta meno all’obbligo di comunicare ai clienti tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e tutte le specifiche ragioni idonee a rendere l’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio degli investitori, ivi comprese quelle attinenti al pericolo di default dell’emittente.

Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, T.u.f. e art. 2697 c.c., per avere ravvisato una responsabilità della banca in re ipsa, avendole erroneamente addossato l’onere di dimostrare l’insussistenza del danno lamentato e del nesso causale con la denunciata violazione degli obblighi informativi, onere gravante invece interamente sui clienti.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, sebbene abbia parlato di danno in re ipsa, lo ha ravvisato nella perdita della somma investita, a causa di un investimento che presumibilmente i clienti non avrebbero autorizzato se fossero stati informati in modo corretto. E’ un ragionamento conforme a diritto, tenuto conto che, in presenza di un comportamento illegittimo dell’intermediario, l’investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poichè il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all’effettuazione di scelte d’investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. E’ dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall’investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all’intermediario (Cass. n. 29864/2011). Questo principio si deve ribadire, tenuto conto che l’inosservanza dei doveri informativi ingenera una presunzione di riconducibilità all’intermediario stesso dell’operazione finanziaria, costituendo di per sè un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento (Cass. n. 3914/2018).

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Raddoppio del contributo a carico del ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA