Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29352 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26048/2017 proposto da:

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO GALASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1035/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BAFILE GIOVANNI;

udito l’Avvocato GALASSO MAURIZIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Italiana Ass.ni Spa ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia che, a seguito di giudizio di rinvio conseguente a Cass. 10124/2015 ed in riforma della sentenza parziale del Tribunale di Bergamo, aveva affermato la sua legittimatio ad causam, compensando le spese di lite.

La ricorrente ha chiesto, altresì, la sospensione del giudizio, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, o la remissione della controversia alle Sezioni Unite di questa Corte, assumendo che il principio affermato dalla Corte territoriale, in adesione alla pronuncia resa a seguito della fase rescindente, si poneva in contrasto con quello affermato, sulla medesima questione, da CGUE n. 957/2016 (C-558/15) successiva alla decisione di questa sezione che aveva determinato il giudizio di riassunzione.

2. Per ciò che interessa in questa sede, si precisa che B.G. – a seguito di un sinistro stradale verificatosi nell’isola di (OMISSIS) – convenne dinanzi al Tribunale di Bergamo, per ottenere il ristoro dei danni subiti, il responsabile civile E.H. e, quale mandataria in Italia della sua compagnia assicurativa Mapfre Mutualidad, l’Italiana Assicurazioni s.p.a. che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il mandato conferitole era limitato all’attività di liquidazione stragiudiziale dei danni riportati nell’incidente.

Il Tribunale, con sentenza parziale,dichiarò il difetto di legittimazione passiva della compagnia convenuta, e dispose la prosecuzione del giudizio nei confronti del responsabile civile.

La Corte d’Appello di Brescia respinse l’appello del B. avverso la sentenza parziale; l’impugnazione proposta dinanzi a questa Corte venne accolta, con rinvio alla Corte territoriale affinchè verificasse la sussistenza dei presupposti per l’affermazione della “legittimazione passiva di Italiana Assicurazioni s.p.a. e, conseguentemente, il diritto del ricorrente di ottenere dalla stessa (eventualmente anche per “mala gestio”) il risarcimento del danno derivante dal sinistro”.

3. I giudici d’appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiaravano la legitimatio ad causam della Italiana Assicurazioni s.p.a. che impugna, in questa sede, tale pronuncia formulando le istanze subordinate sopra sintetizzate.

4. B.G. ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, con unico motivo, riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la decisione della Corte territoriale che, pronunciando all’esito della fase rescissoria del giudizio, ha interpretato gli artt. 151 e segg. Codice delle Assicurazioni nel senso che la vittima di un sinistro transfrontaliero può convenire in giudizio il mandatario designato dalla società di assicurazione del responsabile civile, in nome e per conto dell’impresa mandante, essendo titolare di una legittimazione sostanziale non limitata alla fase stragiudiziale e, conseguentemente, comprensiva anche della rappresentanza processuale: al riguardo, viene censurata la non corrispondenza del principio di diritto affermato da questa Corte in sede di rinvio (Cass. 10124/2015) con quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel successivo arresto n. 957/2016 e, conseguentemente, la non conformità al diritto dell’Unione Europea del dictum contenuto nella sentenza emessa dalla Corte d’Appello, quale giudice del rinvio, in quanto la pronuncia della CGUE doveva considerarsi come ius superveniens.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, infatti, premettendo correttamente che il giudizio di rinvio ha natura chiusa, ha dato preciso riscontro alle questioni lasciate ancora aperte da questa Corte nella fase rescindente e rimesse a nuova valutazione, e cioè la sussistenza dei presupposti per affermare la legittimazione passiva della mandataria, tenendo conto sia dei principi affermati dalla Corte di Giustizia del 2012 (e richiamati proprio da Cass. 10124/2015),sia di quelli portati dalla C-558/15 con sentenza n. 957 del 15.12.2016 ad essa successiva ed espressamente richiamata (cfr. pag. 6 della pronuncia qui impugnata).

2. Al riguardo, si osserva che la più recente pronuncia della Corte di Giustizia evocata dal ricorrente ha analizzato la direttiva UE 2000/26 ed ha affermato che:

a. a termini del 15 considerando, gli Stati membri devono prevedere che i mandatari per la liquidazione dei sinistri siano dotati di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle vittime e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi agli organi giurisdizionali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale;

b. “il legislatore dell’Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione, quale prevista dall’art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26, senza poter mettere in questione il rispetto delle norme di diritto internazionale privato, includesse la funzione che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito. In tale contesto, tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari (v. in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter,C-306/12, EU:C:2013:650, punti 23 e 24)”;

c. dai lavori preparatori della direttiva 2000/26 risulta che il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato membro di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benchè di portata limitata, dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter, C-306/12, EU:C:2013:650, punto 22);

e. “tenuto conto di quanto esposto, non risulta che l’obiettivo di migliorare la situazione giuridica delle persone lese a causa di un incidente stradale avvenuto al di fuori del loro Stato membro di residenza comporti che l’art. 4 della direttiva 2000/26, il quale non prevede espressamente che lo stesso mandatario per la liquidazione dei sinistri possa essere convenuto in giudizio in luogo dell’impresa di assicurazione da lui rappresentata, debba essere interpretato, quando tali persone lese possono agire direttamente contro detta impresa dinanzi al giudice nazionale, nel senso che impone agli Stati membri, implicitamente ma necessariamente, di prevedere la possibilità di convenire in giudizio tale mandatario”.

2.1. La CGUE ha concluso affermando che “dall’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’art. 4 della direttiva 2000/26 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1 di tale direttiva.”

3. Tanto premesso, si osserva che l’interpretazione di questa Corte, alla quale i giudici d’appello hanno aderito con la sentenza qui nuovamente impugnata, ha anticipato il “solco” del decisum sopra sintetizzato, affermando in premessa che per costante orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il diritto comunitario deve essere interpretato attraverso i canoni dell’effetto utile e dell’effetto necessario: in modo, cioè, da evitare interpretazioni tali da privare la norma comunitaria di qualsiasi utilità (effetto utile); e di imporre interpretazioni che, se escluse, attenuerebbero gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.

3.1. Inoltre, a seguito di un accurato esame degli obiettivi dichiarati della quarta direttiva r.c. auto (e successivamente della Direttiva 2009/103/CE) – e cioè, rafforzare la tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero; agevolare ed accelerare la liquidazione dei danni da essa patiti;

evitare abusi di posizione di fatto vantaggiose, da parte dell’assicuratore del responsabile – è stato affermato che la Corte di Lussemburgo, aveva già statuito, con accezione “ampia ed onnicomprensiva”, che la volontà del legislatore comunitario era nel senso di attribuire al “mandatario” la rappresentanza che consentiva alle persone lese di agire in giudizio traendo argomenti proprio dalla sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter, C-306/12, richiamata dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia che il ricorrente invoca a sostegno della propria tesi.

3.2. Con essa, invero, si conferma proprio tale orientamento: la formulazione del principio di diritto “non impone” sopra riportata (cfr. cpv. 2.1.), consente di ritenere che gli artt. 151 e 152 CdA (v. in particolare la precisazione, che diversamente sarebbe ultronea, secondo cui i danneggiati possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazioni: art. 151, u.c.) siano stati correttamente interpretati, proprio alla luce del complessivo sistema Europeo, sia da questa Corte nella sentenza di rinvio (la cui motivazione si richiama interamente) isia dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata che ha espressamente tenuto conto anche della più recente pronuncia dei giudici sovranazionali.

3.3. A tal proposito, vale solo la pena di rilevare che la legislazione portoghese, cui è riferita la pronuncia CGUE 558/15 del 15.12.2016 circoscrive, altrettanto legittimamente, soltanto alla liquidazione del danno i poteri del mandatario, prospettando un approccio processuale differente.

3.4.Ciò, tuttavia, non pregiudica l’omogeneità del sistema Europeo che deve intendersi riferita alla tutela sostanziale da garantire al danneggiato: il percorso procedimentale da intraprendere per conseguire detta tutela ben può essere declinato da ogni singolo stato con la modalità che ritiene più compatibile con il proprio sistema processuale, tenendo fermi, come soglia minima indefettibile, i principi di effettività ed efficacia della decisione.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

5. Le argomentazioni sopra sviluppate impongono di respingere sia l’istanza di nuova remissione alla Corte di Giustizia (che si è già esaustivamente espressa in relazione alla medesima questione) pia quella destinata alle Sezioni Unite di questa Corte per mancanza di validi presupposti.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alle pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 9200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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