Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29351 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7007/2018 proposto da:

S.F., nella sua qualità di trustee del Trust Timeo

srl in liquidazione, S.A. nella sua qualità del Trust

S. & S. Srl, in liquidazione, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO MOGAVERO;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIALOJA, 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OTTAVI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI OTTAVI,

GIOVANNI CALABRESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3331/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Trust Timeo srl in liquidazione e il Trust S. & S. srl in liquidazione, con ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso nei confronti di Axa Ass.ni, con la quale avevano stipulato una polizza assicurativa per danni all’immobile, chiedevano l’accertamento dei danni subiti a causa della rottura di un tubo che portava l’acqua che serviva, sia l’impianto civile, che quello antincendio. Si costituiva l’assicuratore opponendosi alla domanda;

dopo l’espletamento di accertamento tecnico Trust Timeo srl e Trust S. & S. srl proponevano azione ordinaria davanti al Tribunale di Como nei confronti di Axa Assicurazioni. Quest’ultima si costituiva eccependo l’incompetenza del Tribunale in quanto l’art. 18 del contratto di assicurazione prevedeva che la liquidazione del danno fosse concordata dalle parti o rimessa ai periti nominati dalle stesse. Deduceva la carenza di legittimazione attiva e concludeva per il rigetto della domanda;

il Tribunale di Como, con sentenza del 13 dicembre 2014, dichiarava improponibile la domanda per rinuncia alla tutela giurisdizionale;

avverso tale decisione proponevano appello Trust Timeo srl e Trust S. & S. srl insistendo per il rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dall’assicuratore e conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni. Si costituiva Axa assicurazioni formulando eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame;

la Corte d’Appello di Milano con sentenza del 17 luglio 2017 rigettava l’impugnazione rilevando che l’art. 18 del contratto di assicurazione prevedeva due modalità alternative per la quantificazione del danno: l’accordo delle parti e quello dei periti nominati dalle stesse. Gli attori non avevano scelto nessuna delle due opzioni e, in difetto di accordo, avrebbero dovuto nominare il proprio perito al quale le parti avevano devoluto la quantificazione del danno con conseguente improponibilità dell’azione. Propongono contro tale decisione ricorso per cassazione Trust Timeo srl e Trust S. & S. srl affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Axa assicurazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione agli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1374 c.c., perchè la Corte territoriale non avrebbe qualificato l’art. 18 delle condizioni Generali come “perizia contrattuale” e, conseguentemente, non avrebbe ritenuto sussistente la deroga alla giustizia ordinaria, in assenza di una effettiva volontà in tal senso delle parti. La decisione sarebbe errata perchè la Corte avrebbe omesso di considerare che nel giudizio si era richiesto non solo la liquidazione del danno, ma anche una statuizione sull’efficacia e l’operatività della polizza. Infatti, la compagnia convenuta con la comparsa di costituzione aveva eccepito che “la copertura assicurativa non opera per i danni da subsidenza e la fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuna delle garanzie contrattuali invocate”. Pertanto l’oggetto del giudizio riguardava anche la validità e l’efficacia della polizza. Inoltre proprio l’assicuratore aveva rilevato che l’art. 18 prevedeva una perizia contrattuale e contemporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale. Sulla base di tali elementi il giudice di appello, pur menzionando la giurisprudenza di legittimità riferibile alla fattispecie, non avrebbe tratto le dovute conseguenze. Infatti, la pattuizione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione di questioni diverse dalla quantificazione del danno e cioè quelle giuridiche relative, in particolare alla “validità ed operatività della garanzia assicurativa”;

il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè la parte omette di trascrivere per intero il contenuto della clausola oggetto di censura (art. 18 delle condizioni di assicurazione) con conseguente impossibilità di effettuare una valutazione sulla correttezza della motivazione del giudice a quo;

a prescindere da ciò, la decisione della Corte territoriale attribuisce alla clausola in oggetto la natura di una rinuncia alla giurisdizione che è propria della perizia contrattuale, descrivendo a pagg. 3 e 4 le modalità con le quali le parti hanno stabilito di addivenire alla quantificazione dei danni;

rispetto a tale statuizione la censura non coglie nel segno perchè l’oggetto della lite è determinato dalla domanda e non dalla circostanza che la convenuta avesse contestato l’operatività della polizza. Sotto tale profilo l’attore avrebbe dovuto allegare di avere formulato una reconventio reconventionis al fine di richiedere al giudice una pronuncia sulla validità della polizza e sull’estensione degli effetti. Ma tali elementi non sono allegati per cui il motivo, sotto tale profilo, è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, non sono riportate le conclusioni della citazione che si assumono relative anche alla statuizione sulla efficacia operatività della garanzia. Tale profilo è rilevante in quanto la controricorrente ha allegato che il giudizio, nella sua fase introduttiva, non riguardava direttamente l’efficacia della garanzia poichè le conclusioni si limitavano alla liquidazione e al pagamento del danno subito;

con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1366 e 1375 c.c., perchè la Corte non avrebbe interpretato secondo buona fede il contratto di assicurazione tenendo conto della predisposizione unilaterale delle condizioni generali. La decisione avrebbe disatteso il principio secondo cui i negozi giuridici devono essere interpretati secondo buona fede. Nel caso di specie la clausola prevede due modalità alternative, rimesse alla decisione delle parti e non era prevista come obbligatoria la strada dell’arbitrato irrituale. La clausola non prevedeva un termine entro il quale la compagnia di assicurazioni avrebbe dovuto formulare una proposta di liquidazione. Pertanto, l’impossibilità di attendere sine die certamente avrebbe reso legittimo il ricorso del danneggiato all’autorità giudiziaria. Al contrario, il comportamento dell’assicuratore sarebbe contrario ai criteri di buona fede;

motivo è inammissibile poichè pone una questione di interpretazione del contratto senza fare specifico riferimento ai criteri di ermeneutica e senza individuare le norme in materia di interpretazione che sarebbero state concretamente violate. Sotto altro profilo le censure appaiono generiche e non si confrontano con l’argomentazione centrale della Corte secondo cui le parti avrebbero affidato ai periti la determinazione del danno senza però provvedere ad attivare una delle due opzioni alternative, le quali non richiedono necessariamente l’impulso dell’assicuratore poichè, come rilevato dalla Corte territoriale, il contraente ha certamente omesso di nominare il proprio perito;

anche la prospettazione di una situazione di “stallo” della clausola è infondata poichè la parte interessata ad ottenere una proposta dall’assicuratore ovvero la nomina di un perito, avrebbe potuto proporre un’actio interrogatoria per ottenere dal giudice la fissazione di un termine perentorio all’assicuratore per espletare gli adempimenti previsti nella clausola;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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