Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29350 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/12/2020), n.29350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28587-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G S. & CO SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO

10, presso lo studio dell’avvocato ANNA BEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE SORBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente presentava per via telematica il modello UNICO per l’anno d’imposta 2002 alla data del 31 ottobre 2003. Sennonchè, l’Ufficio rilevava essere state omesse le dichiarazioni IVA e quelle IRAP, risultando compilati solo alcuni dei riquadri previsti, donde notificava avviso di accertamento alla società per l’omessa dichiarazione di operazioni attive imponibili su cui calcolava l’Iva evasa e l’Irap non corrisposta, irrogando poi le conseguenti sanzioni, notificando separato atto di contestazione alla società, nonchè al socio quale autore della violazione, sig. S.G..

Reagiva la società impugnando tanto l’avviso che l’atto di contestazione, lamentando un errore telematico, depositando esemplare cartaceo della dichiarazione dei redditi – modello UNICO, per l’anno in questione, debitamente compilato in ogni sua parte. L’Ufficio contestava nel merito la produzione, insistendo sulla tardività del ricorso, sicchè la società contribuente produceva le ricevute delle poste attestante la consegna delle raccomandate di notifica con la relativa data.

I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente, donde ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a quattro motivi di doglianza, cui replica con tempestivo controricorso la società contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

1. In via pregiudiziale di rito, occorre scrutinare il motivo dirimente, relativo alla tardività del ricorso introduttivo, proposto con censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2,16,18 e 21 poichè sia l’atto impositivo che il verbale di contestazione sono stati notificati al socio accomandatario ed alla società con distinte missive, ricevute rispettivamente il 14 dicembre ed il 13 dicembre 2007, con ricorso proposto solo dalla società in data 15 febbraio 2008, a termine ormai spirato, per cui il ricorso originario sarebbe inammissibile.

Non di meno, tale doglianza, già proposta in primo grado, è stata respinta dalla CTP che ha espressamente ritenuto il ricorso introduttivo tempestivo e rituale (cfr. p. 3, VIII capoverso, sentenza di primo grado) nè tale capo è stato censurato o la doglianza riproposta in secondo grado, donde trattasi di profilo ormai coperto da giudicato e la censura qui riproposta come motivo di cassazione è inammissibile.

2. Ancora in via pregiudiziale di rito occorre rilevare che si controverte di riprese a tassazione Iva ed Irap di una società in nome collettivo.

Sul punto, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n. 7789) Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. 3830/2010, Cass. 3789/2018).

Non rinvenendosi tali elementi nel caso all’esame, occorre rilevare la violazione del contraddittorio sul litisconsorzio originario e dichiarare la nullità del giudizio con rinvio al primo giudice.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, rileva la violazione del contraddittorio e la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia al primo giudice, CTP di Catania, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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