Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29350 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. I, 14/11/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 14/11/2018), n.29350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26849/2014 proposto da:

P.C., B.U., elettivamente domiciliati in Roma, Via

delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’avvocato Blasi Sergio,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Franceschini

Paolo, Tedeschi Riccardo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato Zucchinali

Paolo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Minutolo Bonaventura, Trifirò Salvatore, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Bi.Pa.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2431/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

P.C. e B.U. propongono ricorso per cassazione con quattro mezzi, corredati da memoria, avverso la decisione della Corte di appello di Venezia in epigrafe indicata; Allianz Bank Financial Advisors SPA replica con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo, corroborato da memoria; il promotore finanziario Bi.Pa. è rimasto intimato.

La controversia concerne l’azione promossa da P. e B. nei confronti del Bi. e della Dival Ras Servizi Finanziari Sim SPA (poi Rasbank SPA, a seguito di incorporazione, ed ora Allianz Bank Financial Advisors SPA) con richiesta di condanna in via solidale a corrispondere la somma capitale di Euro 131.696,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di negoziazione degli assegni sino all’effettivo saldo, nonchè a risarcire gli attori dal danno da mancato guadagno conseguente al mancato investimento delle somme consegnate al Bi., nella misura di giustizia.

Gli attori avevano premesso di avere consegnato al promotore finanziario Bi. nove assegni bancari tra il dicembre 1998 ed il luglio 1999, per l’importo complessivo sopra indicato, per la sottoscrizione di polizze: tali assegni, tuttavia, non erano stati utilizzati per gli investimenti concordati, ma incassati dal Bi. o girati a terzi.

Il Tribunale di Verona aveva accolto la domanda di P. e B. nei confronti del Bi., che aveva condannato alla restituzione della sorta capitale, oltre interessi legali, rigettando la domanda di rivalutazione monetaria; aveva invece respinto in toto la domanda proposta contro la società finanziaria.

La Corte di appello di Venezia, decidendo sull’appello principale degli investitori e sull’appello incidentale condizionato della società finanziaria, ha condannato la società finanziaria in solido con il Bi. al pagamento della sorta capitale a favore degli investitori ed ha condannato il promotore finanziario a manlevare la società finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

1.2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la omessa pronuncia in merito alla domanda attinente alla condanna alla rifusione degli interessi legali sulla sorta capitale; sostengono di avere sempre richiesto sia la restituzione/risarcimento della sorta capitale, che gli interessi legali maturati e maturandi ex artt. 1223 c.c. e segg. e art. 2056 c.c., nei confronti del promotore e della società finanziaria. Chiedono che la Corte di legittimità si pronunci quale giudice del fatto processuale, integrando la statuizione con la previsione degli interessi.

1.3. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la statuizione sulle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c. e/o art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto tra motivazione e dispositivo. Lamentano che, nonostante in motivazione fosse stato precisato che le spese seguivano il criterio della soccombenza, nel dispositivo le spese di lite erano state poste a carico del solo Bi.. Chiedono che la Corte di legittimità si pronunci quale giudice del fatto processuale, integrando la statuizione e sancendo l’onere della società finanziaria di rifondere le spese di giudizio a loro favore in virtù del principio della soccombenza.

1.4. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la stessa statuizione è censurata sollecitandone una interpretazione con applicazione del principio che riconosce prevalenza alla motivazione rispetto al dispositivo.

1.5. Con il quarto motivo, proposto in via ulteriormente gradata, la medesima statuizione è aggredita in quanto viziata da violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..

2.1. Il ricorso incidentale è articolato in un unico motivo.

2.2. Secondo la Allianz, la Corte di appello ha pretermesso l’impugnativa incidentale formulata in secondo grado in merito alla ricorrenza di un concorso colposo degli investitori con riferimento al combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., sulla considerazione che le modalità di consegna degli importi al Bi. da parte degli investitori non erano state accorte e rispettose delle procedure di legge.

3.1. Il ricorso incidentale va esaminato e deciso con priorità, avendo carattere pregiudiziale.

3.2. Il motivo è fondato e va accolto.

3.3. La ricorrente, in verità, parla impropriamente di pretermissione dell’impugnazione (appello) incidentale, mentre in realtà si trattava solo della reiterazione di una eccezione già sollevata in primo grado; l’erronea qualificazione formale del mezzo di difesa, però, nulla toglie alla sostanza della censura che, ove accolta, avrebbe potuto elidere o ridimensionare la responsabilità della banca.

Osserva la Corte che dalla sentenza impugnata emerge che la questione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., era stata introdotta dalla società finanziaria sin dal primo grado; tuttavia la sentenza impugnata non la affronta affatto, di guisa che non appare ipotizzabile nemmeno una pronuncia di rigetto implicito, ravvisandosi invece la omessa pronuncia.

3.3. L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del ricorso principale.

4. In conclusione il ricorso incidentale va accolto, assorbito il ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata; la controversia va rinviata alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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