Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2935 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2935 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 340/2011 R.G. proposto da
Liguori Luciano, Narracci Romina e S.d.f. Narracci Ronnina e Liguori
Luciano, rappresentati e difesi dall’Avv. Giorgio Antonicelli, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Merulana, n. 272;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
n. 175/7/09 depositata il 2 novembre 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Data pubblicazione: 07/02/2018

Rilevato in fatto
1. Liguori Luciano e Narracci Romina, in proprio e quali soci di
società di fatto, propongono ricorso per cassazione, con sette mezzi,
nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che rimane intimata), avverso
la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria

confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto la
parziale legittimità degli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle
entrate, Ufficio di Roma 8, per l’anno di imposta 2002, aveva
determinato ai sensi degli artt. 39, comma secondo, lett. d), e 40
d.P.R. n. 600 del 1973: a) nei confronti della società, maggiori
imposte Irap e Iva e irrogato sanzioni, in conseguenza della operata
rettifica del valore della produzione e del volume d’affari; b) nei
confronti di ciascuno dei due soci, maggiori imposte Irpef, addizionali
regionali e comunali, in ragione della conseguente rettifica del reddito
di partecipazione.
Gli avvisi scaturivano da p.v.c. della Guardia di Finanza con il quale
era stato contestato: l’esercizio in forma societaria di fatto
dell’impresa formalmente intestata a Narracci Romina; l’omessa
fatturazione in relazione alla vendita di alcune autovetture; la vendita
con fatturazione inferiore al prezzo realizzato; l’erronea ed inferiore
fatturazione per i veicoli acquistati dalla società Autoelite Due S.r.l.;
l’omessa dichiarazione delle plusvalenze derivanti dal contratto di
cessione d’azienda del 31/12/2002; l’inattendibilità delle scritture
contabili.
La C.T.R., conformemente alla decisione di primo grado, ha
ritenuto fondate tali contestazioni, con la sola esclusione della prima
(omessa fatturazione).
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omessa, contraddittoria,
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regionale della Lombardia ha rigettato l’appello da essi proposto,

insufficiente motivazione in ordine alla contestata

infedele

fatturazione del prezzo di vendita di alcune autovetture, presunta in
ragione delle riscontrate differenze tra fatture emesse e contratti di
finanziamento.
Lamentano che al riguardo i giudici d’appello si sono limitati ad una

formulate dagli appellanti, senza alcun riferimento espresso agli
elementi in fatto e diritto idonei a supportare la decisione, così di
fatto riversando sui contribuenti un onere dimostrativo di non
congruità della presunzione.
La censura è infondata.
I giudici d’appello hanno al riguardo motivato ritenendo «non
meritevole di accoglimento l’eccezione avanzata dalla contribuente in
merito alla sua estraneità dai contratti di finanziamento in quanto non
provata».
Tale affermazione deve essere letta in riferimento alle premesse
esposte nella parte narrativa della sentenza nella quale si evidenzia
che: a) il ragionamento presuntivo sul punto adottato dall’Ufficio era
criticato nel ricorso introduttivo in ragione del (solo) rilievo che i
contratti di finanziamento stipulati dai clienti-acquirenti «erano
estranei alla sfera del venditore»; b) nelle controdeduzioni depositate
nel giudizio di primo grado l’Ufficio ribatteva che la richiesta di un
finanziamento di importo superiore a quello da versare da parte dei
clienti per l’acquisto delle auto sarebbe immotivata e «la società
venditrice non poteva ritenersi estranea all’operazione di
finanziamento, tant’è che spesso sono tali società che propongono ai
clienti i finanziamenti provvedendo al disbrigo delle relative
formalità»; c) la C.T.P. di Roma ha rigettato sul punto il ricorso dei
contribuenti ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio (così dunque
implicitamente avallando il ragionamento sopra descritto).
Alla luce di tali premesse, la pur sintetica motivazione sopra
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semplice ed apodittica valutazione di non accoglibilità delle eccezioni

riportata, lascia emergere in modo chiaro e univoco le ragioni e il
percorso logico che hanno condotto i giudici d’appello al rigetto del
relativo motivo di gravame.
Da essa si ricava infatti che la critica mossa degli appellanti si
risolveva nella mera riproposta asserzione della propria estraneità ai

ritenuta infondata in quanto mancante di prova.
È da escludersi pertanto che tale motivazione possa tacciarsi di
apoditticità, ma anche che la stessa incorra in una erronea inversione
dell’onere probatorio in materia.
La motivazione del rigetto della contestazione sul punto mossa dal
contribuente rimane infatti fondata sulla ritenuta idoneità degli
elementi presuntivi valorizzati dall’Ufficio (accensione da parte dei
clienti di finanziamenti per importi superiori al prezzo fatturato).
L’allegazione e prova di tale elemento soddisfano gli oneri gravanti
sull’amministrazione e, poiché da esso muovono i giudici territoriali
nell’affermare la legittimità della ripresa induttiva, non può predicarsi
alcuna inversione dei relativi criteri di riparto.
Sul piano propriamente motivazionale non risulta, poi, né viene
dedotta la pretermissione di altri fattori aventi, per condivisibili
massime di esperienza, un’oggettiva, decisiva e contrastante portata
indiziante, donde non può considerarsi sindacabile, nemmeno sotto
tale profilo, l’esercizio del potere discrezionale riservato al giudice del
merito nell’apprezzamento e nella valutazione degli elementi indiziari
(tanto più in un caso, quale quello di specie, in cui, come evidenziato
in sentenza, l’accertamento è stato condotto ai sensi dell’art 39,
comma secondo, lett. d) , d.P.R. n. 600 del 1973, alla stregua
pertanto di presunzioni c.d. supersemplici, che come tali non si
richiede siano assistite dai carattere di gravità, precisione e
concordanza).
La difesa sul punto svolta dai contribuenti investe a ben vedere la
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contratti di finanziamento stipulati dai clienti e che tale difesa è stata

valutazione

di

merito

dell’efficacia

presuntiva

dell’elemento

considerato e si risolve nella mera inammissibile prospettazione e
sollecitazione di un esito diverso della stessa.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt.
1731 ss. e 1754 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo,

Autoelite Due S.r.l. e la S.d.f. sussistesse un rapporto di
commissione, anziché di intermediazione, come da essi eccepito.
Affermano che «non è tecnicamente condivisibile» la «tesi
motivazionale» al riguardo accolta dai giudici d’appello — i quali
hanno attribuito rilievo dirimente alla circostanza che i contratti di
vendita di autoveicoli fossero conclusi direttamente dalla S.d.f. in
nome proprio, negando invece rilievo al fatto che l’intero prezzo
dell’acquisto venisse riversato in favore della Autoelite — rilevando
che dalla documentazione richiamata in motivazione, e segnatamente
dalle fatture che risultano emesse da Autoelite Due S.r.l. per tutte le
auto in contestazione, risulta che queste ultime erano di proprietà
della Autoelite Due la quale, correttamente, all’atto della loro
cessione, emetteva regolare fattura. Sostengono che,
conseguentemente, la conclusione del contratto non può ipotizzarsi in
capo ad essi contribuenti poiché, se così fosse, si tratterebbe di
negozio impossibile per mancanza giuridica dell’oggetto, non
risultando un anteriore trasferimento di proprietà dei beni dalla
Autoelite Due in favore della S.d.f..
La censura si appalesa inammissibile in quanto diretta a ben vedere
a contestare quale frutto di error in iudicando non la ricostruzione
della fattispecie normativa astratta (contratto di commissione: art.
1731 cod. civ.) ritenuta applicabile, ma al contrario la ricognizione del
fatto, ossia degli elementi caratterizzanti il rapporto contrattuale
concretamente instauratosi tra la S.d.f. e la Autoelite Due S.r.l., la
quale però, per pacifica giurisprudenza, è sindacabile solo ai sensi e
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num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto che fra la

nel limiti dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., quale
frutto di vizio di motivazione, ovvero per violazione dei canoni legali
di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ.: vizi
entrambi non dedotti nella specie.
3. Va conseguentemente rigettato anche il terzo motivo con il quale

num. 3, cod. proc. civ., violazione di legge in relazione agli artt. 1731
ss. e 1754 ss. cod. civ., per avere la C.T.R. ritenuto legittima la
ripresa a tassazione dell’intero prezzo di vendita dei veicoli acquistati
da Autoelite Due S.r.l. (salva la deduzione dei relativi costi
d’acquisto), anziché del solo «margine».
4. Con il quarto motivo i contribuenti denunciano poi, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omessa,
contraddittoria, insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta
legittimità della ripresa fiscale relativa alla plusvalenza derivata dalla
presunta cessione d’azienda.
Posto che l’esistenza di tale cessione è affermata dall’Ufficio in
ragione della vendita delle autovetture, della prosecuzione da parte
della società Garage 67 S.r.l. della stessa attività e del fatto che la
compagine societaria di quest’ultima era già operante per la cedente
(elementi indiziari considerati idonei dalla C.T.R.), lamentano i
ricorrenti la mancata valutazione degli elementi di segno contrario
proposti nell’atto d’appello, ove in particolare si segnalava che: a) alla
data della ipotizzata cessione (31/12/2002) la ditta Narracci Romina
cessava la propria attività mentre la ipotizzata acquirente Garage 67
S.r.l. non era ancora costituita; b) nel rapporto di locazione di cui era
parte la ditta Narracci non è subentrata la nuova società, che ha
stipulato con il proprietario del terreno ove insisteva l’attività un
nuovo contratto; c) le autorizzazioni amministrative sono state
ottenute attraverso originarie richieste e non mediante volture; d) le
cessioni di singole autovetture tra le parti sono state debitamente
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i ricorrenti denunciano, ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo,

fatturate.
La censura è fondata e merita accoglimento.
Sul punto la C.T.R. si limita a rilevare che «la contribuente non ha
dimostrato la mancata cessione d’azienda a fronte dell’accertamento,
da parte dell’Ufficio, dell’avvenuta cessione “nella sostanza”

parte della società Garage 67 S.r.l. della stessa attività e dal fatto che
la compagine societaria di quest’ultima era già operante per la
cedente», senza far neppure cenno agli elementi di contro evidenziati
dai contribuenti, la cui potenziale valenza logica contrastante con la
ricostruzione accolta non può a priori essere disconosciuta.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt.
1 e 2 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, in relazione all’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. confermato
la valutazione di inattendibilità delle scritture contabili, per la ritenuta
sussistenza del presupposto fissato dalle richiamate disposizioni,
rappresentato dallo scostamento tra valori rilevati a seguito di
ispezioni o verifiche e valori indicati in contabilità.
Rilevano che tale scostamento discende dalle medesime riprese
poste a fondamento dell’accertamento e singolarmente contestate
con il ricorso introduttivo, la prima delle quali già annullata dal
giudice di primo grado con statuizione passata in giudicato, le altre
tuttora oggetto di lite in ragione dei motivi di ricorso già sopra
esaminati, con la conseguenza che, dall’accoglimento di questi ultimi,
discenderebbe anche l’illegittimità della predetta declaratoria di
inattendibilità delle scritture contabili.
Le ragioni del rigetto di tale motivo sono evidentemente implicite
nelle considerazioni già in esso svolte: il rigetto dei primi tre motivi di
ricorso comporta la conferma della rilevata discordanza tra valori
rilevati a seguito di ispezioni o verifiche e valori indicati in contabilità,
rimanendo a tal fine ininfluente l’accoglimento del quarto motivo (cui
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comprovata dalla vendita delle autovetture, dalla prosecuzione da

per vero nemmeno i ricorrenti fanno al riguardo riferimento).
6.

Con il sesto e settimo motivo (numerati in ricorso

rispettivamente 6 e 6-bis) i ricorrenti denunciano infine violazione
degli artt. 2251, 2262, 2264 ss. cod. civ.,

nonché vizio di

motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod.

commerciale formalmente intestata alla ditta individuale Narracci
Ronnina ad una S.d.f. tra la stessa e il di lei coniuge Liguori Luciano.
Sostengono che la sola circostanza al riguardo valorizzata dai
giudici d’appello — ossia lo svolgimento da parte di quest’ultimo, in
nome proprio, di compiti relativi all’attività — è di per sé insufficiente
a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi di un contratto di
società, potendo al più indicare l’esistenza di un’attività gestionale ma
non anche di un fondo comune e di un accordo volto al riparto degli
utili e delle perdite. Soggiungono che analogamente non può
considerarsi univocamente indicativo il sostegno economico dato alla
moglie nell’esercizio dell’impresa, in quanto di per sé “atto neutro”
specie nei rapporti tra coniugi.
La censura si appalesa inammissibile e, comunque, infondata.
Essa invero non si confronta con la reale motivazione posta a
fondamento dell’accertamento, la quale fa riferimento a più elementi
fattuali — quali la sottoscrizione di contratti, l’incasso di assegni
intestati al Liguori — ben più specifici e significativi (anche rispetto
agli elementi costitutivi del contratto di società cui i ricorrenti fanno
riferimento) che non il generico riferimento allo svolgimento di
«compiti relativi all’attività» dell’impresa.
Anche al riguardo si è pertanto di fronte ad un legittimo e motivato
esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito di
valutazione degli elementi presuntivi, che non si espone a censure sul
piano motivazionale.
7. In accoglimento del solo quarto motivo di ricorso la sentenza
8

proc. civ., in relazione alla ritenuta imputabilità dell’attività

impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale
va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta i rimanenti; cassa la

tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 23/11/2017

sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione

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