Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2935 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1784/2012 proposto da:

SARRE SOCIETA’ APPALTI RICOSTRUZIONI RESTAURI A RL, (OMISSIS),

domiciliato ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALINO

MAGLIUZZI, giusta procura speciale notarile rep. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

M.D., domiciliato ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

SPINA;

– controricorrente –

e contro

CORIEDIL 97 DI M.P. & C SNC, CORIEDIL 97 DI

M.P. & C SNC, M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 486/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MAGLIUZZI Pasqualino, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 26.5.2008 il tribunale di Perugia condannava Sarre, Società Appalti Ricostruzioni Edili srl, a versare a Coriedil 97 snc Euro 98.653,60 oltre accessori quale residuo prezzo di un appalto.

Proponeva appello Sarre con atto notificato nell’ottobre 2008 a Coriedil nel domicilio eletto presso l’avv. Spina in Perugia via caporali 7.

La società si costituiva e, nel corso del giudizio, Sarre rilevava che la snc si era cancellata dal registro delle imprese nell’agosto 2007.

Sugli effetti processuali della cancellazione le parti erano invitate a discutere e la corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l’appello richiamando SS.UU. 4060, 4061 e 4062 del 2010, Cass. 9032/2010 e 22830/2010.

Quest’ultima decisione, in particolare, precisa che, estinte le società, l’imputazione del rapporto si trasferisce sui singoli soci e l’appello era stato rivolto a soggetto non più esistente.

Ricorre Sarre con tre motivi, resiste M.D. socia della società estinta.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 285, 300, 307, 330 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione al mancato esame della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società.

Col secondo motivo si lamentano violazione delle norme sulla competenza e vizio di motivazione in relazione alla omessa pronunzia sull’eccezione di incompetenza. col terzo motivo si denunziano violazione dell’art. 633 c.p.c., artt. 1662, 1665, 1666, 1453, 1456 c.c., artt. 112 e 167 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione all’omessa pronunzia sul merito.

Osserva questa corte Suprema:

Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).

In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).

Sono state ritenute cause inscindibili quelle nelle quali dopo la morte della parte, nel corso del processo, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi (Cass. 25.3.2005 n. 6469, Cass. 14.5.1999 n. 4762 ex multis).

Questa corte – S.U. 4.7.2014 n. 15295 – ha sancito il principio della c.d. ultrattività della procura in caso di evento interruttivo non dichiarato e nella specie l’appello era stato notificato nel domicilio eletto ed addirittura la società si era costituita nel secondo grado.

E’ anche principio pacifico che i soci possono impugnare in caso di cancellazione della società (S.U. 6070/2013, 6071/2013, 6072/2013) e, quindi, anche essere evocati in giudizio.

Nella specie il ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci e la circostanza che nel novembre 2008 il difensore di controparte su procura di Pietro Milanesi, qualificatosi legale rappresentante della Coriedil 97,. aveva presentato istanza di fallimento della Sarre.

Donde l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli altri e la cassazione con rinvio alla corte di appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese.

PQM

La corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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