Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29349 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in

persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliate in

Roma, Via L. Mantegazza n, 24, presso M. Gardin, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

CAGGIULA Alfredo;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

e sul ricorso iscritto al R.G. n. 30836 del 2005 proposto da:

P.A. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio

dell’Avvocato Antonio Vallebona, rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Nicola Brunetti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in

persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliate in

Roma, Via L. Mantegazza n. 24, presso Luigi Gardin, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

Alfredo Caggiula;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 508 del 2005,

depositata il 5 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale con assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 23 marzo 1992, il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lecce, P. A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, esponendo a tal fine che il convenuto aveva realizzato un complesso residenziale, del quale faceva parte la palazzina (OMISSIS); che nel dicembre 1990 alcuni condomini avevano segnalato all’amministratore la presenza di macchie di umidità negli appartamenti acquistati dal P.; che tali macchie erano conseguenza di infiltrazioni di acqua conseguenti a lesioni sulle pareti esterne dell’edificio; che con lettere raccomandata, del 9 aprile 1991 e del 5 novembre 1991 i gravi difetti erano stati denunziati alla impresa P. ed era stato indicato il danno in L. 13.000.000.

Il P. si costituiva ed eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva, il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività della denuncia.

L’adito Tribunale accoglieva la domanda condannando il P. al pagamento della somma richiesta, oltre rivalutazione e interessi.

P.A. proponeva appello e il Condominio resisteva al gravame.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 5 settembre 2005, ha accolto l’appello.

Dopo aver ritenuto infondati i motivi con i quali l’appellante aveva riproposto la questione del difetto di legittimazione attiva del Condominio attore e quella del proprio difetto di legittimazione passiva, la Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame concernente la eccepita tardività della denuncia, osservando che, a fronte della eccezione del P., il quale nel costituirsi in giudizio aveva affermato che le lesioni lamentate si erano manifestate sicuramente prima del 3 agosto 1987 (giorno dell’assemblea in cui si stabilì di effettuare lavori di manutenzione ai muri perimetrali e al lastrico solare), era onere del Condominio fornire la dimostrazione che la denuncia dei gravi difetti era stata eseguita nel termine di un anno dalla scoperta. E tale prova non era stata fornita, essendo altresì rimasto sfornito di supporto probatorio l’assunto del Condominio che le segnalazioni dei condomini risalissero al dicembre 1990.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di tre motivi; ha resistito, con controricorso, l’intimato, il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 5 aprile 2011, la Corte ha concesso termine al Condominio ricorrente per poter produrre la delibera dell’assemblea di autorizzazione ala impugnazione.

Il Condominio ha ottemperato nel termine concesso, depositando copia della delibera a suo tempo adottata dall’assemblea.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo il Condominio ricorrente denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., con riferimento all’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Condominio, a fronte della eccezione di tardività della denuncia formulata dal convenuto, aveva omesso di provare la tempestività della denuncia, secondo l’assunto dedotto nell’atto di citazione. In proposito, il ricorrente ricorda che aveva richiesto in primo grado l’ammissione delle prove sul punto e che tale richiesta aveva riproposto ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 6440 del 2007).

Nella specie, il Condominio ricorrente non ha adempiuto a tale onere, con conseguente inammissibilità del motivo.

Con il secondo motivo il Condominio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., rilevando che proprio il verbale dell’assemblea del 3 agosto 19987 costituiva la prova dell’avvenuta denuncia dei difetti, atteso che il P. aveva partecipato alla detta assemblea e nulla aveva obiettato sulla esistenza dei difetti.

Il motivo è infondato, non potendosi equiparare la presenza del costruttore, in qualità di condomino, all’assemblea del condominio, alla denuncia dei difetti della costruzione di cui si sia discusso nell’assemblea medesima, essendo a tal fine necessaria la formalizzazione della denuncia nei confronti del costruttore all’esito dell’approvazione assembleare.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1667 e 1669 cod. civ.. In primo luogo, il Condominio sostiene che era suo onere provare il danno e la sua imputabilità al costruttore; e poichè esso attore aveva fornito tale prova, sarebbe stato onere del costruttore provare il fatto posto a fondamento dell’eccezione. Il P., peraltro, si era limitato a produrre un verbale di assemblea che, oltre a valere anche come denuncia nei suoi confronti, in quanto partecipante all’assemblea, non dava comunque conto di quali fossero le cause che avevano reso necessari i deliberati interventi edilizi.

In ogni caso la Corte d’appello, nel gravare il Condominio dell’onere probatorio in questione, avrebbe fatto cattiva applicazione del principio secondo cui un tale onere non opera nel caso in cui il costruttore, come nel caso di specie, abbia riconosciuto l’esistenza dei vizi. Il costruttore infatti mai aveva contestato l’esistenza dei difetti, avendo sottolineato come le lesioni denunciate potessero costituire gravi difetti costruttivi.

Il motivo è inammissibile con riferimento al primo profilo, atteso che esso si fonda sul verbale della delibera assembleare del 3 agosto 1987 del quale non viene riportato il testo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

E’ invece infondato quanto al secondo profilo, atteso che implica accertamento di fatto, devoluto al giudice del merito, stabilire se una affermazione contenuta in un atto di parte abbia o meno natura di riconoscimento della esistenza dei vizi, potendosi eventualmente censurare la valutazione del giudice di merito per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale o per vizio di motivazione;

censure nella specie non formulate.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

In applicazione del principio della soccombenza, il Condominio ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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