Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29349 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/12/2020), n.29349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28565-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 28 aprile 2008, la contribuente era attinta da avviso di irregolarità sulla dichiarazione per l’anno di imposta 2005 con richiesta di pagamento la cifra di Euro 15.253,03 a titolo di adeguamento agli studi di settore, donde in data 19 giugno 2008 la contribuente provvedeva a rettificare la dichiarazione per l’anno 2005 che l’Ufficio riteneva inammissibile perchè tardiva. Per contro, la contribuente affermava trattarsi di correzione di un errore formale, dove in realtà non aveva alcuna intenzione di sottrarsi alla comunicazione sulla scelta degli studi di settore.

I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente, sull’assunto fondamentale trattarsi di rettifica formale sempre ammessa, almeno entro i termini dell’accertamento, richiamando giurisprudenza che vuole la parità delle parti assicurata anche nell’accordare eguale termine temporale all’Ufficio ed alla parte contribuente.

Ricorre l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad un unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Viene proposto unico motivo di ricorso.

1. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis nella sostanza contestandosi che la CTR abbia ritenuto che il termine per la correzione delle scelte espresse in ordine ad opzioni volontarie, quale quella in esame, non sia quello più stretto della prima dichiarazione successiva (successivo anno di imposta), ma il più lungo termine proprio dell’accertamento. La questione è stata più volte affrontata da questa Corte di legittimità, ove ha distinto fra errori meramente formali o di calcolo e le diverse opzioni frutto di atto di volontà, ove l’errore di scelta si concreti in un vizio del

volere, secondo i canoni di cui all’art. 1428 c.c.. Solo per i primi può ammettersi un termine lungo, mentre le seconde sono ancorate al limite proprio della prima dichiarazione dei redditi successiva a quella che si intende correggere.

Ed infatti, le Sezioni Unite di questa Corte CM, nella sentenza n. 13378 del 2016, hanno, innanzi tutto, affermato che il sistema delineato dopo l’introduzione del comma 8-bis “porta ad escludere che il disposto di cui al comma 8 bis si ponga in rapporto di species ad genus rispetto al comma 8”, e che il comma 8 ed il comma 8-bis si pongono sullo stesso piano, regolando due situazioni, specularmente differenti, quella degli errori in bonam partem ed in malam partem per il contribuente. In secondo luogo, hanno affermato i seguenti principi di diritto: La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la, dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. Non di meno, in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore (Sez. 5, n. 15015 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 15798 del 27/07/2015). Tale è in caso in esame, poichè la rettifica è intervenuta poche settimane dopo aver ricevuto la contestazione e la relativa sanzione. In tema di errore sulla dichiarazione di adeguamento agli studi di settore, cfr. da ultimo Cass. V, n. 31237/2019. Di tali principi non ha fatto buon governo la gravata sentenza che merita di essere quindi cassata.

Il ricorso è dunque fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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