Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29349 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. I, 14/11/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 14/11/2018), n.29349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18438/2014 R.G. proposto da:

F.J., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna 29,

presso lo studio dell’Avv. Alessandro Ferrara, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Francesco Ricciardi e Silvio Ferrara, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; QUESTURA ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma depositato l’8 marzo

2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2018

dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il sig. F.J., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma con cui, all’udienza dell’8 marzo 2014, è stata disposta la proroga di sessanta giorni del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

La causa, chiamata all’adunanza camerale del 14 gennaio 2016 davanti alla Sesta Sezione civile di questa Corte, è stata dal Collegio rimessa alla pubblica udienza per difetto dei presupposti della trattazione camerale;

2. – Con l’unico motivo di ricorso viene riproposta l’eccezione, già respinta dal Giudice di pace, di incompatibilità di quest’ultimo trattandosi della stessa persona fisica che aveva già deciso sulla convalida del trattenimento del ricorrente.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Infatti, con salvezza della sola ipotesi di cui dell’art. 51 c.p.c., n. 1 (e cioè di quella del giudice che abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte processuale in violazione dei principio nemo iudex in causa propria) la quale determina ex se la nullità della pronuncia, negli altri casi di incompatibilità la sentenza non è nulla, qualora – come nel caso che ci occupa – la parte non abbia tempestivamente ed utilmente proposto istanza di ricusazione (art. 52 c.p.c.), costituente l’unico mezzo processuale di cui può avvalersi la parte stessa per opporre l’incapacità soggettiva del magistrato (giurisprudenza costante: cfr., ex multis, Cass. 11612/1997, 170/2001, 3527/2002, Cass. 26223/2014, la seconda e la terza rese a sezioni unite).

Osserva in contrario il ricorrente, nella memoria, che a tale regola dovrebbe derogarsi quanto ai giudizi di proroga del trattenimento dello straniero espulso, essendo questi caratterizzati da termini perentori assai brevi – 48 ore dalla richiesta del questore, pena l’automatica liberazione del trattenuto – per la celebrazione dell’udienza e l’emissione del provvedimento del giudice: la brevità di detti termini, ad avviso del ricorrente, finisce col condizionare il giudice ricusato nell’esercizio del potere di delibazione sulla sospensione del giudizio pendente davanti a lui, riconosciutogli dalla giurisprudenza ai sensi dell’art. 52 c.p.c., comma 3, inducendolo a preferire l’opzione contraria alla sospensione al fine di evitare la liberazione dell’interessato e la conseguente mortificazione delle esigenze pubblicistiche a base del trattenimento.

L’argomento, però, è tutt’altro che decisivo poichè evidenzia non già un ostacolo di diritto alla sospensione del giudizio, bensì un mero inconveniente di fatto, evitabile con idonei accorgimenti organizzativi, tanto più considerato che nel caso della proroga, a differenza di quello della convalida del trattenimento, non trova applicazione l’indicato termine perentorio di 48 ore dalla richiesta del questore – valevole per il solo giudizio di convalida del trattenimento – ma è sufficiente che il provvedimento di proroga del giudice intervenga entro il termine di scadenza del primo periodo di trattenimento (cfr. Cass. 7158/2016; contra Cass. 11299/2017, che però non si dà carico degli argomenti posti a base della precedente pronuncia).

3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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