Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29349 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22841/2016 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

– ricorrente –

contro

UNIONE COORDINATIVA BORGATE CARSICHE, in persona del Presidente e

Legale Rappresentante G.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA PINETA DI OSTIA, 3, presso lo studio dell’avvocato

PIERLUIGI GUERRIERO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CLAUDIO VERGINE, RICCARDO SEIBOLD;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

L’Unione Coordinativa Borgate Carsiche si opponeva alla cartella esattoriale con cui l’Agenzia del Demanio aveva intimato il pagamento di somme per l’occupazione indicata come senza titolo di un complesso immobiliare, deducendo di essere comodataria senza oneri;

il Tribunale rigettava l’opposizione rilevando che i beni facevano parte del patrimonio indisponibile dello Stato e non erano suscettibili di titoli contrattuali ma solo di essere oggetto, in ipotesi, di concessione, e, al contempo, dal risultante verbale di consegna dei beni emergeva la chiara indicazione del difetto di una volontà di attribuzione a titolo gratuito, laddove, nell’opposizione, non era stato contestato il “quantum” degli oneri pretesi;

la Corte di appello, adita dall’opponente soccombente, riformava la decisione, osservando che i beni erano detenuti da tempo immemorabile dall’opponente, e dal verbale di consegna, complessivamente interpretato, non risultavano elementi per ipotizzare una spettanza di canoni per il periodo in discussione, fermo restando che quand’anche si fosse ritenuto il compendio parte del patrimonio indisponibile dello Stato, che però non era il titolo sotteso alla cartella, era ipotizzabile una concessione a titolo almeno temporaneamente gratuito;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Agenzia del Demanio articolando cinque motivi;

resiste con controricorso l’Unione Coordinativa Borgate Carsiche che ha altresì depositato memoria;

Rilevato che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

il ricorso è tardivo;

infatti, trattandosi di opposizione a cartella esattoriale, e svolgendo la cartella la funzione del precetto, intimato a minaccia della correlativa esecuzione (arg. del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49, comma 1: cfr., in motivazione, Cass., 08/02/2018, n. 3021; Cass., 12/06/2018, n. 15345), il ricorso originario si risolve in una opposizione all’esecuzione, appunto esattoriale, non tributaria (per cui non sono qui pertinenti le diverse considerazioni di Cass., 09/07/2014, n. 15643 e successiva conforme), cui non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini;

ne consegue che, il termine c.d. lungo semestrale è spirato il 4 settembre 2016, mentre la ricorrente ha spedito la notifica del ricorso per cassazione il 4 ottobre seguente;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 5.000,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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