Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29348 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/12/2020), n.29348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28552-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P.M., elettivamente domiciliata in REGGIO

CALABRIA VIA CANTAFFIO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

BASILE, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 115/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente era attinta da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 per non coerenza e non congruità con lo studio di settore in due anni sui tre consecutivi presi in esame. Invitata al contraddittorio procedimentale necessario per attagliare le risultanze dello studio di settore con le caratteristiche individuali dell’attività economica presa in esame, la contribuente si faceva rappresentare da un delegato che esponeva la circostanza della grave malattia del padre della contribuente, poi deceduto, sicchè ella non aveva potuto attendere con la consueta solerzia il negozio pur insistente nello stesso edificio ove era la civile abitazione della contribuente. L’Ufficio riteneva non sufficiente tale circostanza per superare la grave incongruenza che vedeva il costo del venduto essere sei/sette volte maggiore dei ricavi dichiarati.

Il giudizio di primo grado esitava in rigetto, mentre la CTR accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo non motivato l’accertamento e più che giustificate le circostanze allegate dalla contribuente, sostanzialmente le ragioni di salute paterne, poichè lo stesso giudice del gravame riconosceva non documentata la dichiarata svendita sotto costo a stock.

Avverso questo sentenza ricorre l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a tre motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo, plurimo dato dalla reiterata antieconomicità della gestione dell’esercizio commerciale, dall’enorme sproporzione fra costo del venduto ricostruito con lo studio di settore e ricavi dichiarati, neppure riconducibile a ragionevolezza prendendo in considerazione la (non documentata) svendita. Peraltro, seppure la contribuente ha censurato per difetto di motivazione l’atto impositivo che non contiene il riferimento alla malattia del genitore, la sua doglianza resta superata dalla circostanza che l’avviso di accertamento rinvia al verbale in contraddittorio – noto alla contribuente – ove si fa riferimento a tale profilo, ritenuto non idoneo per superare la grande sproporzione fra costo del venduto e ricavi dichiarati.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, rappresentando le medesime circostanze che precedono, assolvendo l’onere dell’autosufficienza, richiamando i passi degli atti processuali e riproducendo i documenti su cui essi si fondano, segnatamente l’avviso di accertamento, motivato per relationem al processo verbale di constatazione che lo richiama espressamente.

3. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, rappresentando anche sotto questa veste i fatti che precedono, nell’incertezza dell’applicabilità della novella del 2009 al processo tributario in Cassazione.

Va preliminarmente ricordato che la sentenza gravata è stata depositata in data 17 ottobre 2012, quindi in data successiva al 11 settembre 2012, sicchè dev’essere scrutinata secondo i parametri dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, secondo la doglianza rappresentata con il primo motivo. Sul punto, questa Corte ha ricordato che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.” (Cass. S.U. 18/12/2009, n. 26635). In tale sede, invero, è il contribuente che ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards” (così Cass. VI-5, n. 13056/2012 che riprende Cass. n. 10778/11, recentemente Cass. V, n. 13908/2018).

Peraltro, non appare nel caso concreto logicamente bilanciato l’apporto probatorio tra giustificazioni di salute familiari e scostamento del prezzo del venuto con i ricavi dichiarati, elemento non considerato come oggetto di specifico esame nè motivazione da parte del collegio di secondo grado, in aperto contrasto con i principi sanciti da questa Corte di legittimità. Il primo motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

In definitiva, risulta fondato il primo motivo di ricorso, mentre restano assorbiti il secondo ed il terzo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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