Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29348 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7925-2016 proposto da:

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILLIRIA, 19,

presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA ZAINA, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Perugia con decreto del Consigliere delegato del 13 maggio 2015 dichiarava improponibile il ricorso proposto da Z.D. con il quale era richiesta la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, in primo grado, ed in appello dinanzi al Tribunale della medesima città dal 29 aprile 2006 al 23/10/2014, allorquando il giudizio di appello veniva cancellato dal ruolo con la contestuale dichiarazione di estinzione.

Osservava il decreto che il ricorso era stato presentato prima del decorso del termine di riassunzione di cui all’art. 307 c.p.c., comma 1, e che non risultava quindi che la decisione che aveva definito il giudizio fosse irretrattabile, come richiesto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

A seguito di opposizione, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 29/09/2015, confermava il decreto opposto, rilevando che il giudizio presupposto era iniziato nel 2006, e quindi prima della modifica di cui all’art. 181 c.p.c., ad opera del D.L. n. 112 del 2008, cosicchè non poteva trovare applicazione la previsione normativa sopravvenuta che consente, in caso di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, anche di adottare il provvedimento di estinzione del giudizio.

Nella fattispecie quindi il Tribunale aveva solo disposto la cancellazione della causa dal ruolo, e conseguentemente il termine semestrale per la proponibilità della domanda di equo indennizzo non poteva decorrere dalla data della cancellazione, occorrendo altresì attendere, ai fini dell’estinzione, il decorso del termine stabilito dall’art. 307 c.p.c. per la eventuale riassunzione.

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 181,307 e 309 c.p.c., in relazione al principio della cd. apparenza e dell’affidamento, nonchè della qualificazione del provvedimento data dal giudice.

Si osserva che in realtà il Tribunale con il provvedimento del 23 ottobre 2014 non si era limitato a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ma aveva altresì ordinato l’estinzione del giudizio.

Trattasi pertanto di un provvedimento avente natura definitiva che determina l’estinzione immediata, non apparendo quindi possibile invocare la decorrenza altresì del termine per la riassunzione.

A fronte di tale formale contenuto della decisione, i giudici chiamati a decidere sull’equo indennizzo non potevano sovrapporre la loro valutazione in tema di applicazione della novella dell’art. 181 c.p.c., dovendo avere invece prevalenza la qualificazione data dal giudice a quo al proprio provvedimento, ed all’affidamento insorto nelle parti in ragione dello stesso contenuto.

Ne consegue che, essendo stata dichiarata l’estinzione, è esclusa la possibilità della riassunzione, e che quindi la domanda avanzata ex lege n. 89 del 2001 è proponibile.

Effettivamente deve reputarsi erronea la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello in punto di pretesa inapplicabilità alla fattispecie della nuova disciplina di cui all’art. 181 c.p.c., come introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, trattandosi di considerazioni che, sebbene corrette in punto di diritto, non si confrontano con quello che è l’effettivo tenore del provvedimento adottato dal Tribunale di Civitavecchia, il quale, facendo erronea applicazione delle norme de quibus, non si è limitato alla sola cancellazione della causa dal ruolo, ma ha anche formalmente dichiarato estinto il giudizio.

Tuttavia, e sebbene meriti adesione l’affermazione di parte ricorrente secondo cui in tal caso debba darsi prevalenza alla qualificazione formale del provvedimento offerta dal giudice del giudizio presupposto, non appaiono condivisibili le conclusioni che lo stesso ricorrente intende trarre dal fatto che siano state congiuntamente disposte la cancellazione e l’estinzione del giudizio.

Ed, invero deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 17522/2015) l’ordinanza del giudice di estinzione del processo ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308 c.p.c., comma 2, respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicchè ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato (nella fattispecie decisa dal precedente citato) con l’appello (conf. Cass. 20631/2011; Cass. n. 22917/2010).

Orbene poichè nel caso in esame il Tribunale operava pacificamente come giudice monocratico (trattasi di giudizio di appello avverso sentenza del giudice di pace), il provvedimento di estinzione, ancorchè adottato con la forma dell’ordinanza, ha, per quanto detto, sostanza di sentenza, sicchè la sua definitività è condizionata in ogni caso al decorso del termine previsto per la sua impugnazione con ricorso in cassazione, e cioè, in assenza di allegazione della sua notifica, del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (che ratione temporis è ancora quello annuale).

La conseguenza sarebbe quindi che dovrebbe essere confermata la dichiarazione di improponibilità del ricorso proposto dallo Z..

2. Va però evidenziato che con ordinanza interlocutoria n. 4180/2017 questa Corte riteneva non manifestamente infondata nonchè rilevante la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4 come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 12, lett. d) conv. con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, art. 1, comma 1.

Infatti, si è evidenziato che l’originario tessuto normativo della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) aveva subito significative modifiche ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, che ha tra l’altro – sostituito proprio la L. n. 89 del 2001, art. 4, atteso che, mentre l’originario testo di tale ultima disposizione prevedeva che “La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva”, – a seguito della riforma del 2012 – l’art. 4 della legge Pinto stabilisce che “La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”.

La giurisprudenza di legittimità era però pervenuta all’esclusione di tale proponibilità a seguito di un’interpretazione fondata sul criterio sistematico e sull’intenzione del legislatore; valorizzando il fatto che la riforma del 2012 ha condizionato l’an e il quantum del diritto all’indennizzo alla definizione del giudizio, prevedendo anche una serie di ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo dipendenti dalla condotta processuale della parte e financo dall’esito del giudizio (condanna del soccombente a norma dell’art. 96 c.p.c.).

Si era così affermato, nella giurisprudenza di questa Corte suprema costituente ormai “diritto vivente”, che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nel regime introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa dalla pendenza del giudizio presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 19479 del 16/09/2014, Rv. 632159), dovendo ritenersi che il dies a quo, da cui computare il termine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizione della relativa domanda, è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell’ambito del quale la violazione si assume consumata, definitività che va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l’impugnazione ordinaria (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 13324 del 26/07/2012, Rv. 623537; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21859 del 05/12/2012, Rv. 624426) ovvero al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione che rigetta o dichiara l’inammissibilità del ricorso, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21863 del 05/12/2012, Rv. 624239).

3. E’ stata quindi sollevata la questione di legittimità costituzionale, rilevando che sebbene la conclusione secondo cui la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa durante la pendenza del giudizio nel cui ambito la violazione della ragionevole durata del processo si assume essersi verificata, fosse stata condivisa dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 febbraio 2014 n. 30, tuttavia il giudice delle leggi, nel vagliare la questione di legittimità costituzionale del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1,comma 1) in riferimento all’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, aveva ritenuto sussistente il denunciato vulnus delle norme costituzionali, come integrate dalle norme della CEDU in forza del parametro costituzionale di cui all’art. 117 Cost. (nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali), ritenendo che il differimento della esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività anche alla stregua del parametro di cui all’art. 13 CEDU.

In tale occasione aveva però ritenuto che l’intervento additivo invocato dal rimettente – consistente sostanzialmente in un’estensione della fattispecie relativa all’indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio – non fosse ammissibile, “sia per l’inidoneità dell’eventuale estensione a garantire l’indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perchè la modalità dell’indennizzo non potrebbe essere definita “a rime obbligate” a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo”.

La Corte costituzionale aveva pertanto invitato il legislatore ad intervenire per risolvere, nell’esercizio della discrezionalità che gli compete, il vulnus costituzionale riscontrato, concludendo tuttavia che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia”.

Con la citata ordinanza si è però osservato che la L. n. 208 del 2015, intervenuta nelle more non avesse risolto il problema oggetto del monito rivoltogli dalla Corte costituzionale, e ciò in quanto il sistema di rimedi preventivi introdotto dalla stessa, non sfiorava il problema della effettività della tutela indennitaria una volta che l’irragionevole durata del procedimento si sia verificata, come è evidenziato dal fatto che la nuova normativa ha lasciato inalterato il testo della L. n. 89 del 2001, art. 4, (come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d)), che detta i termini di proponibilità della domanda di equa riparazione.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che, anche a seguito della L. n. 208 del 2015, fosse rimasto irrisolto il problema del differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento presupposto; problema che presenta perduranti profili di illegittimità costituzionale del vigente testo della L. n. 89 del 2001, art. 4 – in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, – nel momento in cui si risolve nella definitiva inammissibilità della domanda proposta durante la pendenza del procedimento presupposto, pur quando, nelle more, il provvedimento che ha definito quest’ultimo sia passato in cosa giudicata.

Per l’effetto è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1, comma 1, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

4. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Il giudice delle leggi, dopo avere richiamato quanto in precedenza affermato con la propria sentenza n. 30/2014, ha condiviso la valutazione di questa Corte circa il fatto che i rimedi preventivi introdotti dalla L. n. 208 del 2015 si rivelavano inadeguati, e ciò sia in ragione della loro inapplicabilità alle vicende nelle quali era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale (tra cui anche il presente procedimento) nei quali, al 31 ottobre 2016, la durata del processo aveva superato la soglia della ragionevolezza, sia in ragione della carenza del requisito della effettività.

In tal senso richiamava la giurisprudenza della Corte EDU che “ha riconosciuto in numerose occasioni che questo tipo di mezzo di ricorso è “effettivo” nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente” (Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia).

Piuttosto, tutti i rimedi preventivi introdotti, alla luce della loro disciplina processuale, non vincolano il giudice a quanto richiestogli e, dall’altro, per espressa previsione normativa, “(riestano ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti” (art. 1-ter, comma 7 Legge Pinto come modificata), considerazioni queste che inducevano a ritenere che ne fosse pregiudicata la concreta efficacia acceleratoria, come peraltro affermato anche dalla Corte EDU nella sentenza del 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, quanto alla previsione in ordine all’istanza di prelievo alla cui formulazione il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo.

Tale istanza, individuata come archetipo di gran parte dei rimedi preventivi di nuova introduzione, è stata ritenuta dalla Corte EDU priva di effettività.

Pertanto, la Corte Costituzionale è pervenuta alla conclusione per cui, nonostante l’invito rivolto con la sentenza n. 30/2014, il legislatore non aveva rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto, la L. n. 89 del 2001, art. 4 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto (analogamente, sentenza n. 3 del 1997).

Ha inoltre precisato che l’invocata pronuncia additiva non poteva essere impedita dalle peculiarità con cui la legge Pintoconforma il diritto all’equa riparazione, collegandolo, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio in cui l’eccessivo ritardo è maturato (sentenza n. 30 del 2014), atteso che, “(p)osta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (…) omette di prevedere. (…) Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione” (sentenza n. 113 del 2011).

5. Alla luce dell’intervento del giudice delle leggi, il ricorso deve quindi essere accolto, atteso che il rigetto della domanda indennitaria cui sono pervenuti i giudici di merito è conseguenza dell’applicazione della norma dichiarata illegittima, non sussistendo quindi impedimenti alla possibilità per la parte che si assume pregiudicata dalla durata irragionevole del processo, di poter richiedere l’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 anche in pendenza del giudizio presupposto.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA