Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29348 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18881/2016 proposto da:

G.U.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1542/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

G.U.N. si opponeva al preavviso di fermo amministrativo cui erano sottese due cartelle, la prima per violazioni al codice stradale, la seconda per mancato pagamento della tassa automobilistica;

deduceva, in particolare, la mancata notifica dei correlativi accertamenti, la mancata notifica di una delle due cartelle, l’illegittimità della maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27;

il Giudice di pace rigettava l’opposizione, mentre il Tribunale, adito per l’appello, lo dichiarava inammissibile rilevando che la pronuncia di prime cure doveva presumersi secondo equità in quanto la causa era di valore non eccedente i 1.100 Euro, sicchè trovava applicazione l’art. 339 c.p.c., comma 3, posto che le censure del gravame afferenti all’opposizione spiegata non erano riconducibili a violazioni di norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, ovvero ai principi regolatori del giusto processo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’originario opponente formulando due motivi;

Rilevato che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

infatti, in nessuna delle due censure si coglie e critica specificatamente e idoneamente l’effettiva e assorbente “ratio decidendi”, rappresentata non dalla mancata qualificazione ex art. 615 c.p.c., dei motivi di opposizione, ma dai limiti al gravame di merito stabiliti sotto altro profilo dall’art. 339 c.p.c., comma 3, ritenuti applicabili in quanto la pronuncia doveva presumersi effettuata secondo equità stante il valore della causa;

spese secondo soccombenza;

non vi sono elementi per ritenere supportata la dimostrazione dell’elemento soggettivo necessario alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., di parte soccombente;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA