Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29347 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROMOTRADING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

R.R., e R.R. in proprio, rappresentati

e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv. LUCCHESI Federico e Michele Toniatti, elettivamente domiciliati

nello studio dell’Avv. Antonella Lo Conte in Roma, piazza Adriana, n.

20;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli

Avv. SURANO Maria Rita, Elena Savasta, Emilio L. Pregnolato e

Francesco Pirocchi, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, largo Temistocle Solera, n. 7/10;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12994 del 3 novembre

2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Antonella Loconte, per delega dell’Avv. Michele

Toniatti, e Francesco Pirocchi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 3 giugno 2002, il Corpo di polizia municipale di Milano notificava alla s.r.l. Promotrading ed al suo legale rappresentante, R.R., 1250 verbali, con cui venivano contestate le violazioni dell’art. 93 C.d.S., comma 9 (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), per omessa iscrizione al pubblico registro automobilistico (d’ora in poi, anche PRA) e omessa richiesta del certificato di proprietà entro il termine prescritto, e dell’art. 103 C.d.S., commi 1 e 5 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), per mancata comunicazione al PRA, della cessazione della circolazione per definitiva esportazione all’estero del veicolo.

Con ricorso della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano in data 14 febbraio 2002, la s.r.l. Promotrading e il R. proponevano opposizione.

Il Comune si costituiva in giudizio.

L’adito Tribunale di Milano, con sentenza n. 15037 del 17 ottobre 2003, dichiarava la propria incompetenza per materia per essere l’opposizione proposta di competenza del Giudice di pace della stessa città.

Riassunta la causa, il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 3451 del 1 marzo 2007, ha accolto parzialmente il ricorso: ha accertato l’intervenuta prescrizione relativamente ai verbali di contestazione (per illeciti commessi sino al (OMISSIS)) dal n. (OMISSIS), annullandoli; e – per ciascuno dei rimanenti verbali – li ha annullati nella parte in cui si riferiscono alla contestazione della violazione dell’art. 103 C.d.S., commi 1 e 5.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12994 del 3 novembre 2009, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune, in riforma della pronuncia del Giudice di pace, ha rigettato in toto le opposizioni e ha dichiarato i-nammissibile la domanda di condanna al pagamento di una sanzione superiore a quella comminata.

Il Tribunale:

– ha considerato illecito permanente quello di cui all’art. 93 del C.d.S. (in quanto afferente ad una condotta che perdura anche dopo la scadenza del termine previsto per la comunicazione e che cessa solo allorchè avvenga la comunicazione o comunque la circolazione del veicolo sia regolarizzata);

ha rilevato che non è consentita una immatricolazione “a fini statistici”;

– ha affermato che l’illecito contestato di cui all’art. 103 C.d.S., è suscettibile di autonoma e differente valutazione sanzionatoria.

Per la cassazione di questa sentenza la s.r.l. Promotrading ed il R. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 27 gennaio 2010, sulla base di quattro motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 93 C.d.S., commi 1, 2, 5 e 9, nonchè omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5), i ricorrenti – premesso che la richiesta di immatricolazione delle autovetture è stata effettuata in via facoltativa, e solo per finalità contrattuali, su richiesta delle case costruttrici – deducono che la Promotrading non era obbligata a richiedere l’iscrizione al PRA ed il rilascio del certificato di proprietà entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, e ciò per una pluralità di ragioni: (a) perchè detto obbligo sussisterebbe solamente per i veicoli soggetti all’obbligo di immatricolazione e di rilascio di carta di circolazione, sicchè non può competere a chi svolge soltanto attività di semplice intermediario; (b) perchè alcune vetture sono state alienate anteriormente all’immatricolazione, avendo la Promotrading cessato di esserne proprietaria ancor prima che ne richiedesse facoltativamente l’immatricolazione; (c) perchè la quasi totalità delle rimanenti vetture sono state alienate successivamente alla loro immatricolazione, ma entro il termine di sessanta giorni previsto dal comma 5 dell’art. 93 C.d.S.; (d) perchè – attesa la funzione pubblicistica del PRA, che è quella di certificare chi risulta essere proprietario di un determinato veicolo – chi non è più proprietario di una vettura non potrebbe vedersi obbligato a richiedere il certificato di proprietà a suo nome con contestuale iscrizione al PRA. La censura è infondata.

Come questa Corte ha affermato in identica fattispecie (Cass., Sez. 2^, 8 aprile 2011, n. 8097), per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione – e cioè dell’autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l’immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest’ultimo – sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al PRA ed in capo a chi ha avviato l’iter della immatricolazione, l’obbligo – previsto dall’art. 93 C.d.S., comma 5, e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 – di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacchè non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell’apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo.

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 103 C.d.S., commi 1 e 5, e art. 101 C.d.S., commi 2, 3 e 4, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata non abbia ritenuto la violazione dell’art. 103 C.d.S., commi 1 e 5, strutturalmente incompatibile con la contestata infrazione all’art. 93 C.d.S., comma 9.

Il motivo è infondato.

Sotto la rubrica “Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi”, l’art. 103 C.d.S., comma 1, prevede che l’intestatario dell’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio o comunque chi abbia titolo per disporre dello stesso, anche senza risultare intestatario, deve, entro sessanta giorni, comunicare al competente ufficio del pubblico registro automobilistico la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo la carta di circolazione, il certificato di proprietà e le targhe. Viene così coinvolto dall’interessato un unico ufficio pubblico (il PRA, appunto), con la consegna allo stesso dei documenti e delle targhe, prevedendosi che sia il PRA a dover poi dare comunicazione all’ufficio competente per territorio del dipartimento per i trasporti terrestri, trasmettendo ad esso la carta di circolazione e le targhe.

Poichè, ai sensi del citato art. 103 C.d.S., comma 1, l’obbligo di comunicazione, nel termine di legge, della definitiva esportazione all’estero del veicolo mira a consentire la radiazione del veicolo attraverso la restituzione, non solo del certificato di proprietà, ma anche della carta di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito dell’immatricolazione del veicolo stesso presso il dipartimento per i trasporti terrestri, è da ritenere che l’illecito, sanzionato dal comma 5, conseguente alla violazione della norma sussista anche nel caso in cui l’interessato sia incorso nella violazione dell’art. 93 C.d.S., commi 5 e 9, per non avere provveduto a richiedere al FRA il rilascio del certificato di proprietà (Cass., Sez. 2^, 8 aprile 2011, n. 8097, cit.).

Il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia) lamenta che la sentenza non abbia accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale. Poichè la notifica di tutti i verbali è avvenuta in data 3 giugno 2002, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare prescritti gli illeciti amministrativi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 (anteriori al 3 giugno di tale ultimo anno). Al riguardo, i ricorrenti sostengono che le violazioni contestate avrebbero carattere, non permanente, ma istantaneo, la situazione di illecito determinandosi immediatamente non appena superato il termine perentorio di sessanta giorni. L’illecito si consumerebbe al momento della scadenza del termine ultimo per adempiere all’obbligo di iscrizione e di comunicazione.

Il motivo è fondato.

In tema di illeciti amministrativi omissivi connessi alla mancata attuazione di una condotta entro un termine prefissato, al fine di stabilire se si tratta di illecito amministrativo istantaneo o permanente, è necessario considerare quanto segue.

Se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la condotta prescritta non può essere più utilmente tenuta, l’illecito ha natura istantanea, perchè l’inosservanza del dovere ha cagionato in modo irreparabile e definitivo la lesione dell’interesse perseguito dalla legge.

Se, invece, l’azione prescritta può essere utilmente compiuta anche in tempo successivo alla scadenza del termine, l’illecito ha natura permanente e la permanenza si protrae fino a quando non venga a cessare la situazione antigiuridica, sia per fatto dell’agente, che adempia il dovere in precedenza omesso, ovvero per il verificarsi di altri eventi che eliminino il permanere dello stato di danno o di pericolo.

Ne consegue che, in tema di violazioni di norme del codice della strada, con riferimento agli illeciti previsto dall’art. 93, comma 5, concernente la mancata richiesta del certificato di proprietà al pubblico registro automobilistico entro il termine stabilito, e dall’art. 103, comma 1, relativo agli obblighi di comunicazione al PRA e di restituzione del certificato di proprietà e della carta di circolazione entro sessanta giorni dalla definitiva esportazione all’estero, il fatto si configura, nell’uno e nell’altro caso, quale illecito omissivo istantaneo. Difatti, il termine di adempimento dell’obbligo è finale e perentorio, sicchè, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e l’eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza dell’illecito, la cui prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza del termine fissato (Cass., Sez. 2^, 8 aprile 2011, n. 8097, cit.).

Ha pertanto errato il Tribunale là dove – rigettando l’eccezione di prescrizione per le infrazioni commesse prima del 3 giugno 1997 – ha ritenuto che gli illeciti contestati avessero natura permanente. Il giudice del rinvio, al quale la causa andrà rimessa, valuterà se vi sono stati atti di interruzione della prescrizione.

Con il quarto motivo si chiede la disapplicazione dell’art. 93 C.d.S., commi 5 e 9, e art. 103 C.d.S., commi 1 e 5, in quanto contrastanti con gli artt. 2, 3, 10, 14, 28, 29, 30 e 31 del Trattato CE, ovvero, in subordine, la rimessione, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia della questione riguardante la compatibilità con il Trattato CE delle disposizioni nazionali che impongono agli operatori del settore e ai consumatori procedure e adempimenti amministrativi che – si sostiene – di fatto impediscono (o sono comunque di grave ostacolo al)l’esportazione dall’Italia di vetture “chilometri zero” e che hanno come ulteriore effetto quello di falsare notevolmente il gioco della concorrenza.

Il motivo è privo di fondamento.

Questa Corte – esaminando l’identica questione nella citata sentenza 8 aprile 2011, n. 8097 – ha già affermato il seguente principio di diritto: “non viola il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo, previsto dall’art. 93 C.d.S., comma 5, di richiedere, per gli autoveicoli ai quali sia stata già rilasciata la carta di circolazione, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e il certificato di proprietà, in quanto tale obbligo è prescritto per tutte le autovetture immatricolate in Italia che siano destinate alla circolazione e non alla semplice detenzione, senza differenze di regime per quelle avviate alla circolazione interna o all’esportazione; neppure viola il predetto principio l’obbligo di comunicare al PRA la definitiva esportazione all’estero del veicolo con restituzione del certificato di proprietà e della carta di circolazione e delle targhe, in quanto tale prescrizione, contenuta nell’art. 103, comma 1, dello stesso codice, mira soltanto a far constare la cessazione dell’originaria immatricolazione e non ad alterare il flusso delle esportazioni”.

Conclusivamente, del ricorso è accolto il terzo motivo, mentre sono rigettati il primo, il secondo ed il quarto.

La sentenza impugnata è cassata nei limiti della censura accolta.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Milano, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo, il secondo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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