Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29347 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3790-2016 proposto da:

L.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA

66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’ATRI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1912/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Perugia con decreto del Consigliere delegato del 21 luglio 2015 dichiarava improponibile il ricorso proposto da L.M.F. con il quale era richiesta la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, in quanto non risultava che la sentenza che aveva definito il giudizio fosse ancora passata in giudicato.

Per l’effetto condannava la ricorrente anche al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater.

A seguito di opposizione, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 29/12/2015, confermava il decreto opposto, ritenendo che fosse stato correttamente applicato la L. n. 89 del 2001, art. 4 come novellato nel 2012, nella parte in cui pone come requisito di proponibilità della domanda di equa riparazione, il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il provvedimento presupposto.

Infatti, la decisione che ha chiuso il giudizio al quale ha preso parte la L.M. è stata pubblicata il 22 maggio 2015, e non risultava essere stata notificata, con la conseguenza che per il passaggio in giudicato è necessario attendere il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nella fattispecie ancora di un anno. Alcuna rilevanza poteva poi assegnarsi alla transazione intervenuta tra la ricorrente e la convenuta Unipol, posto che al giudizio avevano preso parte anche altri soggetti, estranei all’accordo transattivo, per i quali continuava a valere il termine lungo per il passaggio in giudicato.

Andava altresì disattesa la richiesta di sospensione del procedimento ex L. n. 89 del 2001 in attesa del passaggio in giudicato, e risultava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 medesima legge in quanto la parte interessata avrebbe potuto notificare la sentenza, accelerando il suo passaggio in giudicato.

Infine, era da reputarsi corretta la condanna della ricorrente al pagamento della somma ai sensi dell’art. 5 quater, dovendosi far rientrare l’improponibilità della domanda ex art. 4 nel più ampio genus dell’inammissibilità previsto dalla legge.

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memorie.

L’intimato Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 nonchè degli artt. 292 e 327 c.p.c..

Si deduce che in realtà la condizione alla quale è subordinata la proposizione del ricorso per equa riparazione non è il passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il processo presupposto, quanto la certezza che lo stesso processo non possa essere poi proseguito.

Tale situazione ricorre indubbiamente nel caso, che si configura nella fattispecie in esame, in cui le parti abbiano concluso una transazione che ha posto fine ad ogni controversia.

Inoltre sarebbe impedita la possibilità, pur prospettata dal provvedimento impugnato, di ottenere una riduzione dei termini per la formazione del giudicato, in quanto non è possibile avvalersi della previsione dell’abbreviazione del termine per impugnare quando una delle parti sia contumace. In via subordinata, e nell’ipotesi in cui si ritenga che la lettura delle norme sia conforme a quella sostenuta dai giudici di merito, si prospetta la questione di legittimità costituzionale delle medesime per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alle previsioni della CEDU, in quanto la necessaria posticipazione della domanda di equa riparazione al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio presupposto viene a violare il principio di effettività della tutela rimediale interna, in contrasto con l’art. 134 della CEDU.

Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater in quanto la norma presuppone per l’irrogazione della sanzione, l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, evidenziandosi altresì l’assoluto difetto di motivazione della pronuncia gravata.

Il terzo motivo denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis prospettandosi, in caso di accoglimento del primo motivo, e di decisione nel merito da parte di questa Corte, il contrasto della norma citata con gli artt. 3,111 e 117 Cost.nella parte in cui commisurano l’indennizzo all’importo riconosciuto dal giudice, e ciò anche per le parti soccombenti nel giudizio presupposto.

2. Questa Corte con ordinanza n. 1727/2017, rilevava che il primo motivo si palesava come infondato quanto alla pretesa di poter prescindere dalla formale adozione di un provvedimento che definisca il processo presupposto, potendosi a tal fine far riferimento alla certezza che il processo comunque non possa essere proseguito.

Ed, infatti costituisce principio costantemente affermato da questa Corte, sebbene in relazione alla vecchia formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 quello per il quale (cfr. Cass. n. 6185/2010) ai fini del rispetto del termine per proporre la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo decorre dal giorno della cancellazione della causa dal ruolo, anche se la definizione della lite dipenda da una transazione stragiudiziale, non potendosi fare riferimento, ai fini della predetta decorrenza, al momento di conclusione dell’accordo, i cui effetti vengono in evidenza solo quando siano fatti rifluire nel processo e facciano così cessare il dovere del giudice di provvedere sulla domanda, mentre il tempo lasciato trascorrere per abbandonare il processo, o chiederne la chiusura, rileva ai soli fini dell’imputazione, alle parti e non allo Stato, della responsabilità per l’ulteriore durata del processo.

In senso conforme si veda anche Cass. n. 5398/2005, secondo cui il diritto all’equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2e ss. può essere fatto valere, in ipotesi di giudizio definito con transazione stragiudiziale, con riferimento al protrarsi irragionevole della durata della controversia per il tempo anteriore al momento in cui la transazione rifluisce sul processo con declaratoria di cessazione della materia del contendere o provvedimento di estinzione, nonchè Cass. n. 27719/2009, secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il termine per la proposizione della relativa domanda decorre dalla data del provvedimento conclusivo del processo (nella specie, la cancellazione della causa dal ruolo), a nulla rilevando eventi ad esso estranei, quale la stipulazione di un atto di transazione, che resta, dunque, estraneo all’ambito del giudizio ed improduttivo di effetti limitativi sotto il profilo indennitario (conf. Cass. n. 25355/2013).

Riteneva il Collegio che tali precedenti, sebbene riferiti al diverso contesto di cui alla disciplina in tema di equo indennizzo precedente la riforma del 2012, per la quale la definizione del processo rilevava ai fini del rispetto del termine semestrale oltre il quale non era data la possibilità di agire per il riconoscimento dell’equa riparazione, si prestavano ad orientare anche la soluzione da adottare alla luce della novella dell’art. 4, che disponeva che la domanda di equa riparazione presupponesse la previa definizione con provvedimento definitivo del procedimento presupposto.

Ne conseguiva che risultava del tutto irrilevante a tal fine la circostanza che fosse intervenuta una transazione tra (solo alcune delle parti, e che comunque dovesse aversi riguardo ai fini che qui interessano, alla formazione del giudicato sulla sentenza che ha chiuso il processo.

Tuttavia riteneva non manifestamente infondata nonchè rilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale.

Infatti, si era evidenziato che l’originario tessuto normativo della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) aveva subito significative modifiche ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, che ha – tra l’altro – sostituito proprio la L. n. 89 del 2001, art. 4, atteso che, mentre l’originario testo di tale ultima disposizione prevedeva che “La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva”, – a seguito della riforma del 2012 – l’art. 4 Legge Pinto stabilisce che “La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”. La giurisprudenza di legittimità era però pervenuta alla esclusione di tale proponibilità a seguito di un’interpretazione fondata sul criterio sistematico e sull’intenzione del legislatore; valorizzando il fatto che la riforma del 2012 ha condizionato l’an e il quantum del diritto all’indennizzo alla definizione del giudizio, prevedendo anche una serie di ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo dipendenti dalla condotta processuale della parte e financo dall’esito del giudizio (condanna del soccombente a norma dell’art. 96 c.p.c.).

Si era così affermato, nella giurisprudenza di questa Corte suprema costituente ormai “diritto vivente”, che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nel regime introdotto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa dalla pendenza del giudizio presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 19479 del 16/09/2014, Rv. 632159), dovendo ritenersi che il dies a quo, da cui computare il termine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizione della relativa domanda, è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell’ambito del quale la violazione si assume consumata, definitività che va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l’impugnazione ordinaria (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 13324 del 26/07/2012, Rv. 623537; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21859 del 05/12/2012, Rv. 624426) ovvero al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione che rigetta o dichiara l’inammissibilità del ricorso, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21863 del 05/12/2012, Rv. 624239).

3. E’ stata quindi sollevata la questione di legittimità costituzionale, rilevando che sebbene la conclusione secondo cui la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa durante la pendenza del giudizio nel cui ambito la violazione della ragionevole durata del processo si assume essersi verificata, fosse stata condivisa dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 febbraio 2014 n. 30, tuttavia il giudice delle leggi, nel vagliare la questione di legittimità costituzionale del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1 lett. d), (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1,comma 1) in riferimento all’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, aveva ritenuto sussistente il denunciato vulnus delle norme costituzionali, come integrate dalle norme della CEDU in forza del parametro costituzionale di cui all’art. 117 Cost. (nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali), ritenendo che il differimento della esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività anche alla stregua del parametro di cui all’art. 13 CEDU.

In tale occasione aveva però ritenuto che l’intervento additivo invocato dal rimettente – consistente sostanzialmente in un’estensione della fattispecie relativa all’indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio – non fosse ammissibile, “sia per l’inidoneità dell’eventuale estensione a garantire l’indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perchè la modalità dell’indennizzo non potrebbe essere definita “a rime obbligate” a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo”.

La Corte costituzionale aveva pertanto invitato il legislatore ad intervenire per risolvere, nell’esercizio della discrezionalità che gli compete, il vulnus costituzionale riscontrato, concludendo tuttavia che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia”.

Con la citata ordinanza si è però osservato che la L. n. 208 del 2015, intervenuta nelle more non avesse risolto il problema oggetto del monito rivoltogli dalla Corte costituzionale, e ciò in quanto il sistema di rimedi preventivi introdotto dalla stessa, non sfiorava il problema della effettività della tutela indennitaria una volta che l’irragionevole durata del procedimento si sia verificata, come è evidenziato dal fatto che la nuova normativa ha lasciato inalterato il testo della L. n. 89 del 2001, art. 4 (come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d)), che detta i termini di proponibilità della domanda di equa riparazione.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che, anche a seguito della L. n. 208 del 2015, fosse rimasto irrisolto il problema del differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento presupposto; problema che presenta perduranti profili di illegittimità costituzionale del vigente testo della L. n. 89 del 2001, art. 4 – in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, – nel momento in cui si risolve nella definitiva inammissibilità della domanda proposta durante la pendenza del procedimento presupposto, pur quando, nelle more, il provvedimento che ha definito quest’ultimo sia passato in cosa giudicata.

Per l’effetto è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1, comma 1, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

4. La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Il giudice delle leggi, dopo avere richiamato quanto in precedenza affermato con la propria sentenza n. 30/2014, ha condiviso la valutazione di questa Corte circa il fatto che i rimedi preventivi introdotti dalla L. n. 208 del 2015 si rivelavano inadeguati, e ciò sia in ragione della loro inapplicabilità alle vicende nelle quali era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale (tra cui anche il presente procedimento) nei quali, al 31 ottobre 2016, la durata del processo aveva superato la soglia della ragionevolezza, sia in ragione della carenza del requisito della effettività.

In tal senso richiamava la giurisprudenza della Corte EDU che “ha riconosciuto in numerose occasioni che questo tipo di mezzo di ricorso è “effettivo” nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente” (Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia).

Piuttosto, tutti i rimedi preventivi introdotti, alla luce della loro disciplina processuale, non vincolano il giudice a quanto richiestogli e, dall’altro, per espressa previsione normativa, “(r)estano ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti” (Legge Pinto, art. 1-ter, comma 7, come modificata), considerazioni queste che inducevano a ritenere che ne fosse pregiudicata la concreta efficacia acceleratoria, come peraltro affermato anche dalla Corte EDU nella sentenza del 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, quanto alla previsione in ordine all’istanza di prelievo alla cui formulazione il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo.

Tale istanza, individuata come archetipo di gran parte dei rimedi preventivi di nuova introduzione, è stata ritenuta dalla Corte EDU priva di effettività.

Pertanto, la Corte Costituzionale è pervenuta alla conclusione per cui, nonostante l’invito rivolto con la sentenza n. 30/2014, il legislatore non aveva rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto, la L. n. 89 del 2001, art. 4 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto (analogamente, sentenza n. 3 del 1997).

Ha inoltre precisato che l’invocata pronuncia additiva non poteva essere impedita dalle peculiarità con cui la legge Pintoconforma il diritto all’equa riparazione, collegandolo, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio in cui l’eccessivo ritardo è maturato (sentenza n. 30 del 2014), atteso che, “(p)osta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (…) omette di prevedere. (…) Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione” (sentenza n. 113 del 2011).

5. Alla luce dell’intervento di incostituzionalità del giudice delle leggi, il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, atteso che il rigetto della domanda indennitaria cui sono pervenuti i giudici di merito è conseguenza dell’applicazione della norma dichiarata illegittima, non sussistendo quindi impedimenti alla possibilità per la parte che si assume pregiudicata dalla durata irragionevole del processo, di poter richiedere l’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 anche in pendenza del giudizio presupposto.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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