Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29346 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3246-2015 proposto da:

B.P., e B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARCO CALIDIO n.19, presso Io studio dell’avvocato CLAUDIA

MARCHESINI, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE STILLA;

– ricorrenti –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIVININI

n.111, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MARINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MARINO;

NAUTICAR SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI n. 111, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA MARINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA MARINO;

C.L., e P.P.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI CASALOTTI n.53 PAL B/1, presso lo studio dell’avvocato

MATTEO MAZZAMURRO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

COTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n.820/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 25.5.2000 B.P. e B.A. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Manfredonia Nauticar Snc, A.M., C.L. e P.P.M. per il regolamento dei confini tra le rispettive proprietà e l’accertamento dell’esatta ubicazione della servitù di passaggio in favore dei signori C. e P., esistente sulle particelle di loro proprietà e su quelle di proprietà Nauticar, ma di fatto trasferita in parte sul fondo degli attori per effetto della realizzazione, da parte della predetta società, di un muro di recinzione a distanza inferiore a tre metri rispetto al confine della proprietà.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che gli attori non avessero provato nè lo sconfinamento, nè l’esatta ubicazione della servitù di passaggio.

Interponevano appello B.P. ed A. e la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata n. 820/2014 accoglieva in parte il gravame, dichiarando che il confine tra le particelle di proprietà, rispettivamente, degli appellanti e dei signori C. la e P. fosse quello individuato dal C.T.U. nella relazione depositata in primo grado. In particolare la Corte d’appello accertava:

(a) che nell’ambito nel foglio catastale n. (OMISSIS), i B. erano proprietari della particella n. (OMISSIS); i coniugi C.- P., della particella n. (OMISSIS); la s.n.c. Nauticar, della particella (OMISSIS); A.M., delle particelle (OMISSIS);

(b) che i C.- P. occupavano la particella (OMISSIS) dei B. nella misura di complessivi mq. 34,68;

(c) che i B. occupavano la particella (OMISSIS) di Nauticar nella misura di mq. 8,49.

Alla luce di tali elementi, la Corte di Bari riteneva infondata la domanda proposta nei confronti di A., non responsabile di alcuno sconfinamento; mentre rilevava, quanto al punto (c), che il regolamento avrebbe potuto essere chiesto dalla Nauticar s.n.c. e non dai B., che non vi avevano interesse. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione B.P. e B.A. affidandosi a cinque motivi. Resistono con separati controricorsi A.M.; C.L. e P.P.M.; nonchè Nauticar Snc. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 950 c.c. e ss. e art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione per contraddittorietà e irragionevolezza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell’istruttoria esperita in prime cure e ricostruito le circostanze di fatto. L’incertezza rilevata dalla Corte territoriale -e prima, dal Tribunale – sull’esatta ubicazione della servitù di passaggio, infatti, sarebbe dipesa – ad avviso dei ricorrenti – dal fatto che nel 1999 la società Nauticar Snc, nel realizzare il muro di cinta della sua proprietà, non aveva rispettato la distanza minima di tre metri dal confine, in tal modo determinando la traslazione di parte della servitù, appunto di tre metri, sulla confinante proprietà dei ricorrenti. Inoltre, la motivazione resa dalla Corte barese sarebbe illogica e contraddittoria, sempre secondo i ricorrenti, nel punto in cui il giudice di appello afferma che il regolamento dei confini avrebbe potuto essere richiesto dalla Nauticar Snc, e non dai B., posto che l’elaborato peritale aveva confermato lo sconfinamento operato dalla società ed affermato che quest’ultima avrebbe dovuto arretrare la sua recinzione per circa mt. 66,95.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c. e ss. e art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione per contraddittorietà e irragionevolezza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente respinto la domanda di regolamento dei confini da loro proposta nei confronti di A.M.. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe ravvisato lo sconfinamento della A., omettendo di valutare le dichiarazioni rese da costei in occasione del sopralluogo del 5.10.2007, con le quali ella avrebbe confermato che “nessuno dei picchetti infissi oggi a confine tra le proprietà A. e B. sono messi bene, in quanto l’acquisto si è riferito ad un suolo misurato a croce e non a metri”. Inoltre, la Corte barese non avrebbe tenuto conto del fatto che il CTU aveva ritenuto i confini di difficile individuazione.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione circa la ritenuta infondatezza della domanda di regolamento dei confini, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; ed inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per inesistenza della motivazione in ordine all’attività istruttoria ed alle risultanze della prova. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe reso motivazione contraddittoria e illogica e non avrebbe considerato che il presupposto dell’azione di regolamento dei confini è l’indeterminatezza dei medesimi, nella specie accertata dal C.T.U.: di talchè la domanda avrebbe dovuto essere accolta.

I tre motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

In primo luogo, tutte le censure attinenti al vizio di motivazione proposte dai ricorrenti non si confrontano con i limiti di deducibilità previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo – applicabile ratione temporis – in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012). Infatti il vizio di motivazione dev’essere interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Restano quindi esclusi da un lato qualunque diverso vizio della motivazione e, dall’altro lato, l’omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828).

Inoltre, con le tre doglianze in esame i ricorrenti invocano una complessiva rivalutazione e rilettura dei dati fattuali apprezzati dal giudice di merito, in contrasto con il precetto contenuto nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790) secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…” del giudice di merito “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., artt. 112,116 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di motivazione con riguardo al punto della decisione impugnata concernente la domanda di rilascio delle zone di terreno occupate dai convenuti.

Il motivo è fondato, limitatamente al profilo relativo alla mancata condanna dei controricorrenti C. e P. al rilascio dell’area da essi occupata. La domanda di rilascio è infatti conseguenziale alla domanda di regolamento dei confini e quindi ben poteva essere proposta anche per la prima volta in seconde cure (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4288 del 22/02/2011, Rv. 616803). Dal motivo di ricorso e dalle conclusioni formulate nell’atto di citazione in appello emerge che essa era stata espressamente formulata dagli odierni ricorrenti; la Corte territoriale pertanto avrebbe dovuto, dopo aver accertato lo sconfinamento nella misura di complessivi mq 34,68, anche ordinare il rilascio dell’area.

Con riferimento invece al secondo profilo del quarto mezzo concernente il mancato accoglimento della domanda di rilascio nei riguardi di Nauticar Snc – la censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio del rigetto operato dalla Corte territoriale. La doglianza muove infatti dal presupposto che l’ordine di rilascio avrebbe dovuto essere impartito dal giudice appello anche nei confronti della società Nauticar, “la quale, dopo la realizzazione del muro di cinta, risulta avere occupato una fascia di terreno pari a mq. 67,77 (pag. 5 punto 1 supplemento perizia)” (così a pag. 14 del ricorso). In realtà detto sconfinamento ad opera della Nauticar Snc non è stato accertato dalla Corte d’appello, la quale ha anzi rilevato che “i B. occupavano la particella (OMISSIS) di Nauticar nella misura di mq. 8,49”, sicchè “il regolamento potrebbe essere chiesto dalla s.n.c. e non dai B., che non vi hanno interesse”.

Ancora, la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha rilevato che i ricorrenti avevano proposto per la prima volta in appello domanda di demolizione del muro di cinta eretto dalla società convenuta ed ha ritenuto – in modo assolutamente corretto – che detta domanda fosse nuova, in quanto mai proposta in prime cure. Una cosa, infatti, è la domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte nell’azione di regolamento di confini, che è implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento; altra invece è quella di demolizione di un muro conseguente all’accertamento dell’ubicazione di una servitù.

Con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.c. e ss. e art. 96 c.p.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè il vizio di motivazione, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente condannato i B. al pagamento delle spese del secondo grado in favore della A.. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare anche al rapporto processuale esistente tra i ricorrenti e la predetta A. la regola della compensazione, riconosciuta in relazione ai diversi rapporti processuali tra i medesimi e gli altri convenuti Nauticar Snc e C. – P.. D’altra parte sarebbe illogica e contraddittoria, sempre secondo i ricorrenti, la statuizione delle spese là dove le stesse vengono compensate nei confronti di C.- P., anche se questi risultano essere soccombenti. La censura è da ritenere assorbita, relativamente alla posizione dei controricorrenti C. e P., dall’accoglimento, in parte, del quarto motivo e dalla conseguente necessità di nuova regolamentazione delle spese del grado di appello e di questo giudizio, nella misura contenuta in dispositivo, nel rapporto tra i B., da un lato, e i C.- P., dall’altro. La censura non è invece fondata relativamente alle altre parti processuali, posto che la regolamentazione delle spese di lite in concreto adottata dal giudice del gravame non viola il divieto di accollo delle stesse a carico della parte vittoriosa (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n.24502 del 17/07/2017, Rv.646335).

In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso; va accolto in parte il quarto, nei soli confronti dei resistenti C. e P., da dichiarare esso pure inammissibile per il resto; va dichiarato in parte assorbito il quinto, limitatamente ai predetti C. e P., da respingere invece per il resto.

Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, va quindi ordinato ai predetti controricorrenti C. e P. il rilascio della porzione di terreno occupata, da identificare – così come ritenuto dalla Corte territoriale in base alla C.T.U. redatta dal geom. D.A.M. e depositata il 9.6.2006 – nell’area di complessivi mq.34,68 della particella n.(OMISSIS) appartenente agli odierni ricorrenti (cfr. pag.3 della sentenza della Corte di Appello di Bari).

Le spese del presente giudizio e -per quanto di ragione- del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso; accoglie in parte il quarto, che dichiara inammissibile per il resto; dichiara in parte assorbito il quinto motivo, relativamente al rapporto processuale tra i ricorrenti e i controricorrenti C.L. e P.P.M., rigettandolo per il resto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ferme le altre statuizioni della sentenza della Corte d’appello, ordina a C.L. e P.P.M. il rilascio in favore di B.P. e B.A. dell’area di complessivi mq.34,68 della particella n. (OMISSIS) appartenente ai predetti ricorrenti, area individuata nella relazione di C.T.U. del geom. D.A.M. depositata il 9.6.2006.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore di A.M. e Nauticar Snc, che liquida per ciascuno dei detti controricorrenti in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Condanna C.L. e P.P.M., tra loro in solido, al pagamento in favore di B.P. e B.A., egualmente in solido tra loro, delle spese del grado di appello, che liquida in Euro 2.200, e di quelle del presente grado, che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in seguito a riconvocazione, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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