Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29346 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20078 dell’anno 2016, proposto da:

T.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Vincenzo Barbato (C.F.:

BRBVCN44C24F912N);

– ricorrente –

nei confronti di:

P.I., (C.F.: (OMISSIS)), C.V. (C.F.: (OMISSIS)),

CA.Va. (C.F.: (OMISSIS)), C.A. (C.F.: (OMISSIS))

C.E. (C.F.: (OMISSIS)), C.S. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.

336/2016, pubblicata in data 11 marzo 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo esecutivo promosso nei confronti degli eredi di Ca.Vi. ( P.I., nonchè C.V., Va., A. E. e S.), il creditore T.F. ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ne ha dichiarato l’improcedibilità (in relazione ad uno degli immobili pignorati). Dopo lo svolgimento della fase sommaria, la domanda di merito avanzata dallo stesso T. è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Nocera Inferiore.

Ricorre il T., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “illegittimità e/o nullità della sentenza per avere erroneamente dichiarato l’inammissibilità della domanda attorea per sua asserita tardività – violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, artt. 115,149 e 102 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sostiene di avere instaurato regolarmente il contraddittorio nel giudizio di merito conseguente alla sua opposizione agli atti esecutivi, provvedendo a richiedere la notifica dell’atto introduttivo nei confronti di tutti gli eredi del debitore esecutato Ca.Vi. nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione e di averlo regolarmente documentato nel corso del giudizio di primo e unico grado.

Tale censura difetta però di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In primo luogo, si rileva che uno degli eredi di Ca.Vi., C.E., non sembrerebbe essere stato affatto evocato nel giudizio di primo grado (lo stesso ricorrente, a pag. 13-14 del ricorso, nell’indicare tutte le notificazioni effettuate dell’atto introduttivo del primo grado del giudizio, non richiama affatto la notificazione ad C.E.).

Il ricorrente non chiarisce affatto, in realtà, se C.E. era stato convenuto sia nella fase sommaria che in quella di merito ed eventualmente perchè era stata omessa la sua evocazione nel giudizio di merito.

Neanche viene specificamente chiarito se la documentazione relativa alla pretesa notificazione dell’atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione era stata prodotta in giudizio entro il termine ultimo utile per il deposito dei documenti di cui all’art. 183 c.p.c..

Il ricorrente sostiene in verità di avere allegato l’originale dell’atto di citazione, con le relate di notifica, alla comparsa conclusionale depositata in via telematica, affermando che il giudice non avrebbe esaminato tale allegato.

Ma si tratterebbe comunque di una produzione del tutto tardiva: con la comparsa conclusionale non è infatti possibile produrre nuovi documenti che sarebbe stato possibile produrre anteriormente, tanto meno quelli relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio, che avviene anteriormente all’inizio della trattazione e va addirittura verificata nel corso della prima udienza.

Sostiene inoltre di avere tempestivamente “esibito” le relate di notifica, con l’originale dell’atto di citazione, all’udienza del 9 luglio 2015, senza che il giudice verbalizzasse tale “esibizione”, ma non documenta in alcun modo tale asserzione.

In ogni caso (lo si rileva anche per completezza espositiva) non è sufficiente che l’attore “esibisca” la documentazione relativa alla notifica dell’atto introduttivo nel corso della prima udienza di comparizione (se non ai fini della dichiarazione di contumacia e della eventuale fissazione dell’udienza di trattazione), avendo egli comunque l’onere di produrre regolarmente in giudizio la relativa documentazione, entro i termini fissati per le produzioni documentali, dal momento che il giudice deve procedere alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio anche prima di decidere sulle istanze istruttorie e, certamente, al momento della decisione (anche rinnovando, se occorra, una eventuale verifica della regolarità degli atti introduttivi non operata correttamente in precedenza).

In questa situazione, non essendo chiaramente specificato e documentato dal ricorrente se ed in che fase del giudizio aveva ritualmente prodotto le relazioni di notificazione dell’atto introduttivo idonee a documentare la regolare e tempestiva instaurazione del contraddittorio, il ricorso stesso deve ritenersi inammissibile.

E’ opportuno comunque rilevare altresì che l’assunto in diritto posto a fondamento delle censure in esame non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il ricorrente sostiene infatti che la decisione impugnata sarebbe errata in diritto, avendo il giudice avrebbe preso in considerazione, onde verificare la tempestiva instaurazione del contraddittorio, la data di perfezionamento delle notifiche dell’atto introduttivo e non quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’effettuazione delle stesse.

Ma, in realtà, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente che il giudice del merito non ha affatto ritenuto rilevante il momento di ricezione delle notificazioni dell’atto introduttivo anzichè quello di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendosi invece limitato a riscontrare la mancata allegazione da parte del ricorrente delle relazioni di notificazione dell’atto di citazione (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata, primi 10 righi).

2. Con il secondo motivo si denunzia “illegittimità della sentenza per essere stata emessa dallo stesso giudice persona fisica che si era pronunciato nella fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi – violazione dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., art. 158 c.p.c. – nullità assoluta ed insanabile della sentenza”.

Il motivo è infondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte (che il ricorso non contiene motivi idonei a superare), infatti, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astensione (in cui si traduce l’incompatibilità allegata dal ricorrente) può essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. e, ad eccezione dell’ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa (nella specie neanche allegato), non come motivo di nullità della sentenza (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 16/07/1999, Rv. 529246-01; Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007, Rv. 598133-01; Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009, Rv. 608576-01; Sez. 3, Sentenza n. 23930 del 12/11/2009, Rv. 610235-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26976 del 15/12/2011, Rv. 620702-01; Sez. 1, Sentenza n. 24718 del 04/12/2015, Rv. 638143-01; Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 08/02/2016, Rv. 638471-01; Sez. 1, Sentenza n. 22835 del 09/11/2016, Rv. 642402-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18681 del 27/07/2017, Rv. 645335-01; Sez. 1, Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019, Rv. 653468-01).

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA