Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29345 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10998-2017 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO TRIFILO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato il

21/02/2017, Cron.n. 126/2017, R.G.n. 672/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto pubblicato il 21 febbraio 2017 la corte d’appello di Messina ha rigettato l’opposizione proposta da A.S., quale legale rappresentante della A.G. e fratelli s.n.c. (oggi A. s.n.c. di S.A. & C.), avverso decreto del magistrato designato che aveva disatteso – per tardività del ricorso (proposto in data 8 novembre 2016) rispetto al termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 – la domanda di equa riparazione per durata non ragionevole di un giudizio civile, cancellato dal ruolo innanzi alla corte d’appello medesima ex art. 309 c.p.c. in data 3 aprile 2014 e dichiarato estinto con provvedimento sempre della stessa corte del 19 maggio 2016.

2. Avverso tale provvedimento la s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi illustrati da memoria. Ha resistito il ministero della giustizia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 criticandosi come erronea l’affermazione della corte d’appello che ha fatto decorrere il termine semestrale di proponibilità della domanda, di cui all’art. 4 cit. non dalla data di scadenza del termine di impugnazione del provvedimento di dichiarazione di estinzione a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l’estinzione del processo per mancata riassunzione.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., censurandosi la decisione della corte d’appello per violazione del “giudicato” tra le stessi parti, formatosi allorchè, avendo il ricorrente già proposto il ricorso in precedenza, esso era stato dichiarato inammissibile dalla corte d’appello di Reggio Calabria con decreto del 30 novembre 2015 per essere ancora pendente il giudizio presupposto, “non essendone stata dichiarata formalmente l’estinzione, tale che l’una e l’altra parte conservano, in linea di principio, la facoltà di chiedere la riassunzione”.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame delle argomentazioni circa la tempestività in base al predetto giudicato, sottoposte alla corte d’appello che le avrebbe neglette.

4. Con il quarto, il quinto e il sesto motivo si deducono vizi concernenti l’esistenza del danno non patrimoniale.

5. Con il settimo motivo si denuncia omesso esame circa la richiesta di revoca della sanzione in favore della cassa delle ammende, in conseguenza dell’auspicata eliminazione della soccombenza.

6. Con l’ottavo motivo si impugna in ordine alle spese processuali, sempre in conseguenza dell’auspicata eliminazione della soccombenza.

7. I primi tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi vanno rigettati, con assorbimento degli altri motivi concernenti ragioni alternative o consequenziali rispetto alla decisione.

7.1. Va anzitutto escluso che il decreto emanato tra le stesse parti dalla corte d’appello di Reggio Calabria spieghi effetti di giudicato. Pacifico essendo che si trattò di una decisione di inammissibilità sul presupposto all’epoca ritenuto della proponibilità dell’istanza ex L. n. 89 del 2001 solo dopo l’irrevocabilità della decisione terminativa del giudizio presupposto (oggi v. la sentenza n. 88 depositata in data 26 aprile 2018 della corte costituzionale), la giurisprudenza di questa corte ha chiarito (v. ad es. Cass. n. 15383 del 04/07/2014, n. 26377 del 16/12/2014 e n. 18160 del 16/09/2015) che la pronuncia in rito dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale preclude semplicemente la riproposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice, mentre il giudicato in senso sostanziale si forma sulle pronunce a contenuto decisorio di merito, che statuiscono in ordine all’esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite.

7.2. Tanto esenta questa corte dall’esaminare se effettivamente, con la statuizione riportata, la corte d’appello di Reggio Calabria intendesse affermare che il termine di proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 decorresse a partire dalla data della dichiarazione di estinzione, anche quando questa fosse posteriore alla data dell’effettiva estinzione.

7.3. Ciò posto, va poi affermato (cfr. Cass. n. 8543 del 27/04/2015) che il termine semestrale di proponibilità della domanda, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre non dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l’estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall’art. 307 c.p.c., lo stesso è ancora pendente.

A tale principio si è rettamente attenuta la corte territoriale, essendo esso conforme anche a quanto si è statuito (cfr. Cass. n. 26191 del 22/11/2013) in materia di interruzione del processo, ove la mera dichiarazione di interruzione non è stata ritenuta idonea a determinare la decorrenza del termine semestrale di proposizione della domanda di equa riparazione, verificandosi tale effetto a seguito soltanto della scadenza del termine stabilito dall’art. 303 c.p.c. per la riassunzione, dopo il quale il giudizio non può più considerarsi in stato di pendenza.

In tale ottica, il provvedimento successivamente emesso dal giudice, su riassunzione tardiva all’uopo svolta o in separato giudizio, è meramente dichiarativo dell’estinzione, al pari di eventuali provvedimenti che pronuncino su impugnazioni di esso, di tal che la scadenza del relativo termine di impugnazione (cui la parte ricorrente pretende di ancorare la proponibilità del ricorso per equa riparazione; ma si dovrebbe in tal caso anche discutere del procedimento che definisca l’impugnazione stessa) resta irrilevante ai fini che qui importano.

8. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese vanno regolate secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

la corte dichiara rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 800 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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