Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29345 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18792 dell’anno 2016, proposto da:

S.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.:

CSOSVR60L02B842C);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FROSINONE (C.F.: non indicato),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2678/2016,

pubblicata in data 9 febbraio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. ha proposto opposizione avverso un sollecito di pagamento notificatole dal locale agente della riscossione, per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S., nei confronti dell’agente stesso nonchè delle Prefetture di Avellino, Caserta e Frosinone.

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, rimettendo le parti davanti al giudice di pace.

Ricorre la S., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14 settembre 2016 e 22 marzo 2011.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 100,354 c.p.c. – artt. 102 e 103 c.p.c.”.

Può prescindersi da ogni questione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nel presente grado di giudizio, dal momento che il ricorso è manifestamente infondato.

E’ sufficiente rilevare in proposito che, in base ai principi espressi da questa Corte, a Sezioni Unite – a composizione del contrasto interpretativo in ordine alla qualificazione dell’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al C.d.S., fondata sulla allegazione di omessa o tardiva notificazione del relativo verbale di accertamento – “l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del C.d.S., va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del C.d.S.; il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01; conf.: Sez. 6-3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017, Rv. 647196-01; Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv. 650849-01).

Orbene, nelle opposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, l’ente titolare del credito in contestazione è senza alcun dubbio soggetto legittimato passivo necessario (esso è anzi l’unico legittimato passivo necessario, in quanto la legittimazione dell’agente della riscossione sussiste esclusivamente in relazione all’efficacia dei successivi e consequenziali atti di riscossione, a partire dalla notificazione della cartella di pagamento).

La contraria tesi posta dalla parte ricorrente alla base del suo ricorso, secondo cui – laddove sia impugnata la cartella di pagamento, quale primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata – sarebbe sufficiente evocare in giudizio il solo agente della riscossione, in alternativa all’ente creditore, si giustificherebbe solo laddove l’opposizione fosse qualificabile in termine di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, il che è però da escludere, alla luce dei principi appena richiamati.

Il ricorso è dunque manifestamente infondato e, come tale, va rigettato.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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