Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29345 del 07/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29345 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 6218-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI CATJULO, ELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI;
– ricorrentecontro
FALLIMENTO FRATELLI CAPITANUCCI DI CAPITANUCCI
MAURIZIO & C. SNC, EQUITALIA TERNI SPA;
– inthnati –
Data pubblicazione: 07/12/2017
avverso la sentenza n. 15946/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
1. che l’Inps chiede ex art. 380 bis c.p.s. la correzione dell’errore
materiale in cui è in corsa questa Corte di cassazione nella sentenza n.
15946 del 2016 laddove, cassando la sentenza del Tribunale
fallimentare di Terni, ha disposto il rinvio della causa al Tribunale di
Perugia e non al Tribunale fallimentare di quella città;
2. che il Fallimento F.11i Capitanucci di Capitanucci Maurizio & c.
s.n.c. , Capitanucci Maurizio ed Equitalia Temi s.p.a. sono rimasti
intimati;
3. che l’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2
.
c.p.c.,
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che il ricorso è manifestamente fondato, in quanto alla
cassazione del decreto del Tribunale fallimentare non poteva che
seguire il rinvio al medesimo Tribunale fallimentare, in diversa sede,
nessun rilievo essendo stato svolto nella sentenza di questa Corte in
ordine alla competenza funzionale del giudice fallimentare;
2. che l’omessa indicazione cui l’istanza vuole porre rimedio
costituisce mero errore materiale, emendabile con il procedimento di
correzione (Cass. n. 2407 del 09/02/2004, Cass. n. 6603 del
20/03/2014), considerato peraltro che non si pone nel caso una
questione di competenza, ma di distribuzione degli affari giurisdizionali
all’interno del medesimo ufficio ( v. Cass. n. 10414 del-18/05/2005);
Ric. 2017 n. 06218 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-
rilevato:
3. che non è luogo a provvedere sulle spese, perché “nel
procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese
processuali” (Cass. S.U. n. 9438 del 2002 e n.10203 del 2009 e
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale del dispositivo della
sentenza di questa Corte n. 15946 del 2016 nei seguenti termini: dopo
Tribunale, deve aggiungersi “fallimentare”. Manda alla Cancelleria per i
consequenziali adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2017
( Pietro C zio, Presidente
successive conformi)