Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29344 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto a N.R.G. 5715/06) proposto da:

B.S. e P.A., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to LEVA

Antonio del foro di Milano e dall’Avv.to Vincenzo Perrone del foro di

Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, Via Romeno Rodriguez Pereira n. 206;

– ricorrenti –

contro

M.G. e A.F., rappresentati e difesi

dall’Avv.to BORDON Massimo del foro di Monza e dall’Avv.to D’AMATO

Domenico del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta a

margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo n. 111;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2101

depositata il 13 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Vincenzo Perrone, per parte ricorrente, e Massimo

Bordon, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 aprile 1989 B.S. ed P.A. evocavano, avanti al Tribunale di Milano, B.C., nella qualità di unica erede di B.F., al fine di sentire emettere, previo accertamento dell’esistenza e dell’operatività inter partes di patto di prelazione di cui alla scrittura del 2.9.1979, intercorso fra gli attori e B.F., dante causa della convenuta, relativamente ad immobile sito in (OMISSIS) (“casetta composta di due locali con servizi al piano rialzato ed una cantina al piano interrato con giardino antistante”), in via principale, sentenza ex art. 2932 c.c., che producesse gli effetti del contratto di trasferimento non concluso ovvero, in via subordinata, sentenza di condanna della convenuta alla stipula del contratto di trasferimento del bene in favore degli attori. Precisavano, altresì, che l’atto introduttivo veniva regolarmente trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Milano (OMISSIS) in data 27.4.1989.

Istauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta che deduceva l’inesistenza del patto di prelazione ovvero la sua invalidità in quanto privo di termine, nonchè l’impossibilità giuridica che esso potesse formare oggetto di esecuzione in forma specifica, essendo stato peraltro il bene già venduto a terzi, i M. – A., in data 3.5.1989, il Tribunale adito, espletata istruttoria, anche con procedimento di verificazione relativamente alla scrittura del 27.3.1982, accertata la sussistenza del patto di prelazione a suo tempo intervenuto tra gli attori e B.F., dante causa di B.C., accertato, pertanto, l’inadempimento della convenuta a tale patto, respingeva la domanda attorea ex art. 2932 c.c..

Veniva interposto appello avverso la decisione da B.S. ed P.A., con il quale contestavano la decisione del giudice di prime cure limitatamente alla disposizione di non eseguibilità in forma specifica dell’obbligazione assunta con il patto di prelazione, comportante solo il diritto al risarcimento del danno, ritenuta la novità della domanda di trasferimento sul portato pattizio del documento datato 8.6.1983, ma il giudizio alla prima udienza di comparizione delle parti veniva interrotto per decesso dell’appellata, riassunto nei confronti dei suoi eredi con atto notificato in data 11.3.2002, che però rimanevano contumaci.

Intervenuti volontariamente nel giudizio i M. – A. sostenendo le ragioni dell’appellata, la Corte di appello di Milano rigettava il gravame.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale ribadiva le argomentazioni del giudice di prime cure secondo cui “l’inadempimento dell’obbligazione assunta con la stipulazione del patto di prelazione non consente l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.”. Veniva condivisa anche la tesi della tardività delle prospettazioni operate dagli appellanti solo in comparsa conclusionale, secondo cui la scrittura privata dell’8.6.1983 avrebbe avuto la natura di contratto preliminare di vendita.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi B. – P., che risulta articolato su due motivi, al quale hanno resistito i coniugi M. – A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dai controricorrenti per inesistenza della notificazione per essere stato lo stesso rilasciato in unica copia al procuratore degli intervenienti costituiti in appello.

L’interpretazione degli artt. 285 e 170 c.p.c., proposta dai resistenti, circa la nullità della notificazione consegnata in unica copia al procuratore domiciliatario di due o più parti – pur se condivisa dalla passata giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le altre, Cass. 27 marzo 2006 n. 6969; Cass. 22 ottobre 2004 n. 20590) – è da ritenere superata a seguito dell’approvazione dei nuovo art. 111 Cost., e del principio generale in esso contenuto della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire ai propri rappresentati, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo. Ne consegue che la notificazione è da ritenere valida, anche se sia avvenuta tramite la consegna al procuratore di una sola copia, destinata a più parti. Ciò non solo con riguardo alle notificazioni endoprocessuali di cui all’ari. 170 c.p.c, ma anche a quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, (Cass. SU. 15 dicembre 2008 n. 29290; Cass. 6 agosto 2009 n. 18034;

Cass. 12 marzo 2010 n. 6051).

Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano che la decisione impugnata per motivazione scarna e tautologica quanto al mancato riconoscimento della tutelabilità del patto di prelazione in forma specifica, in particolare nella parte in cui afferma che “l’inadempimento dell’obbligazione assunta con la stipulazione del patto di prelazione non consenta l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ma determini solo il diritto al risarcimento del danno”.

Con il secondo motivo deducono la ritualità della domanda introdotta in relazione alla scrittura privata dell’8.6.1983, più specificamente censurano la decisione nella parte in cui afferma che “costituisce domanda nuova, attesa la difformità della causa petendi quella che fonda la richiesta sentenza atta a trasferire la proprietà del bene sul portato pattizio del documento 8.6.1983, avente natura di contratto preliminare”.

due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi per quanto di seguito si dirà, più che infondati sono inammissibili.

Occorre premettere che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. 6 giugno 2006 n. 13259; Cass. 15 marzo 2006 n. 5637; Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312).

Ciò posto, il ricorso dei coniugi B. e P. – nel censurare, presumibilmente, per violazione di legge ovvero per vizio di motivazione l’accertamento compiuto dai giudici di non tutelabilità in forma specifica del patto di prelazione, nonchè di domanda nuova quanto alla richiesta di trasferimento dell’immobile sulla base del documento datato 8.6.1983 – ha inammissibilmente rivolto le spiegate doglianze contro la sentenza del Tribunale, anzichè esclusivamente contro quella della Corte d’appello, oggetto della presente impugnazione.

In altri termini, non risulta esservi alcuna relazione delle censure con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ultima – come emerge dalla sua lettura – ha puntualmente indicato le ragioni per cui ha escluso la tutelabilità in forma specifica del patto di prelazione e la novità della richiesta di esecuzione in forma specifica sulla base del diverso documento di cui al preteso contratto preliminare di compravendita dell’immobile dell’8.6.1983 e non più sul predetto patto, argomentando, la prima questione, con la natura stessa della prelazione che prevede solo una preferenza del prelanzionante, a parità di condizioni, rispetto agli altri eventuali aspiranti acquirenti, interpretate in modo improprio alcune decisioni di questa corte riferentisi a fattispecie affatto diverse, e la seconda, correlata all’esame di tutti gli atti difensivi degli attori B., rilevando come avessero basato la propria domanda ex art. 2932 c.c. esclusivamente sul patto di prelazione stipulato con B.F. (cfr Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

D’altra parte, dalla stessa lettura della decisione della corte di merito, in particolare della parte relativa allo svolgimento del processo, appare evidente come le censure formulate in sede di legittimità siano assolutamente sovrapponibili a quelle presentate in sede di gravame avverso la sentenza del giudice di prime cure, senza interloquire con le osservazioni del giudice d’appello.

Per di più i ricorrenti inammissibilmente sollecitano – senza neppure osservare l’onere di una puntuale ed esauriente indicazione delle norme sostanziali e processuali che si presumono violate – una diversa lettura delle risultanze documentali di causa ad opera di questa Corte di legittimità.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA