Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29344 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. II, 14/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17949-2017 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MINNICELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

20/06/2017, Cron.n. 4908/2017, R.G.n. 629/2015 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto pubblicato il 20 giugno 2017 la corte d’appello di Salerno ha rigettato l’opposizione di F.L. nei confronti del ministero della giustizia avverso decreto con cui era stata dichiarata inammissibile domanda di pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia definita dalla corte d’appello di Catanzaro a seguito di rinvio della corte di cassazione.

2. L’opposizione è stata ritenuta infondata in quanto alla data di deposito del ricorso di equa riparazione (27 marzo 2015) era scaduto (il 26 marzo 2015) il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

3. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Ha resistito il ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 327 c.p.c. nonchè della L. n. 742 del 1969, art. 1 e della L. n. 89 del 2001, art. 4. Si lamenta: – che la corte d’appello abbia considerato come data di passaggio in giudicato della sentenza della corte d’appello di Catanzaro che ha definito il processo presupposto il 26 settembre 2014 e non il 27 settembre 2014, come risultante invece da attestazione di cancelleria, con la conseguente diversa decorrenza del termine L. n. 89 del 2001, ex art. 4; – in ogni caso, a prescindere dall’attestazione di cancelleria, essendo stata pubblicata la sentenza il 27 giugno 2013, per effetto del conteggio del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile e delle sospensioni feriali ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1 da computarsi due volte per gli anni 2013 e 2014, “l’ultimo giorno utile per proporre… impugnazione… era il 27 settembre 2014… e a differenza di quanto attestato dalla cancelleria… è divenuta cosa giudicata il 28 settembre 2014”, data da cui andava computato il termine semestrale.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il decreto impugnato conteggia il termine annuale di decadenza ex art. 327 c.p.c. rispetto alla sentenza che ha definito il procedimento presupposto, depositata il 27 giugno 2013, come scaduto il 27 giugno 2014, “data a partire dalla quale va computato (sic) la detta proroga di 46 giorni, sicchè, considerati i residui 4 gg. di giugno” (e qui rilevasi la prima violazione delle norme indicate, in relazione all’art. 2963 c.c., comma 2 per cui dies a quo non computatur in termino: i giorni residui di giugno, avente 30 giorni, sono 3 e non 4) “e 31 gg. di luglio e la nuova sospensione sino al 15 settembre, il termine in questione è da considerarsi scaduto il 26 settembre 2014”.

2.2. Ne deriva, in relazione a tale seconda parte dell’argomento addotto dalla corte d’appello salernitana (che peraltro in sostanza tiene conto della doppia sospensione feriale), che l’errore predetto ridonda sulla scadenza, avutasi il 27 settembre 2014. Da tale data va dunque computato il termine semestrale L. n. 89 del 2001, ex art. 4 non scaduto al momento di proposizione del ricorso per equa riparazione.

3. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla corte d’appello, in diversa sezione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

la corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte d’appello di Salerno in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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